OGGETTO:  IMPOSTA  COMUNALE  SUGLI  IMMOBILI  ANNO  2008  -  CONFERMA ALIQUOTE.         

 

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A)    di confermare le seguenti aliquote già fissate per l’anno 2007 anche per l’anno 2008;

 

1)    Aliquota ICI nella misura del 7 per mille (aliquota ordinaria) per l’anno 2008 per i seguenti immobili:

a)     per  i fabbricati non adibiti ad abitazione principale ne fabbricati produttivi;

b)    per i terreni agricoli diversi da quelli indicati al comma 2), lettera e);

 

2)    Aliquota ICI nella misura del 6,5 per mille (aliquota ridotta) l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008

c)     per i fabbricati produttivi (adibiti ad attività commerciale, artigianali, industriale e Servizi);

d)    per le aree edificabili;

e)     per  i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti;

 

3)    Aliquota ICI nella misura del 6,0 per mille (aliquota ridotta) l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008

f)      per l’abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa , abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche, e per le unità equiparate all’abitazione principale ai sensi del vigente regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. è confermando, per tale tipologia la detrazione fissa di €. 103,29;

Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, mediante autocertificazione;

 

4)    Aliquota ICI nella misura del 4,00 per mille (aliquota agevolata) l’aliquota dell’imposta  comunale sugli immobili per l’anno 2008, per i primi 3 anni, nel seguente caso:

g)    per le nuove costruzioni adibite ad abitazione e con categoria catastale compresa da A2 fino ad A6;

 

5)  di stabilire l’aumento della detrazione d’imposta per l’anno 2008, prevista dall’art 8 del D. Lgs. n. 504/92 come sostituito dall’art 3, comma 55 , punto 2), della legge n. 662/96 in € 150,00, a norma del punto 3) del medesimo comma 55, sull’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la sola abitazione principale, estendendosi alle pertinenze della stessa, e ad esclusivo favore dei soggetti  che si trovino nella seguente condizione socio-economica:

·        godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell’intero “nucleo familiare anagrafico” per l’esercizio precedente a quello in cui viene versata l’imposta pari a:

·           5.558,54  nucleo familiare anagrafico di n. 1(uno) componente;

·           4.876,06  per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico;

·        Il reddito è determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo componente il  “nucleo familiare anagrafico” compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte  ed escluso il reddito derivante dall’unità abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

6)    di stabilire che i contribuenti aventi diritto all’elevazione della detrazione d’imposta da € 103,29 a € 150,00 dovranno presentare specifica domanda all’Ufficio ICI dell’Ente entro il termine del 31.05.2007 allegando idonea documentazione a comprova dei requisiti indicati al precedente punto 3);

7)    di dare atto che l’articolo 1, comma 5 della legge 244/2007 (finanziaria 2008)  prevede un’ulteriore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per un importo pari all’1.33 per mille della base imponibile e comunque non superiore a €. 200,00;

 

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