LA GIUNTA COMUNALE

 

            Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, recante le disposizioni di "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della Legge 23.10.1992, n. 421, con il quale è istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

            Atteso che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto, così come sostituito dal comma 53 art. 3 della Legge 23.12.1996 n. 662, l'aliquota dell'imposta non deve essere superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta dell'abitazione principale, o di alloggi non locati;

            Visto l'art. 31 della Legge 23.12.1998 n. 448 che fissa il termine del 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo, per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali;

            Vista la delibera di Consiglio Comunale  n. 71/98 del 15.12.1998, con la quale si é approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili con effetto dal primo gennaio 1999 ai sensi del comma 1 dell'art. 31 della Legge 23.12.1998 n. 448;

            Valutati gli obiettivi che l'Amministrazione si era posta con il documento degli indirizzi generali di governo;

            Presi in esame gli indirizzi per la redazione del bilancio comunale di previsione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto comunale, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 61 in data 29.11.2005, dichiarata immediatamente eseguibile;

            Ritenuto di confermare il piano degli interventi in relazione alle esigenze della comunità e alla consistenza delle risorse che lo Stato e la Regione metteranno a disposizione;

            Richiamati gli obiettivi che si vogliono perseguire nel 2006 nel campo dei servizi e degli investimenti e entrambi analiticamente esposti nella relazione politica che accompagna il bilancio di previsione

            Ritenuto di poter far fronte a tutto ciò confermando, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2006, le sotto indicate aliquote:

            a) determinare nella misura del 7 (sette) per mille l'aliquota principale che sarà applicata per l'anno 2006 per l'imposta comunale sugli immobili;

            b) determinare nella misura del 5 (cinque) per mille l'aliquota agevolata che sarà applicata per l'anno 2006, per l'imposta comunale sugli immobili, e relative pertinenze, sia posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale, sia concessi a titolo gratuito, affinché vi dimorino abitualmente, a parenti di primo grado del proprietario o dell'usufruttuario o del titolare di altro diritto reale;

            c) determinare nella misura del 1 (uno) per mille l’aliquota agevolata che sarà applicata per l’anno 2006 sugli immobili che vengono locati al Comune di Rubano per emergenze abitative ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

            Ritenuto, peraltro, per l'anno 2006 di determinare la detrazione dell'imposta ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a € 104,00 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, avvalendosi quindi della facoltà prevista dall'art. 3 comma 55 della Legge 23.12.1996 n. 662 così come integrata dall'art. 58 comma 3 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997;

            Visto che l'art. 3 della Legge 09.05.1997 n.122 riconosce la facoltà di elevare la detrazione dell'imposta ICI anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, e considerato che questa Amministrazione intende avvalersi di tale facoltà individuando per l'anno 2006 le situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione ICI, fermo restando che la detrazione non può essere superiore all'ammontare dell'imposta, conformemente ai seguenti criteri:

a)   unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, posseduta dai contribuenti residenti i quali, pur essendo proprietari e titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sono assistiti in via continuativa dal Comune: € 309,87;

b)   l'abitazione principale, e relative pertinenze, che sia l'unica di proprietà del nucleo familiare il cui reddito imponibile lordo da pensione (con esclusione dei redditi derivanti dagli assegni familiari) o fondiario (quest'ultimo comunque non superiore a € 185,92) escluso quello derivante dall'abitazione principale riferito all'anno 2005 non sia superiore al doppio della pensione minima INPS pari a € 14.138,54 come indicato dal rigo "reddito imponibile" della dichiarazione del redditi o dalle risultanze del C.U.D.: € 309,87;

c)   unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, posseduta dai contribuenti residenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto che risulti portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70), invalido civile con grado di invalidità superiore al 66% (art. 2 della L. 118/71 e successive modificazioni); mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie della 1° alla 5° (D.P.R. 915/58); tali condizioni devono essere state riconosciute dalla competente Commissione medica: € 309,87.

