GUIDA ALL’I.C.I. ANNO 2011
Con deliberazione di Consiglio comunale n° 21 del 21 marzo 2011 sono state confermate, per l’anno 2011, le seguenti aliquote, detrazioni e ulteriori detrazioni:
4,5 ‰ |
§ ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 ED A/9 [1] (comprese le pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto) § ABITAZIONE POSSEDUTA DAL CITTADINO ITALIANO NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA § IMMOBILI POSSEDUTI DA ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO § ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 431/1998 (tali immobili devono essere concessi a titolo di abitazione principale e alle condizioni definite dall’accordo del 15/6/2000, come previsto dalla deliberazione di G.C. n° 225 dell'11/12/2002) [3] |
7,0 ‰ |
§ ALIQUOTA ORDINARIA, per esempio: Ø abitazioni non principali e relative pertinenze, Ø unità immobiliari diverse dalle abitazioni, Ø alloggi locati (diversi da quelli ai quali è attribuita l'aliquota del 4,5‰) e non locati e relative pertinenze, Ø aree fabbricabili, terreni agricoli. |
€ 103,29 |
§ DETRAZIONE ORDINARIA PER ABITAZIONE PRINCIPALE [1] |
€ 154,94 |
§ ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE, [2] a favore di quei soggetti, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di una persona: con grado di invalidità di almeno il 66%; con handicap in situazione di gravità; invalida ultrasessantacinquenne con diritto all'indennità di accompagnamento (art. 6 D.Lgs. 509/88 e D.L. 124/98); cieca; sordomuta; invalida di guerra rientrante nella categoria compresa tra la 1a e la 5a. Si precisa che le certificazioni rilasciate da Commissioni Mediche Pubbliche per cause differenti da quelle previste con la Legge 104/1992 art. 4 sono equiparate alla certificazione medica rilasciata dalla Commissione Medica delle Aziende ULSS (L. 15/10/90 e L. 5/2/92 n° 104). |
[1]Sono equiparate alle abitazioni principali, con applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione ordinaria annua di € 103,29:
a) le abitazioni (di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela. Il genitore o il figlio deve dimorare abitualmente e avere residenza anagrafica nell'abitazione che gli è stata data in uso gratuito,
b) l'abitazione (di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
N.B.: NON SONO ESENTI DALL’ICI le abitazioni possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato. L’imposta è dovuta con l’aliquota del 4,5‰ e la detrazione di € 103,29, a condizione che le stesse non risultino locate. In caso contrario si applica l’aliquota del 7‰ senza detrazione.
[2] La detrazione ordinaria per l'abitazione principale va sommata all’ulteriore detrazione comunale, se ed in quanto dovuta, con un limite massimo di € 258,23 (già Lire 500.000 ex art. 8, comma 3 del D.Lgs. 504/1992) ed applicata fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale (di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze.
Per poter usufruire dell’ulteriore detrazione per l'abitazione principale è necessario presentare dichiarazione, sui modelli predisposti dall'ufficio Tributi, entro e non oltre il 16/12/2010, pena la perdita del diritto all’agevolazione.
[3] Con decorrenza dal 18 febbraio 2004 (Del. CIPE 13/11/2003 n° 87/03, G.U. n° 40 del 18/02/2004) il Comune di Vigonza non rientra nei Comuni ad alta tensione abitativa. Pertanto l'aliquota agevolata pari al 4,5‰ può essere utilizzata solamente per i contratti d'affitto stipulati, con le modalità indicate nella delibera di G.C. n° 225 dell'11/12/2002, antecedentemente al 18/2/2004.
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SCADENZE DI VERSAMENTO:
Il versamento I.C.I. per l’anno 2011 deve essere eseguito entro:
- il 16 giugno 2011: con la prima rata di giugno si versa l’acconto pari all'imposta dovuta, per i primi sei mesi dell'anno, e calcolata con le aliquote vigenti nell'anno precedente e le detrazioni dell’anno corrente, (poiché per l'anno 2011 si hanno le medesime aliquote e detrazioni in essere nell'anno precedente l'acconto, salvo eventuali variazioni alla base imponibile, è pari al 50% dell'imposta dovuta per i dodici mesi dell'anno);
- il 16 dicembre 2011: con la seconda rata di dicembre si versa il saldo pari all'imposta dovuta, per l'intero anno, e calcolata con le aliquote e le detrazioni dell'anno corrente e ridotta dell'imposta versata in acconto.
In alternativa, è possibile effettuare il versamento I.C.I. per l’anno 2011 in soluzione unica entro:
- il 16 giugno 2011: la rata unica è pari all'imposta dovuta per l'intero anno, e calcolata con le aliquote e le detrazioni dell'anno corrente.
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RAVVEDIMENTO OPEROSO
I contribuenti che non hanno pagato l'ICI entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso”.
Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni (tra cui quella introdotta dal decreto legge 185/08 e dalla Legge 220/2010).
