Deliberazione Della Giunta Comunale n. 115 del 23 marzo 2006 avente ad oggetto:

 

“Determinazione aliquote Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in vigore dal 01.01.2006”

 

… (omissis)

 

DELIBERA

 

1)      Di  stabilire per l’anno 2006 le seguenti aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

a)      7  per mille – (aliquota ordinaria)

            -     Altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili.

b)      6,5 per mille

-         abitazione principale e sue pertinenze purché ubicate all’interno dello stesso lotto di pertinenza nel quale è situata l’abitazione, con beneficio esteso ad un’unica unità immobiliare di pertinenza

-         abitazione principale concessa in uso gratuito a genitori e figli.

      c)  6  per mille

-         abitazione principale utilizzata dai soggetti passivi anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

-         Unità immobiliari utilizzate da soggetti che iniziano nell’anno in corso una attività produttiva, commerciale o artigianale nel territorio comunale e che occupano manodopera residente nel Comune di Adria in misura superiore a tre unità;

       d)   5  per mille

-         Immobili utilizzati per attività produttive commerciali e artigianali di servizio situati nelle frazioni del capoluogo.

        e)  4 per mille

-         Abitazioni principali acquistate nel territorio comunale da giovani coppie sposate che abbiano contratto matrimonio e acquistato l’immobile oggetto dell’imposizione negli ultimi cinque anni compreso l’anno in corso il cui reddito complessivo del nucleo familiare per l’anno 2005 non superiore all’importo di € 25.000,00.

-         abitazione concesse in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all’art. 2 comma 3 della Legge 431/98.

2)      Di stabilire che i soggetti passivi di cui ai punti c, d, e,  e per le abitazioni principali concesse in uso gratuito a genitori e figli di cui al punto b), per poter usufruire dell’applicazione dell’aliquota ridotta, devono presentare apposita richiesta al Comune entro il termine previsto per il versamento del saldo ICI attestando i requisiti richiesti ai punti citati.

 

 

  

  

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 31 marzo 2006 avente ad oggetto:

 

“Determinazione detrazioni Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in vigore dal 01.01.2006”

 

 

…(omissis)

DELIBERA

 

 

1) Di determinare per l'anno 2006 le seguenti detrazioni ICI da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale:

 

a)      Detrazione ICI di € 149,78 anziché € 103,29 a favore dei soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

-                pensionati con oltre 65 anni di età proprietari dell'unica unità immobiliare (e relative pertinenze) adibita ad abitazione principale con i seguenti limiti di reddito:

                      * reddito complessivo annuo non superiore ad    7.069,27 (dichiarazione redditi 2005) per i nuclei familiari composti esclusivamente da una sola persona pensionata;

* reddito complessivo annuo non superiore ad € 14.138,54 (dichiarazione redditi 2005) per i nuclei familiari composti esclusivamente da due o più persone pensionate;

            

b)      Detrazione ICI di € 139,45 anziché € 103,29 a favore dei soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

-         mutuo ipotecario ordinario contratto con Istituto di Credito per l’acquisto di unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

-         reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare non superiore ad € 25.000,00 (dichiarazione redditi 2005);

-         non avere ottenuto altri tipi di agevolazioni. 

 

      c)  Detrazione ICI fino a concorrenza dell’imposta dovuta per le giovani coppie che abbiano contratto matrimonio negli ultimi cinque anni, compreso l’anno in corso, indipendentemente dalla data di acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale, il cui reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare per l’anno 2005 non superi l’importo di € 25.000,00.

 

2)      Di stabilire che nel reddito complessivo di cui al precedente punto 1 non deve essere considerato l’importo per l’abitazione principale ed eventuale pertinenza.

 

3)      Di stabilire che i soggetti passivi per poter usufruire delle citate detrazioni ICI devono presentare apposita richiesta sui modelli predisposti dal Comune entro i termini previsti per il versamento del saldo ICI.

 

4)      Di dare atto che i soggetti che non rientrano nei casi suindicati resta confermata la detrazione nella misura di € 103.29 prevista dall'articolo 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92.