PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 18.3.2010 all’oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2010”.-

 

...... omissis ……

DELIBERA

di far proprie le suesposte premesse come fossero qui integralmente trascritte;

di fissare per l’anno 2010, come di seguito riportate, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con D.Lgs. n. 504/1992, esercitando le facoltà attribuite ai comuni dall’art. 6, comma 2 del D.Lgs.30.12.1992, n. 504, come modificato dall’art. 3, comma  53 della legge 23.12.1996, n. 662, nonché quelle di cui al comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, come modificato delle disposizioni di cui all’art .4, comma 1 del D.L. 8.8.96, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24.10.1996, n. 556, determinando:

a)        nel 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille, per le abitazioni principali relative alle unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze – C/6, C/2 e C/7 ubicate ad una distanza massima di 200 metri;

b)       nel 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille per abitazioni  locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

c)        nel 7 (sette) per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni principali, e/o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, e/o di alloggi non locati, alle aree fabbricabili ed ai terreni agricoli;

d)       esenti ai sensi del DL 93/2008 l’abitazione principale e relative pertinenze;

di dare atto che per l’anno 2010 le aliquote I.C.I. vengono mantenute inalterate rispetto a quanto deliberato per l’anno 2009 con  deliberazione C.C. 19 marzo 2009,  n. 5, con la quale vennero fissate per l’anno 2009  in ossequio alle norme vigenti le aliquote per l’applicazioni dell’imposta nonché le relative riduzioni e detrazioni  per l’anno 2009;

di dare atto, che ai sensi dell’articolo 77-bis, comma 30, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133  non sono stati applicati aumenti all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa all’anno 2010;

di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 del l’art. 8 del D.Lgs. 30/12/92 n. 504, come sostituito dall’art.3 c. 55 della  legge  23/12/96 n. 662, determinando in € 113,62 (Euro centotredici e Euro centesimi 62) (£. 220.000) la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare;

di avvalersi, altresì, della facoltà di cui al comma 3 del l’art. 8 del D.Lgs. 30/12/92 n. 504, come sostituito dall’art. 3 c. 55 della L. 23/12/96 n. 662, determinando in    227,24 (€  duecentoventisette e euro centesimi 24)   la detrazione d’imposta  per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi e residenti nel  Comune di Ariano nel Polesine, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 20.12.1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1997, n. 662, appartenenti ad una  delle seguenti categorie di particolare disagio sociale:

-          soggetti passivi portatori di handicap non inferiore al 75% o soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100%, risultante dal certificato di riconoscimento dell’invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche ed a condizione che l’abitazione costituisca   l’unica unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale. Le richieste per usufruire della maggiore detrazione di    227,24 dovranno pervenire al Comune corredate dalle necessarie certificazioni attestanti l’invalidità entro il 16 giugno 2010 ed avranno validità solo per il periodo di imposta 2010; i requisiti per l’ottenimento della detrazione d’imposta devono sussistere al momento della presentazione della richiesta per l’anno 2010;

di dare atto che, ai fini della detrazione d’imposta anzidetta, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed  i suoi familiari dimorano abitualmente, e che la detrazione in discorso si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

di avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 1 della legge. 27/12/97 n. 449 fissando una aliquota agevolata del 1,00 (uno) per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili ad interesse architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti; l’aliquota agevolata è applicata limitatamente e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

di avvalersi nella facoltà di cui all’art. 3 comma 56 della L. 23/12/1996 n. 662 e, pertanto, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

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…… omissis ……

 

VERSAMENTO A MEZZO BOLLETTINO C.C.P. N. 88622022 – INTESTATO A: EQUITALIA POLIS SpA -ARIANO NEL POLESINE – RO - I.C.I. 

INFO PER CONSULTAZIONE REGOLAMENTO ICI VIGENTE: www.comune.arianonelpolesine.ro.it