            Ritenuto, altresì di introdurre anche per l'anno 2006 così come per l'anno 2005, una parametrazione dell'ammontare della detrazione per i nuclei familiari numerosi che superano i quattro componenti in relazione a determinate classi di reddito sotto individuate graduando l'entità della maggiore detrazione nella seguente misura:

- nuclei familiari con reddito imponibile lordo fino a € 35.346,35:

            - € 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 5 unità;

            - € 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 6 unità;

            - € 309,87 con componenti nucleo familiare pari od oltre le 7unità;

- nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 35.346,35 e fino a € 42.415,62:

            - € 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 6 unità;

            - € 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 7 unità;

            - € 309,87 con componenti nucleo familiare pari od oltre  8 unità;

- nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 42.415,62 e fino a € 49.484,89:

            - € 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 7 unità;

            - € 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 8 unità;

            - € 309,87 con componenti nucleo familiare pari od oltre a 9 unità;

- nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 49.484,89 e fino a € 56.554,16:

            - € 219,49 per componenti nucleo familiare pari a 8 unità;

            - € 258,23 per componenti nucleo familiare pari a 9 unità;

            - € 309,87 per componenti nucleo familiare pari a 10 unità e oltre;

- nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 56.554,16 e fino a € 63.623,43:

            - € 219,49 per componenti nucleo familiare pari a 9 unità;

            - € 258,23 per componenti nucleo familiare pari a 10 unità e oltre;

- nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 63.623,43 e fino a € 70.692,70:

            - € 219,49 per componenti nucleo familiare pari a 10 unità e oltre;

            Considerato opportuno precisare, anche per i nuclei familiari numerosi che intendono avvalersi del suddetto beneficio fiscale, che l'abitazione principale, e relative pertinenze, deve essere l'unica in  proprietà del nucleo stesso e che il reddito imponibile lordo riferito all'anno 2005 non deve superare quello previsto per ciascuna classe di reddito di riferimento ottenuto moltiplicando l'importo della pensione minima erogata dall'INPS, pari a € 7.069,27 per il numero dei componenti il nucleo familiare;

            Visto l'allegato prospetto esemplificativo, da ritenersi parte integrante del presente provvedimento, che mette in relazione l'ammontare delle detrazioni alla corrispondente classe di riferimento. La detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unità immobiliare, e relative pertinenze, deve essere l'unica proprietà immobiliare del nucleo familiare nel corso del 2006 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione e che sono, comunque, escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate A/8. Qualora durante l'anno 2005 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito si sommano i rispettivi importi determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo. I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare apposita domanda al Settore Tributi, a pena di decadenza, entro il termine previsto per l’autoliquidazione dell’imposta, e autocertificare con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 sulla semplificazione amministrativa la posizione sia del soggetto passivo, sia dei componenti il nucleo stesso circa la situazione reddituale e l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione;

            Precisato che per tutto ciò non previsto nel presente atto si deve fare riferimento al vigente Regolamento comunale che disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71/98 e successive modificazioni;

            Dato atto che il gettito dell'imposta preventivato per l'anno 2006 è stato determinato sulla base degli incassi dell’acconto per l’anno 2005, oltre dall’incremento naturale del gettito e dagli introiti derivanti dall’ordinario recupero dell’evasione;

            Visto il D.Lgs.n.267/2000;

            Preso atto che sono stati acquisiti i pareri:

-     tecnico del Dirigente del Servizio Economico-Finanziario;

-     contabile del Capo Area Economico-Finanziaria

ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000, sulla proposta di deliberazione;

            Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

 

                                                              D E L I B E R A

 

1)         di determinare nella misura del 7 (sette) per mille l'aliquota principale che sarà applicata per l'anno 2006 per l'imposta comunale sugli immobili;

 

2)         di determinare nella misura del 5 (cinque) per mille l'aliquota agevolata che sarà applicata per l'anno 2006, per l'imposta comunale sugli immobili sia posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale, sia concessi a titolo gratuito, affinché vi dimorino abitualmente, a parenti di primo grado del proprietario o dell'usufruttuario o del titolare di altro diritto reale;

 

3)         di determinare nella misura del 1 (uno) per mille l’aliquota agevolata che sarà applicata per l’anno 2006 sugli immobili che vengono locati al Comune di Rubano per emergenze abitative ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