La regolarizzazione del tardivo versamento può essere effettuata entro trenta giorni dalla scadenza (sanzione del 3% + interesse al tasso legale) ovvero oltre i 30 giorni dalla scadenza ma entro un anno o entro il termine per la presentazione della dichiarazione (sanzione del 3,75% + interessi al tasso legale).
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MODALITA’ DI VERSAMENTO:
Il versamento I.C.I. per l’anno 2011 può essere effettuato:
1) presso un qualsiasi ufficio postale, con bollettino postale intestato a ”Equitalia Polis S.p.A., Vigonza - PD - I.C.I.”, c.c.p. n° 88646914,
2) presso gli sportelli del Concessionario del servizio della riscossione dei tributi Equitalia Polis S.p.A. – via Longhin n° 115 - Padova, (senza il pagamento di commissioni), con bollettino postale intestato a ”Equitalia Polis S.p.A., Vigonza - PD - I.C.I.”, c.c.p. n° 88646914;
3) presso gli sportelli della Cassa di Risparmio del Veneto, filiale di Vigonza, via Grandi n° 16 (senza il pagamento di commissioni), con bollettino postale intestato a ”Equitalia Polis S.p.A., Vigonza - PD - I.C.I.”, c.c.p. n° 88646914;
4) presso gli sportelli della Cassa di Risparmio del Veneto, filiale di Busa, via Regia n° 12 (senza il pagamento di commissioni), con bollettino postale intestato a ”Equitalia Polis S.p.A., Vigonza - PD - I.C.I.”, c.c.p. n° 88646914;
5) presso gli sportelli della Cassa di Risparmio del Veneto, filiale di Peraga, via Germania n° 5 (senza il pagamento di commissioni), con bollettino postale intestato a ”Equitalia Polis S.p.A., Vigonza - PD - I.C.I.”, c.c.p. n° 88646914;
6) presso gli sportelli della Cassa di Risparmio del Veneto, filiale di Pionca, via Volta n° 23 (senza il pagamento di commissioni), con bollettino postale intestato a ”Equitalia Polis S.p.A., Vigonza - PD - I.C.I.”, c.c.p. n° 88646914;
7) presso qualsiasi ufficio postale o agenzie di credito (senza pagamento di commissioni), con modello F24.
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DICHIARAZIONI:
Si deve presentare la dichiarazione ICI per tutte le variazioni, intervenute nell'anno 2010, che comportano una diversa imposta da versare, ad esclusione degli acquisti e delle vendite di fabbricati o di terreni agricoli a seguito di atto pubblico o per successione.
Il termine entro il quale dev'essere presentata la dichiarazione ICI è il medesimo della dichiarazione dei redditi (p.es.: per chi presenta il 730 entro il 31/05/2011, l'unico telematico entro il 30/09/2011, ecc.).
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DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE:
Per calcolare l'importo da pagare per il 2011, se dovuto, è necessario conoscere, oltre all'aliquota, la base imponibile e, per i soli casi residuali previsti dalla normativa, la detrazione e le eventuali ulteriori detrazioni per l'abitazione principale.
La base imponibile si determina nel seguente modo:
- Fabbricati: la rendita catastale, in atti, della singola unità immobiliare (abitazione, garage, ecc.) va aumentata del 5% (come lo scorso anno) e poi va ulteriormente moltiplicata per:
- Terreni agricoli: il reddito dominicale, in atti, va aumentato del 25% (come lo scorso anno) e poi va ulteriormente moltiplicato per 75.
- Aree fabbricabili: si deve considerare il valore commerciale del terreno alla data del 1° gennaio 2011. La distinzione tra aree fabbricabili e terreni agricoli è data dallo strumento urbanistico generale vigente (Piano di assetto del territorio – P.A.T.) adottato dal Comune di Vigonza con delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 30/10/2009.
La zona urbanistica in cui ricade l’area in proprietà può essere verificata presso l'ufficio Urbanistica di questo Comune in via Cavour n° 10, piano terra (mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00; giovedì mattina dalle 9.00 alle 13.00).
Con deliberazione di Giunta Comunale n° 78 del 30/05/2011, su proposta del funzionario-dirigente Tecnico, sono stati approvati i nuovi valori venali in comune commercio, e relativi criteri applicativi, delle aree edificabili presenti nel Comune di Vigonza.
I suddetti valori dovranno essere utilizzati dalla cittadinanza quale base per il pagamento dell’I.C.I. relativa alle aree edificabili in proprietà. A tal proposito si rimanda all’articolo 7 del vigente regolamento I.C.I., pubblicato nel sito internet del Comune di Vigonza (www.comune.vigonza.pd.it, al link “Statuto e regolamenti”).
Per ulteriori informazioni è possibile prendere contatto con l'Unità Operativa Tributi di questo Comune, in via Cavour n° 16 – piano terra, nei seguenti orari di ricevimento al pubblico: lunedì, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 ed il mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00, oppure telefonicamente ai numeri: 049 8090227-228.
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