COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE

Comune del Parco Regionale Veneto Delta del Po

 

 

 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 26.3.2008 all’oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – ANNO 2008”

 

….. omissis……

D E L I B E R A

 

1.        di far proprie le suesposte premesse come fossero qui integralmente trascritte;

2.        di dare atto che per l’anno 2008 le aliquote I.C.I. vengono mantenute inalterate rispetto a quanto deliberato per l’anno 2007 con  deliberazione G.C. 5 febbraio 2007,  n. 9, con la quale vennero fissate per l’anno 2007  in ossequio alle norme vigenti, le aliquote per la determinazione dell’imposta nonché le relative riduzioni e detrazioni, approvata con atto di Consiglio Comunale 16 febbraio 2007, n. 3;

3.        di fissare, pertanto,  per l’anno 2008, come di seguito riportate, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con D.Lgs. n. 504/1992, esercitando le facoltà attribuite ai comuni dall’art. 6, comma 2 del D.Lgs.30.12.1992, n. 504, come modificato dall’art. 3, comma  53 della legge 23.12.1996, n. 662, nonché quelle di cui al comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, come modificato delle disposizioni di cui all’art .4, comma 1 del D.L. 8.8.96, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24.10.1996, n. 556, determinando:

a)        nel 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale,

b)        nel 7 (sette) per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni principali, e/o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, e/o di alloggi non locati;

4.        di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 del l’art. 8 del D.Lgs. 30/12/92 n. 504, come sostituito dall’art.3 c. 55 della  legge  23/12/96 n. 662, determinando in € 113,62 (Euro centotredici e Euro centesimi 62) (£. 220.000) la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare;

5.        di avvalersi, altresì, della facoltà di cui al comma 3 del l’art. 8 del D.Lgs. 30/12/92 n. 504, come sostituito dall’art. 3 c. 55 della L. 23/12/96 n. 662, determinando in    227,24 (€  duecentoventisette e euro centesimi 24)   la detrazione d’imposta  per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi e residenti nel  Comune di Ariano nel Polesine, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 20.12.1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1997, n. 662, appartenenti ad una  delle seguenti categorie di particolare disagio sociale:

-          soggetti passivi portatori di handicap non inferiore al 75% o soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100%, risultante dal certificato di riconoscimento dell’invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche ed a condizione che l’abitazione costituisca   l’unica unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale. Le richieste per usufruire della maggiore detrazione di    227,24 dovranno pervenire al Comune corredate dalle necessarie certificazioni attestanti l’invalidità entro il 30 giugno 2008 ed avranno validità solo per il periodo di imposta 2007; i requisiti per l’ottenimento della detrazione d’imposta devono sussistere al momento della presentazione della richiesta per l’anno 2008;

 

6.        di dare atto, altresì, che ai sensi dei commi 5 e 7 della legge 24.12.2007, n. 244:

-          “ dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari al 1,33 per mille della base imponibile…. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed  è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”;

-          “la minore imposta che deriva dall’applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico dello Stato, ai singoli comuni. …..”;

7.        di dare atto che, ai fini della detrazione d’imposta anzidetta, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed  i suoi familiari dimorano abitualmente, e che la detrazione in discorso si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

8.        di avvalersi della facoltà di cui al comma 5 del l’art.1 della legge. 27/12/97 n. 449 fissando una aliquota agevolata del 1,00 (uno) per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili ad interesse architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti; l’aliquota agevolata è applicata limitatamente e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

9.  di avvalersi nella facoltà di cui all’art.3 comma 56 della L. 23/12/1996 n. 662 e, pertanto, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

10. ….omissis ……

11 . … omissis … ..

 

 

 

VERSAMENTO A MEZZO BOLLETTINO C.C.P. N. 88622022  – INTESTATO A: EQUITALIA POLIS SPA ARIANO NEL POLESINE – RO – ICI –

 

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