Omissis..

DELIBERA

1) - Di determinare per l’anno 2007 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili

( I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2) - Di confermare, per l’anno 2007, la diversificazione dell’aliquota I.C.I. per alloggi non

locati non dichiarati inabitabili o inagibili, nella misura del 7 per mille;

3) - Di confermare per l’anno 2007, l’aliquota del 3,5 per mille per i fabbricati dichiarati

inagibili o inabitabili, oggetto di interventi volti al recupero dell’unità immobiliare; l’inagibilità

dovrà essere approvata dall’Ufficio Tecnico Comunale e l’immobile potrà godere dell’agevolazione

di cui trattasi per tre anni dall’inizio dei lavori;

4) - Di confermare, per l’anno 2007, la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità

immobiliare e relative pertinenze del soggetto passivo, da 103,29 EURO ad EURO 258,23, sulla

base di documentate situazioni sociali, denunciate dagli interessati, in uno dei seguenti casi:

a) - abitazione principale e relative pertinenze di soggetti passivi che siano pensionati e

appartengano a nucleo familiare o di convivenza con reddito familiare o di convivenza inferiore a

9.296,22 EURO;

b) abitazione principale e relative pertinenze di soggetti passivi appartenenti a nuclei

familiari o di convivenza con presenza di invalidi al 100% (diconsi cento per cento), con reddito

familiare o di convivenza inferiore ad EURO 13.944,34;

c) - abitazione principale e relative pertinenze di soggetti passivi appartenenti a nuclei

familiari o di convivenza con figli a carico, con reddito familiare o di convivenza come segue:

- fino ad EURO 15.493,71, con un figlio a carico;

- fino ad EURO 19.625,36, con 2 figli a carico;

- fino ad EURO 22.207,65, con 3 o più figli a carico;

d) - abitazione principale e relative pertinenze di soggetti passivi appartenenti a nuclei

familiari che abbiano contratto matrimonio nell’anno corrente;

e) - abitazione principale e relative pertinenze di soggetti passivi appartenenti a nuclei

familiari che abbiano trasferito la loro residenza nel Comune nell’anno corrente.

Per reddito familiare o di convivenza si intendono tutti i tipi di reddito del nucleo familiare o

convivenza, ad esclusione del reddito dell’abitazione principale e del 50% (diconsi cinquanta per

cento) dell’indennità di accompagnamento.

Per figli a carico si fa riferimento alla legislazione fiscale vigente.

Sarà possibile usufruire della maggiore detrazione d’imposta a condizione che l’abitazione

principale e le relative pertinenze per la quale viene richiesta la maggiore detrazione sia l’unico

immobile posseduto dal soggetto passivo richiedente.

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