LA GIUNTA COMUNALE

 

  

DELIBERA

 

1)      Di  stabilire per l’anno 2005 le seguenti aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.):

a)      7 per mille – (aliquota ordinaria)

            -  abitazioni principali e loro pertinenze, altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili.

      b)  6 per mille

-         abitazioni principali di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

       c)   5 per mille

-         Immobili utilizzati per attività produttive commerciali e artigianali di servizio situati nelle frazioni del capoluogo.

       d)  4 per mille

-         Abitazioni principali acquistate nel territorio comunale da giovani coppie sposate che abbiano contratto matrimonio e acquistato l’immobile oggetto dell’imposizione negli ultimi cinque anni compreso l’anno in corso il cui reddito complessivo del nucleo familiare per l’anno 2004 non superi l’importo di € 25.000

-         abitazione concesse in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all’art. 2 comma 3 della Legge 431/98.

2)      Di stabilire che i soggetti passivi di cui ai punti b), c), d),  per poter usufruire dell’applicazione dell’aliquota ridotta, devono presentare apposita richiesta al Comune entro i termini previsti per il versamento del saldo ICI, attestando i requisiti richiesti ai punti citati.

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

DELIBERA

 

 

1) Di determinare per l'anno 2005 le seguenti detrazioni ICI da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale:

 

a)      Detrazione ICI di € 149,78 anziché € 103,29 a favore dei soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

-         pensionati con oltre 65 anni di età;

                  -   * reddito complessivo annuo non superiore ad    6.967,35 (dichiarazione redditi 2004) per i nuclei familiari composti esclusivamente da una sola persona pensionata;

* reddito complessivo annuo non superiore ad € 13.934,70 (dichiarazione redditi 2004) per i nuclei familiari composti esclusivamente da due o più persone pensionate;

-         proprietari dell'unica unità immobiliare (e relative pertinenze) adibita ad abitazione principale.

            

b)      Detrazione ICI di € 139,45 anziché € 103,29 a favore dei soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

-         mutuo ipotecario ordinario contratto con Istituto di Credito per l’acquisto di unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

-         reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare non superiore ad € 25.000,00 (dichiarazione redditi 2004);

-         non avere ottenuto altri tipi di agevolazioni. 

 

      c)  Detrazione ICI fino a concorrenza dell’imposta dovuta per le giovani coppie che abbiano contratto matrimonio negli ultimi cinque anni, compreso l’anno in corso, indipendentemente dalla data di acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale, il cui reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare per l’anno 2004 non superi l’importo di € 25.000,00.

 

2)      Di stabilire che nel reddito complessivo di cui al precedente punto 1 non deve essere considerato l’importo per l’abitazione principale ed eventuale pertinenza.

 

3)      Di stabilire che i soggetti passivi per poter usufruire delle citate detrazioni ICI devono presentare apposita richiesta sui modelli predisposti dal Comune entro i termini previsti per il versamento del saldo ICI.

 

4)      Di dare atto che i soggetti che non rientrano nei casi suindicati resta confermata la detrazione nella misura di € 103.29 prevista dall'articolo 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92.