 

4)         di determinare per l'anno 2006 la detrazione dell'imposta ICI pari a € 104,00 come descritto nelle premesse del presente atto;

 

5)         di prevedere, per l'anno 2006, una maggiore detrazione dell'imposta ICI, in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale;

 

6)         di individuare le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione ICI, fermo restando che la detrazione non può essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto:

a)   unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, posseduta dai contribuenti residenti i quali, pur essendo proprietari e titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sono assistiti in via continuativa dal Comune: € 309,87 di detrazione;

b)   l'abitazione principale, e relative pertinenze, il cui soggetto passivo d'imposta sia titolare di pensione, nei casi in cui il reddito complessivo imponibile lordo dell'intero nucleo familiare, escluso quello derivante dall’abitazione principale, riferito all'anno 2005 non sia superiore al doppio della pensione minima INPS pari a € 14.138,54 come indicato dal rigo "reddito imponibile" della dichiarazione del redditi o dalle risultanze del C.U.D.: € 309,87 di detrazione;

c)   unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, posseduta dai contribuenti residenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto che risulti portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70), invalido civile con grado di invalidità superiore al 66% (art. 2 della L. 118/71 e successive modificazioni); mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie della 1° alla 5° (D.P.R. 915/58); tali condizioni devono essere state riconosciute dalla competente Commissione medica: € 309,87 di detrazione.

d)   per l'abitazione principale, e relative pertinenze, che sia l'unica di proprietà di nuclei familiari residenti che superano i 4 componenti, il cui reddito imponibile lordo, riferito all'anno 2005, non superi quello previsto per ciascuna classe di riferimento sottodescritta.

                        Detrazione in relazione alle diverse fattispecie:

                        -           Nuclei familiari con reddito imponibile lordo fino a € 35.346,35:

                                    - € 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 5 unità;

                                    - € 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 6 unità;

                                    - € 309,87 con componenti nucleo familiare pari od oltre le 7 unità;

                        -           Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 35.346,35 e fino a € 42.415,62:

                                    - € 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 6 unità;

                                    - € 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 7 unità;

                                    - € 309,87 con componenti nucleo familiare pari od oltre 8 unità;

                        -           Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 42.415,62 e fino a € 49.484,89:

                                    - € 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 7 unità;

                                    - € 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 8 unità;

                                    - € 309,87 con componenti nucleo familiare pari od oltre a 9 unità.

                        -           Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 49.484,89 e fino a € 56.554,16:

                                    - € 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 8 unità;

                                    - € 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 9 unità;

                                    - € 309,87 con componenti nucleo familiare pari a 10 unità e oltre;

                        -           Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 56.554,16 e fino a € 63.623,43:

                                    - € 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 9 unità;

                                    - € 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 10 unità e oltre;

                        -           Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 63.623,43 e fino a € 70.692,70:

                                    - € 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 10 unità e oltre;

                                   

Ai fini delle determinazione del reddito, qualora durante l'anno 2005 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito si sommano i rispettivi redditi procapite determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo.

Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento e' quello risultante alla data del primo gennaio dell'anno 2006.

In tutti i casi di cui sopra la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unita' abitativa deve essere l'unica di proprietà del nucleo familiare nel corso del 2006 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritti di abitazione rimanendo, comunque, escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A/8.

I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare apposita domanda al Settore Tributi, a pena di decadenza entro il termine previsto per l’autoliquidazione dell’imposta, e autocertificare con le modalità previste dal D.P.R. nr. 445/2000 sulla semplificazione amministrativa, la posizione sia del soggetto passivo, sia dei componenti il nucleo stesso circa la situazione reddituale e l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione.

 

7)         di assicurare che con l’adozione di tale deliberazione viene comunque assicurato l’equilibrio di Bilancio, così come previsto dall’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 504/1992;

 

8)         di pubblicare il presente atto nella Gazzetta Ufficiale per estratto limitatamente alla determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 446/97.

 

            Quindi con voti unanimi, espressi con separata votazione, nei modi e forme di legge,

 

D E L I B E R A

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art.134 del D.Lgs.267/2000.

 

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