DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 160 DEL 15/12/2004
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E DETRAZIONE SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER L’ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge 23.10.1992, n. 421, contenente la delega al governo per l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili "I.C.I.";Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, attuativo della legge delega;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, il cui art. 3, commi 48 e 51, stabilisce che le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento, mentre i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento, al fine dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal 1 gennaio 1997;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, il cui art. 53, comma 16, stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Dato atto che la previsione di entrata per l'anno 2005 è stata quantificata in euro 2.030.000,00;
Considerato che in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005, la giunta comunale ha preso in considerazione l'imposta di cui trattasi con particolare riguardo alla determinazione dell'aliquota;
Visto il progetto del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005;
Considerato che al fine di assicurare il pareggio economico dello stesso, per l'anno 2005, occorre applicare l'aliquota di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura pari al 7 (sette) per mille, nonché‚ la detrazione per abitazione principale stabilirla in 144,00 euro;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", secondo il quale costituisce competenza del Consiglio Comunale "l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote " (art. 42, comma 2, lettera f) mentre rientra nella competenza della Giunta Comunale la determinazione delle stesse perché "atti non riservati dalla legge a Consiglio " (art. 48, comma 2, d. lgs. 267/2000);
Preso atto dei pareri riportati in calce espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97, comma 4, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;Ad unanimità di voti, legalmente espressi:
DELIBERA
si dà atto che con apposito elenco sarà comunicata ai Capigruppo Consiliare dell’adozione della presente deliberazione così come previsto dall’art. 125 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.