COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE
Comune del Parco Regionale Veneto Delta del Po
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 26.4.2011 ALL’OGGETTO: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2011”
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di far proprie le suesposte premesse come fossero qui integralmente trascritte;
di fissare per l’anno 2011, come di seguito riportate, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con D.Lgs. n. 504/1992, esercitando le facoltà attribuite ai comuni dall’art. 6, comma 2 del D.Lgs.30.12.1992, n. 504, come modificato dall’art. 3, comma 53 della legge 23.12.1996, n. 662, nonché quelle di cui al comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, come modificato delle disposizioni di cui all’art .4, comma 1 del D.L. 8.8.96, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24.10.1996, n. 556, determinando:
a) nel 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille, per le abitazioni principali relative alle unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze – C/6, C/2 e C/7 ubicate ad una distanza massima di
b) nel 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille per abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
c) nel 7 (sette) per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni principali, e/o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, e/o di alloggi non locati, alle aree fabbricabili ed ai terreni agricoli;
d) esenti ai sensi del DL 93/2008 l’abitazione principale e relative pertinenze;
di dare atto che per l’anno 2011 le aliquote I.C.I. vengono mantenute inalterate rispetto a quanto deliberato per l’anno 2010 con deliberazione C.C. 18 marzo 2010, n. 4, con la quale vennero fissate per l’anno 2009 in ossequio alle norme vigenti le aliquote per l’applicazioni dell’imposta nonché le relative riduzioni e detrazioni per l’anno 2010;
di dare atto, che ai sensi dell’articolo 77-bis, comma 30, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133 non sono stati applicati aumenti all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa all’anno 2011;
di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 del l’art. 8 del D.Lgs. 30/12/92 n. 504, come sostituito dall’art. 3 c. 55 della legge 23/12/96 n. 662, determinando in € 113,62 (Euro centotredici e Euro centesimi 62) (£. 220.000) la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare;
di avvalersi, altresì, della facoltà di cui al comma 3 del l’art. 8 del D.Lgs. 30/12/92 n. 504, come sostituito dall’art. 3 c. 55 della L. 23/12/96 n. 662, determinando in € 227,24 (€ duecentoventisette e euro centesimi 24) la detrazione d’imposta per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi e residenti nel Comune di Ariano nel Polesine, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 20.12.1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1997, n. 662, appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio sociale:
- soggetti passivi portatori di handicap non inferiore al 75% o soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100%, risultante dal certificato di riconoscimento dell’invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche ed a condizione che l’abitazione costituisca l’unica unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale. Le richieste per usufruire della maggiore detrazione di € 227,24 dovranno pervenire al Comune corredate dalle necessarie certificazioni attestanti l’invalidità entro il 16 giugno 2011 ed avranno validità solo per il periodo di imposta 2011; i requisiti per l’ottenimento della detrazione d’imposta devono sussistere al momento della presentazione della richiesta per l’anno 2011;
di dare atto che, ai fini della detrazione d’imposta anzidetta, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e che la detrazione in discorso si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
di avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 1 della legge. 27/12/97 n. 449 fissando una aliquota agevolata del 1,00 (uno) per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili ad interesse architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti; l’aliquota agevolata è applicata limitatamente e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
9. di avvalersi nella facoltà di cui all’art. 3 comma 56 della L. 23/12/1996 n. 662 e, pertanto, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
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VERSAMENTO A MEZZO BOLLETTINO C.C.P. N. 88622022 – INTESTATO A: EQUITALIA POLIS SpA -ARIANO NEL POLESINE – RO - I.C.I.
INFO PER CONSULTAZIONE REGOLAMENTO ICI VIGENTE: www.comune.arianonelpolesine.ro.it