Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2008

 

 

 COMUNE DI VILLA ESTENSE

(Provincia di Padova)

 

 

Oggetto:   aliquote ICI da applicare con effetto dal 1° gennaio 2008.

  

“omissis”

 

1.      di variare per le motivazioni citate in premessa, per l’anno 2008, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita con decreto legislativo 504/1992 e s.m. ed integrazioni:

-        aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare ai soggetti passivi ed agli immobili che non rientrano fra quello previsto nel successivo punto a) ;

(a)    aliquota ridotta del 6 per mille da applicare alle persone fisiche soggetti passivi ed ai soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale aliquota si applica altresì:

Þ    ai soggetti passivi anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari per gli alloggi posseduti, a condizione che l’abitazione principale non risulti locata;

Þ    ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle). Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessaria la presentazione al Settore Tributi del Comune, entro il termine del 30/06/2008 di apposita domanda, come da allegato sub. A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2.      di determinare per l’anno 2008 la detrazione per l’abitazione principale in
EURO 104,00 da applicarsi alla sola abitazione principale, come previsto nel vigente Regolamento Comunale “ICI”, e non si applica alle unità immobiliari date in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado.

 

3.      di precisare, inoltre, che l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille per l’abitazione principale introdotta dall’art.1, comma 5 della Finanziaria 2008 (da applicare alla base imponibile e fino ad un massimo di € 200,00), è in aggiunta alla detrazione ordinaria comunale (€ 104,00) con esclusione delle abitazione di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Tale ulteriore detrazione si applica, oltre che all’abitazione principale, ad un’unica pertinenza, mentre non si applica alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, così come previsto nel vigente Regolamento Comunale ICI;

 

4.      Di provvedere alla pubblicazione di stralcio della presente sulla Gazzetta Ufficiale, in esecuzione di quanto previsto dal quarto comma dell’articolo 58 del decreto legislativo 15/12/97 n. 446.