LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il D.lgs.30/12/1992 “ sul riordino della finanza degli Enti Territoriali…”con il quale veniva istituita l’imposta comunale sugli immobili;
Richiamata la comunicazione n.2/2094/C del Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale ,con la quale si richiama l’attenzione sulla necessità di deliberare ogni anno, entro il termine stabilito dalla legge, l’aliquota se determinata nella misura superiore al quattro per mille;
Richiamato l’art. 1 del D.L. 30/12/2004 n. 314, convertito nella legge 1/3/2005 n. 26, con il quale è stato prorogato al 31 Marzo 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli Enti Locali;
Richiamato, altresì, l’art. 1 del D.L. 31/3/2005 n. 44, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 1/4/2005, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 Maggio 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli Enti Locali;
Visto l’art.53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 come sostituito dall’art. 27 comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Rilevato che, pertanto, il termine per deliberare l’aliquota ICI per l’anno 2005 è fissato al 31 Maggio 2005;
Ritenuto di determinare per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria dell’ICI nella misura del 6,50 (seivirgolacinquanta) per mille per le seguenti ragioni:
- la riduzione dei trasferimenti erariali per l’anno 2005 rispetto agli anni precedenti;
- il pagamento delle spese legali relative alla causa civile con la ditta Bragante snc in merito alla fornitura di una rampa per disabili;
- l’aumento delle spese per il personale dipendente a seguito del contratto di lavoro per i dipendenti degli enti locali del 31/3/1999 il quale prevede, oltre agli aumenti ordinari dovuti al costo della vita, la corresponsione di speciali indennità ai responsabili di posizioni organizzative;
- l’aumento delle spese per il personale a seguito del contratto collettivo del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2000/2001;
- l’ulteriore aumento delle spese del personale a seguito del nuovo contratto collettivo del personale dipendente dalle Amministrazioni del comparto regioni - autonomie locali sottoscritto il 22/1/2004, recante il trattamento giuridico relativo al quadriennio 2002-2005 ed economico relativo al biennio 2002-2003;
- l’aumento complessivo dell’ammontare delle spese consolidate per effetto dell’applicazione (in particolare su utenze e contratti d’appalto) del tasso programmato di inflazione che non trova uguale corrispondenza in tutte le entrate correnti;
- l’aumento, a decorrere dall’anno 2000, del contributo annuo a favore dell’Asilo Infantile “Monumento ai Caduti” di Guarda Veneta;
- l’aumento del contributo annuale a favore dell’Associazione Calcio Guarda Veneta a seguito della nuova convenzione approvata con delibera consiliare n. 32 del 10/9/2002;
Atteso pertanto che solo la determinazione dell’aliquota ordinaria nella predetta misura consente la chiusura del bilancio di previsione 2005 in pareggio finanziario;
Ritenuto, altresì, al fine di incentivare nuovi insediamenti produttivi sul territorio comunale, di determinare per l’anno 2005 l’aliquota ICI nella misura ridotta del 4,00 (quattrovirgolazero) per mille per gli immobili adibiti a nuove attività produttive in genere ( artigianali, industriali, commerciali, di servizi ecc) avviate nel corso dell’anno 2005;
Ritenuto, altresì, di determinare per l’anno 2005 l’aliquota ICI nella misura ridotta del 5,00 (cinquevirgolazero) per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo di nuova costruzione ultimate nell’anno 2005, come da certificato di abitabilità, ed adibite ad abitazione principale; tale aliquota ridotta si applica a condizione che il soggetto passivo d’imposta non sia proprietario o usufruttuario di altra unità immobiliare ad uso abitativo ubicata nel territorio comunale di Guarda Veneta;
Ritenuto, infine, di determinare per l’anno 2005 l’aliquota ICI nella misura del 7,00 (settevirgolazero) per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale e che non siano locate a terzi o concesse in uso gratuito a parenti il linea retta ed affini entro il 1° grado;
Visto l’art. 42, comma 2 lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000 il quale individua tra le competenze dei Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, “con esclusione della determinazione delle relative aliquote”;
Che, pertanto, per effetto della predetta norma, la competenza in materia di determinazione dell’aliquota ICI rimane in capo alla Giunta Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A
1) di determinare, per l’anno 2005, per i motivi esposti in premessa, l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nella misura del 6,50 (seivirgolacinquanta) per mille, nonché di stabilire la riduzione per la prima casa nella misura di euro 103,29;
2) di determinare, altresì, per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nella misura ridotta del 4,00 (quattrovirgolazero) per mille per gli immobili adibiti a nuove attività produttive in genere ( artigianali, industriali, commerciali, di servizi ecc) avviate nel corso dell’anno 2005;
3) di determinare, altresì, per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nella misura ridotta del 5,00 (cinquevirgolazero) per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo di nuova costruzione ultimate nell’anno 2005, come da certificato di abitabilità, ed adibite ad abitazione principale; tale aliquota ridotta si applica a condizione che il soggetto passivo d’imposta non sia proprietario o usufruttuario di altra unità immobiliare ad uso abitativo ubicata nel territorio comunale di Guarda Veneta;
4) di determinare, infine, per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nella misura del 7,00 (settevirgolazero) per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale e che non siano locate a terzi o concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ed affini entro il 1° grado;
5) di provvedere alla pubblicazione per estratto della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art.58,comma 4,del D.lgs. n.446 del 15.12.1997;
6) di dichiarare, con separata votazione con esito unanime favorevole, la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.