OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008 - CONFERMA ALIQUOTE.
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A) di confermare le seguenti aliquote già fissate per l’anno 2007 anche per l’anno 2008;
1) Aliquota ICI nella misura del 7 per mille (aliquota ordinaria) per l’anno 2008 per i seguenti immobili:
a) per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale ne fabbricati produttivi;
b) per i terreni agricoli diversi da quelli indicati al comma 2), lettera e);
2) Aliquota ICI nella misura del 6,5 per mille (aliquota ridotta) l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008
c) per i fabbricati produttivi (adibiti ad attività commerciale, artigianali, industriale e Servizi);
d) per le aree edificabili;
e) per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti;
3) Aliquota ICI nella misura del 6,0 per mille (aliquota ridotta) l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008
f) per l’abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa , abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche, e per le unità equiparate all’abitazione principale ai sensi del vigente regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. è confermando, per tale tipologia la detrazione fissa di €. 103,29;
Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, mediante autocertificazione;
4) Aliquota ICI nella misura del 4,00 per mille (aliquota agevolata) l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008, per i primi 3 anni, nel seguente caso:
g) per le nuove costruzioni adibite ad abitazione e con categoria catastale compresa da A2 fino ad A6;
5) di stabilire l’aumento della detrazione d’imposta per l’anno 2008, prevista dall’art 8 del D. Lgs. n. 504/92 come sostituito dall’art 3, comma 55 , punto 2), della legge n. 662/96 in € 150,00, a norma del punto 3) del medesimo comma 55, sull’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la sola abitazione principale, estendendosi alle pertinenze della stessa, e ad esclusivo favore dei soggetti che si trovino nella seguente condizione socio-economica:
· godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell’intero “nucleo familiare anagrafico” per l’esercizio precedente a quello in cui viene versata l’imposta pari a:
· € 5.558,54 nucleo familiare anagrafico di n. 1(uno) componente;
· € 4.876,06 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico;
· Il reddito è determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo componente il “nucleo familiare anagrafico” compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte ed escluso il reddito derivante dall’unità abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
6) di stabilire che i contribuenti aventi diritto all’elevazione della detrazione d’imposta da €
7) di dare atto che l’articolo 1, comma 5 della legge 244/2007 (finanziaria 2008) prevede un’ulteriore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per un importo pari all’1.33 per mille della base imponibile e comunque non superiore a €. 200,00;
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