Aliquote  I.C.I.  anno  2007

(Delibera di Consiglio Comunale  n. 19 del 17.04.2007)

 

 

4 per mille:

 

a) per gli immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività imprenditoriale del giovane coltivatore diretto ovvero del giovane imprenditore agricolo, commerciale o artigianale, iscritto negli appositi elenchi previdenziali ed assistenziali, che eserciti l’attività professionale organizzata prevalentemente          con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia. Per “giovane” si intende colui che non abbia ancora compiuto il quarantesimo anno di età;

 

b) a tutti i soggetti passivi I.C.I. qualora gli immobili oggetto della tassazione siano stati dati in affitto o comodato al “giovane coltivatore o imprenditore” così come identificato al punto precedente;

                                                                      

c) per gli immobili destinati ad abitazione principale, acquistata nel territorio comunale da giovani in forma singola o in comproprietà, durante l’anno oggetto dell’ imposizione, a condizione che il reddito ISEE del nucleo familiare riferito all’anno precedente all’anno di imposizione non superi l’importo di € 17.500,00. Per giovani si intende coloro i quali abbiano un’età inferiore al quarantesimo anno. Nel caso di comproprietà dell’immobile, almeno uno dei comproprietari deve avere un’età inferiore ai 40 anni;

 

d) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di persone portatrici di handicap o da famiglie nelle quali sia presente un soggetto gravato da invalidità pari al 100%, a condizione che il reddito ISEE del nucleo familiare, riferito all’anno precedente a quello di imposizione, non superi l’importo di € 17.500,00;

 

e) per le unità immobiliari utilizzate da soggetti che iniziano nell’anno in corso una nuova attività commerciale o artigianale nel territorio comunale e che occupano manodopera residente nel Comune di Ceregnano in misura superiore a tre unità.

 

5 per mille:

 

a)     per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998.

 

6 per mille:

 

a) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Ceregnano;

 

7 per mille:

 

da applicarsi per tutte le altre tipologie di immobili e di contribuenti.

 

 

 

 

Per poter usufruire dell’aliquota ridotta del 4 e 5 per mille il contribuente dovrà obbligatoriamente presentare all’ufficio tributi comunale, pena la non applicabilità del beneficio, una richiesta da redigersi su apposito modello rilasciato dal comune entro la scadenza del termine per il versamento della prima rata d’imposta, nella quale dovrà indicare:

- cognome, nome, dati anagrafici e fiscali;

- estremi e circostanze per il riconoscimento delle fattispecie di agevolazione ed allegare idonea documentazione probante;

- indicazione dell’immobile oggetto dell’agevolazione.

I contribuenti che avranno presentato e/o inviato tale richiesta, potranno al momento del versamento dell’imposta tener conto dell’agevolazione.

L’amministrazione comunale si riserva di richiedere i necessari chiarimenti e/o documentazione integrativa, comprovante quanto richiesto.

L’agevolazione derivante dall’applicazione delle aliquote ridotte del 4 e 5 per mille ha la validità massima di cinque anni e decorrono dal periodo dell’anno nel quale si verificano i requisiti richiesti;

 

DETRAZIONI:

 

1.     Per l’abitazione principale Euro 103,29 annue (misura minima stabilita per legge), per la generalità dei contribuenti.

 

2.     Per l’abitazione principale Euro 258,22 annue per i soggetti che siano titolari di pensione sociale e che abbiano quale ulteriore reddito quello derivante dalla casa adibita ad abitazione principale e vivono soli o con il coniuge nelle stesse condizioni reddituali.

 

 

VERSAMENTI:

 

L'ICI deve essere versata in due rate:
a.   la prima, da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l’anno e si calcola in base all'aliquota e alle detrazioni dell'anno precedente;
b.   la seconda rata, da pagare a saldo tra il 1° e il 16 dicembre, si calcola con l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso, sottraendo poi quanto versato in acconto.

E' possibile anche pagare l'ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.

Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali con il bollettino di C.C.P. n. 12556379 intestato a Comune di Ceregnano – Servizio Tesoreria – I.C.I.

Inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti potranno pagare il tributo comunale utilizzando il modello F24 ed avranno la possibilità di poter compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

                                                                                                          F.to  STOCCO Roberto