Comune di Canda (ro)

Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29/03/2007

OGGETTO: LEGGE 26.12.06 N. 296 ART. 1 COMMA 156. DETERMINAZIONE

ALIQUOTE IMPOSTA I.C.I.

<<omissis>>

D E L I B E R A

1) di confermare l’aliquota ICI nella misura del 7 per mille (aliquota ordinaria) per l’anno

2007 per i seguenti immobili:

a) per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale ne fabbricati produttivi;

b) per i terreni agricoli diversi da quelli indicati al comma 2), lettera e);

2) di confermare nella misura del 6,5 per mille (aliquota ridotta) l’aliquota dell’imposta

comunale sugli immobili per l’anno 2007

c) per i fabbricati produttivi (adibiti ad attività commerciale, artigianali, industriale e Servizi);

d) per le aree edificabili;

e) per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che

esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti;

3) di stabilire nella misura del 6,0 per mille (aliquota ridotta) l’aliquota dell’imposta

comunale sugli immobili per l’anno 2007

f) per l’abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa , abitazione

nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto

reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano

abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche, e per le unità equiparate

all’abitazione principale ai sensi del vigente regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. è

confermando, per tale tipologia la detrazione fissa di €. 103,29;

Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto,

richieste per la fruizione della detrazione principale, mediante autocertificazione;

4) di stabilire nella misura del 4,00 per mille (aliquota agevolata) l’aliquota dell’imposta

comunale sugli immobili per l’anno 2007, per i primi 3 anni, nel seguente caso:

g) per le nuove costruzioni adibite ad abitazione e con categoria catastale compresa da A2

fino ad A6;

5) di stabilire l’aumento della detrazione d’imposta, prevista dall’art 8 del D. Lgs. n. 504/92

come sostituito dall’art 3, comma 55 , punto 2), della legge n. 662/96 in € 150,00, a norma

del punto 3) del medesimo comma 55, sull’unità immobiliare direttamente adibita ad

abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale

destinazione e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la sola abitazione principale,

estendendosi alle pertinenze della stessa, e ad esclusivo favore dei soggetti che si trovino

nella seguente condizione socio-economica:

· godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell’intero “nucleo familiare

anagrafico” per l’esercizio precedente a quello in cui viene versata l’imposta pari a:

· € 5.558,54 nucleo familiare anagrafico di n. 1(uno) componente;

· € 4.876,06 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico;

· Il reddito è determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo

componente il “nucleo familiare anagrafico” compresi i redditi esenti o soggetti a

ritenuta alla fonte ed escluso il reddito derivante dall’unità abitativa adibita ad

abitazione principale e relative pertinenze;

6) di stabilire che i contribuenti aventi diritto all’elevazione della detrazione d’imposta da €

103,29 a € 150,00 dovranno presentare specifica domanda all’Ufficio ICI dell’Ente entro il

termine del 31.05.2007 allegando idonea documentazione a comprova dei requisiti indicati

al precedente punto 3);

<<omissis>>