LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Richiamato il  Regolamento per l’applicazione della Imposta Comunale sugli Immobili approvato con atto Consiglio Comunale n. 63 del 25.11.1998 così come modificato con atto Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2000;

 

 

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 25 del 13.03.2001 con la quale si deliberava l’elevazione della detrazione ordinaria per la prima casa fissata per legge in    103,29 a    258,23 per le coppie di nuova formazione che si insediano nel Comune in casa di proprietà. Il beneficio ha durata triennale e decorrere dall’anno successivo alla contrazione del matrimonio.

 

 

Atteso che in base all’art. 6 del D.lgs. 504/1992 il Comune può fissare le aliquote in misura differenziata entro i limiti di legge;

 

 

Posto che a norma dell'art. 42 comma f) del D.Lgs. 267/2000 è di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote;  che  rientra nella sfera delle competenze della Giunta Comunale;

 

 

Che ai sensi dell'art. 27 comma  8 della Legge  448/28.12.2001 finanziaria per il 2002 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro le data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

 

Visto il D.L. del 30.12.2003 n. 314 di differimento dei termini per l'approvazione del bilancio al 28 febbraio 2005;

 

 

Ritenuto pertanto, relativamente all'Imposta sugli Immobili procedere  l’anno 2005 all’aumento delle aliquote in vigore;

 

 

Acquisiti i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

 

Con votazione unanime, resa in forma palese

 

 

DELIBERA

 

 

1.      Di fissare per l’anno 2005 le seguenti aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili e precisamente:

 

 

6 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (prima casa) e relative pertinenze (limitatamente ad una)

7 per mille per le seconde case e per gli altri immobili

 

 

La detrazione ordinaria per la prima casa rimane fissata per legge in    103,29  è elevata ad    258,23  per le coppie  di nuova formazione che si insediano nel Comune in casa di proprietà. Il beneficio ha durata triennale e decorre  dall'anno successivo alla contrazione del matrimonio.

 

 

Con separata ed unanime votazione

 

 

DELIBERA

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - D.Lgs. 267/2000.