COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE  -

Comune del Parco Regionale Veneto Delta del Po

 

 

 

 

Delibera G.C. n. 221 del 21.11.2005: “Determinazione aliquote e detrazioni imposta comunale sugli immobili – Anno 2006”

 

 

 

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D E L I B E R A

 

1.    ………………..

 

2.    di dare atto che per l’anno 2006 le aliquote I.C.I. vengono mantenute inalterate rispetto a quanto deliberato per l’anno 2005 con  deliberazione G.C. 30.12.2004, n. 160, con la quale vennero fissate per l’anno 2004 in ossequio alle norme vigenti, le aliquote per la determinazione dell’imposta nonché le relative riduzioni e detrazioni, approvata, per quanto di competenza con atto di Consiglio Comunale 25.2.2005, n. 6;

 

3.    di fissare, pertanto,  per l’anno 2006, come di seguito riportate, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con D.Lgs. n. 504/1992, esercitando le facoltà attribuite ai comuni dall’art.6, comma 2 del D.Lgs.30.12.1992, n.504, come modificato dall’art.3, commi  53 della legge 23.12.1996, n. 662, nonché quelle di cui al comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, come modificato delle disposizioni di cui all’art.4, comma 1 del D.L. 8.8.96, n.437, convertito con modificazioni dalla legge 24.10.1996, n. 556, determinando:

a)    nel 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale,

b)    nel 7 (sette) per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni principali, e/o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, e/o di alloggi non locati;

 

4.    di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 del l’art.8 del D.Lgs. 30/12/92 n.504, come sostituito dall’art.3 c.55 della L. 23/12/96 n.662, determinando in € 113,62 (Euro centotredici e Euro centesimi 62) (£.220.000) la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare;

 

5.    di avvalersi, altresì, della facoltà di cui al comma 3 del l’art.8 del D.Lgs. 30/12/92 n.504, come sostituito dall’art.3 c.55 della L. 23/12/96 n.662, determinando in    227,24 (€  duecentoventisette e euro centesimi 24)   la detrazione d’imposta  per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi e residenti nel  Comune di Ariano nel Polesine, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 20.12.1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1997, n. 662, appartenenti ad una  delle seguenti categorie di particolare disagio sociale:

-      soggetti passivi portatori di handicap non inferiore al 75% o soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100%, risultante dal certificato di riconoscimento dell’invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche ed a condizione che l’abitazione costituisca   l’unica unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale. Le richieste per usufruire della maggiore detrazione di    227,24 dovranno pervenire al Comune corredate dalle necessarie certificazioni attestanti l’invalidità entro il 30 giugno 2006 ed avranno validità solo per il periodo di imposta 2006; i requisiti per l’ottenimento della detrazione d’imposta devono sussistere al momento della presentazione della richiesta per l’anno 2006;

 

6.    di dare atto che, ai fini della detrazione d’imposta anzidetta, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed  i suoi familiari dimorano abitualmente, e che la detrazione in discorso si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

 

7.    di avvalersi della facoltà di cui al comma 5 del l’art.1 del D.Lgs. 27/12/97 n.449 fissando una aliquota agevolata del 1,00 (uno) per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili ad interesse architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;

 

8.  di avvalersi nella facoltà di cui all’art.3 comma 56 della L. 23/12/1996 n.662 e, pertanto, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;