Estratto Deliberazione Commissario Straordinario n. 2 del 16.03.2011 “Conferma aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2011.
Omissis…
DELIBERA
1) Di confermare per l’anno 2011 le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) già approvate con
Aliquote ICI
a) 7 per mille – (aliquota ordinaria)
- Altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili.
b) 6 per mille
- abitazione principale e sue pertinenze degli immobili di categoria A1, A8 e A9;
c) 6 per mille
- Unità immobiliari utilizzate da soggetti che iniziano nell’anno in corso una attività commerciale o artigianale nel territorio comunale e che occupano manodopera residente nel Comune di Adria in misura superiore a tre unità;
d) 5 per mille
- Immobili utilizzati per attività produttive commerciali e artigianali di servizio situati nelle frazioni del capoluogo.
e) 4 per mille
- abitazione concesse in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 431/98.
Detrazioni ICI (solo per immobili di categoria A1, A8 e A9)
a) € 103,29 unità immobiliari adibite ad abitazione principale
b) € 149,78 anziché €
- reddito complessivo annuo non superiore ad € 7.167,55 (dichiarazione 2007 relativa a redditi 2006) per i nuclei familiari composti esclusivamente da una sola persona pensionata;
- reddito complessivo annuo non superiore ad € 14.335,10 (dichiarazione 2007 relativa a redditi 2006) per i nuclei familiari composti esclusivamente da due o più persone pensionate;
c) € 139,45 anziché €
a. mutuo ipotecario ordinario contratto con Istituto di Credito per l’acquisto di unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
b. reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare non superiore ad € 25.000,00 (dichiarazione redditi 2006);
c. non avere ottenuto altri tipi di agevolazioni.
d) Detrazione ICI fino a concorrenza dell’imposta dovuta per le giovani coppie che abbiano contratto matrimonio negli ultimi cinque anni, compreso l’anno in corso, indipendentemente dalla data di acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale, il cui reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare per l’anno 2010 non superi l’importo di € 25.000,00.
2) Di confermare le seguenti esenzioni, già previste dal D.L. 27.05.2008 n. 93, citata in premessa e dal regolamento comunale ICI:
a) Abitazione principale e relative pertinenze: (sono considerate pertinenze il garage, box o posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati all’interno dello stesso lotto di pertinenza nel quale è situata l’abitazione principale, con beneficio esteso ad un’unica unità immobiliare di pertinenza), con esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
b) Abitazione (e relativa pertinenza) concessa in uso gratuito a genitori e figli;
c) Abitazioni principali (e relativa pertinenza) degli anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
3) Di stabilire, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale agli articoli 5, comma 2 e 8, comma 9, che i soggetti passivi possessori degli immobili di cui alle lettere c), d), e) “Aliquote ICI” del punto 1, e alle lettere b) e c) del punto 2 del presente atto, per poter usufruire dell’agevolazione del pagamento dell’imposta, devono dichiarare le circostanze che danno diritto all’agevolazione su appositi modelli predisposti dal Comune, entro il termine previsto per il versamento del saldo ICI relativo all’anno di imposizione.
Le dichiarazioni di cui sopra, a partire da quelle presentate per l’annualità 2008, hanno validità anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni.
In caso di cessazione delle condizioni che hanno determinato l’agevolazione, la perdita del beneficio va comunicata al Comune entro gli stessi termini di cui sopra.
4) Di interpretare in forma autentica quanto previsto alla lettera d) delle aliquote sopra richiamate nel senso che possono usufruire dell’aliquota del 5 per mille gli immobili in cui si viene svolta una attività commerciale e artigianale al dettaglio ovvero direttamente con l’acquirente, senza interposizione di altri agenti commerciali.
5) Di dare atto che quanto espresso in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6) Di dare atto che per quanto non riportato nella presente deliberazione valgono le disposizioni legislative in vigore.