PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

Ai sensi dell’art.1 co.169 della L.296/2006 (finanziaria 2007) per l’anno 2008 si intendono prorogate le aliquote e detrazioni ICI in vigore per l’anno 2007 già approvate con delibera del Consiglio Comunale n.14 del 27/03/2007.


     NOVITA’ : Il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2008 prevede l’abolizione dell’imposta per l’abitazione principale che, secondo il Decreto Legislativo 504 del 1992, è l’immobile in cui il contribuente ha la residenza anagrafica. L’abolizione coinvolge anche le pertinenze dell’abitazione principale come sopra specificate.

L’abolizione dell’ICI per l’abitazione principale non è applicabile agli immobili classificati nelle categorie A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).          

Il Decreto prevede anche l’estensione dell’esenzione anche agli immobili che il Regolamento Comunale considera assimilati all’abitazione principale quali: a) le abitazioni concesse in uso gratuito a genitori e figli, b) le abitazioni principali degli anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.. Le pertinenze sono incluse nell’agevolazione di cui alla lettera a) e b). 

 

 

 

Estratto Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.03.2007 avente ad oggetto: ”Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) in vigore dal 01.01.2007.” – Comune di Adria (RO).

 

 

 

“IL CONSIGLIO COMUNALE

 

omissis…..

 

DELIBERA

 

1)      Di  stabilire per l’anno 2007 le seguenti aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

a)      7  per mille – (aliquota ordinaria)

            -     Altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili.

b)      6  per mille

-         abitazione principale e sue pertinenze purché ubicate all’interno dello stesso lotto di pertinenza nel quale è situata l’abitazione, con beneficio esteso ad un’unica unità immobiliare di pertinenza

c)      6 per mille

            -    abitazione principale concessa in uso gratuito a genitori e figli.

-         abitazione principale utilizzata dai soggetti passivi anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

-         Unità immobiliari utilizzate da soggetti che iniziano nell’anno in corso una attività commerciale o artigianale nel territorio comunale e che occupano manodopera residente nel Comune di Adria in misura superiore a tre unità;

       d)   5  per mille

-         Immobili utilizzati per attività produttive commerciali e artigianali di servizio situati nelle frazioni del capoluogo.

        e)  4 per mille

-         abitazione concesse in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 431/98.

 

2)      Di stabilire per l’anno 2007 le seguenti detrazioni ICI da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale:

a)       Detrazione ICI di € 149,78 anziché € 103,29 a favore dei soggetti passivi pensionati, proprietari dell’unica unità immobiliare (e relative pertinenze) adibita ad abitazione principale, con i seguenti limiti di reddito:

-   reddito complessivo annuo non superiore ad    7.167,55 (dichiarazione 2007 relativa a redditi 2006) per i nuclei familiari composti esclusivamente da una sola persona pensionata;

  - reddito complessivo annuo non superiore ad € 14.335,10 (dichiarazione 2007 relativa a redditi 2006) per i nuclei familiari composti esclusivamente da due o più persone pensionate;

 

 

 

b)      Detrazione ICI di € 139,45 anziché € 103,29 a favore dei soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

-         mutuo ipotecario ordinario contratto con Istituto di Credito per l’acquisto di unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

-         reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare non superiore ad € 25.000,00 (dichiarazione redditi 2006);

-         non avere ottenuto altri tipi di agevolazioni.   

c)      Detrazione ICI fino a concorrenza dell’imposta dovuta per le giovani coppie che abbiano contratto matrimonio negli ultimi cinque anni, compreso l’anno in corso, indipendentemente dalla data di acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale, il cui reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare per l’anno 2006 non superi l’importo di € 25.000,00.

 

3)      Di stabilire che nel reddito complessivo di cui al precedente punto 2 non deve essere considerato l’importo per l’abitazione principale ed eventuale pertinenza.

 

4)      Di stabilire che i soggetti passivi di cui ai precedenti punti 1, lettera  c), d), e),  e  punto 2,  per poter usufruire dell’applicazione dell’aliquota ridotta, devono presentare apposita richiesta al Comune entro il termine previsto per il versamento del saldo ICI attestando i requisiti richiesti ai punti citati.

 

5)      Di dare atto che i soggetti che non rientrano nei casi suindicati resta confermata la detrazione nella misura di € 103.29 prevista dall'articolo 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92.”

 

 

 

 

ata. Le pertinenze sono incluse nell’agevolazione di cui alla lettera a) e b).