Estratto della deliberazione C. C. n. 14 del 30.03.2007, adottata dal Comune di Roasio (VC) in materia di aliquota I.C.I. per l’anno d’imposta 2006.
1) Di confermare, per quanto in precedenza citato, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 2007 nella misura del 7 per mille;
2) di non avvalersi della facoltà di cui al comma 53 dell'art. 3 Legge 23.12.1996 n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote;
3) di avvalersi della facoltà di cui al comma 5, art. 1 Legge n. 449 del 27/12/1997, fissando l’aliquota agevolata dell’1‰ a favore di proprietari che eseguono interventi di recupero ai fini abitativi di fabbricati siti in Nuclei di Antica Formazione identificati nelle tavole del PRGC e fabbricati rurali posti all’esterno di detti Nuclei che presentano elementi pregevoli dal punto di vista storico ed architettonico;
4) di fissare, con riferimento ai commi 336/337 dell’art. 1 della Legge 30/12/2004, n. 311 l’aliquota agevolata dell’1‰ per la definizione dei rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di competenza, riferite agli anni 2001-2002-2003-2004-2005-2006, a favore dei soggetti titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, i quali presentano alla competente Agenzia Provinciale del Territorio, prima che ne faccia richiesta il Comune, gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19/04/1994, n. 701;
4) di confermare per l'anno 2007 la detrazione I.C.I per unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art.3 comma 55 della legge n. 662/1996, nella misura di € 144.00€;
5) di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, 1' comma, D. Lgs. n. 504/92 come modificato dal comma 55 art. 3 Legge 662/96;
6) di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;
7) ............(omissis)