LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Regolamento per l’applicazione della Imposta Comunale sugli Immobili approvato con atto Consiglio Comunale n. 63 del 25.11.1998 così come modificato con atto Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2000;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 25 del 13.03.2001 con la quale si deliberava l’elevazione della detrazione ordinaria per la prima casa fissata per legge in € 103,29 a € 258,23 per le coppie di nuova formazione che si insediano nel Comune in casa di proprietà. Il beneficio ha durata triennale e decorrere dall’anno successivo alla contrazione del matrimonio.
Atteso che in base all’art. 6 del D.lgs. 504/1992 il Comune può fissare le aliquote in misura differenziata entro i limiti di legge;
Posto che a norma dell'art. 42 comma f) del D.Lgs. 267/2000 è di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote; che rientra nella sfera delle competenze della Giunta Comunale;
Che ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge 448/28.12.2001 finanziaria per il 2002 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro le data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto il D.L. del 30.12.2003 n. 314 di differimento dei termini per l'approvazione del bilancio al 28 febbraio 2005;
Ritenuto pertanto, relativamente all'Imposta sugli Immobili procedere l’anno 2005 all’aumento delle aliquote in vigore;
Acquisiti i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime, resa in forma palese
DELIBERA
1. Di fissare per l’anno 2005 le seguenti aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili e precisamente:
6 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (prima casa) e relative pertinenze (limitatamente ad una)
7 per mille per le seconde case e per gli altri immobili
La detrazione ordinaria per la prima casa rimane fissata per legge in € 103,29 è elevata ad € 258,23 per le coppie di nuova formazione che si insediano nel Comune in casa di proprietà. Il beneficio ha durata triennale e decorre dall'anno successivo alla contrazione del matrimonio.
Con separata ed unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - D.Lgs. 267/2000.