GUIDA ALL’I.C.I. ANNO 2009

Con deliberazione di Consiglio comunale n° 18 del 6 marzo 2009 sono state confermate, per l’anno 2009, le seguenti aliquote, detrazione e ulteriori detrazioni:

4,5 ‰

§   ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 ED A/9 [1] (comprese le pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto)

§   ABITAZIONE POSSEDUTA DAL CITTADINO ITALIANO NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA

§   IMMOBILI POSSEDUTI DA ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

§   ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 431/1998 (tali immobili devono essere concessi a titolo di abitazione principale e alle condizioni definite dall’accordo del 15/6/2000, come previsto dalla deliberazione di G.C. n° 225 dell'11/12/2002) [3]

7,0 ‰

§   ALIQUOTA ORDINARIA, per esempio:

Ø  abitazioni non principali e relative pertinenze,

Ø  unità immobiliari diverse dalle abitazioni,

Ø  alloggi locati (diversi da quelli ai quali è attribuita l'aliquota del 4,5‰) e non locati e relative pertinenze,

Ø  aree fabbricabili, terreni agricoli.

€ 103,29

§   DETRAZIONE ORDINARIA PER ABITAZIONE PRINCIPALE [1]

€ 103,29

§   ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE, [2] a favore:

Ÿ   delle persone sposate successivamente al 31/12/2006 e che:

s        al 31/12/2009 avranno entrambi una età non superiore ai 35 anni,

s        l'indicatore della situazione economica (ISE) non sia superiore alla somma di € 52.000,00.

€ 154,94

§   ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE, [2] a favore di quei soggetti, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di una persona:

Ÿ   con grado di invalidità di almeno il 66%;

Ÿ   con handicap in situazione di gravità;

Ÿ   invalida ultrasessantacinquenne con diritto all'indennità di accompagnamento (art. 6 D.Lgs. 509/88 e D.L. 124/98);

Ÿ   cieca;

Ÿ   sordomuta;

Ÿ   invalida di guerra rientrante nella categoria compresa tra la 1a e la 5a.

Si precisa che le certificazioni rilasciate da Commissioni Mediche Pubbliche per cause differenti da quelle previste con la Legge 104/1992 art. 4 sono equiparate alla certificazione medica rilasciata dalla Commissione Medica delle Aziende ULSS (L. 15/10/90 e L. 5/2/92 n° 104).

 

[1]Sono equiparate alle abitazioni principali, con applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione ordinaria annua di € 103,29:

a)   le abitazioni (di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela. Il genitore o il figlio deve risultare residente nell'abitazione che gli è stata data in uso gratuito,

b)   l'abitazione (di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

N.B.: NON SONO ESENTI DALL’ICI le abitazioni possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato. L’imposta è dovuta con l’aliquota del 4,5‰ e la detrazione di € 103,29, a condizione che le stesse non risultino locate. In caso contrario si applica l’aliquota del 7‰ senza detrazione.

[2]   La detrazione ordinaria per l'abitazione principale va sommata alle ulteriori detrazioni comunali, se ed in quanto dovute, con un limite massimo di € 258,23 (già Lire 500.000 ex art. 8, comma 3 del D.Lgs. 504/1992) ed applicate fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale (di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze.

Per poter usufruire delle ulteriori detrazioni per l'abitazione principale è necessario presentare dichiarazione, sui modelli predisposti dall'ufficio Tributi, entro e non oltre il 16/12/2009, pena la perdita del diritto all’agevolazione.

 [3] Con decorrenza dal 18 febbraio 2004 (Del. CIPE 13/11/2003 n° 87/03, G.U. n° 40 del 18/02/2004) il Comune di Vigonza non rientra nei Comuni ad alta tensione abitativa. Pertanto l'aliquota agevolata pari al 4,5‰ può essere utilizzata solamente per i contratti d'affitto stipulati, con le modalità indicate nella delibera di G.C. n° 225 dell'11/12/2002, antecedentemente al 18/2/2004.

 

 

SCADENZE DI VERSAMENTO:

 

-  Entro il 16 giugno 2009: con la prima rata di giugno si versa l’acconto pari all'imposta dovuta, per i primi sei mesi dell'anno, e calcolata con le aliquote vigenti nell'anno precedente e le detrazioni dell’anno corrente, (poiché per l'anno 2009 si hanno le medesime aliquote e detrazioni in essere nell'anno precedente l'acconto, salvo eventuali variazioni alla base imponibile, è pari al 50% dell'imposta dovuta per i dodici mesi dell'anno) ovvero

-  Entro il 16 giugno 2009: la rata unica pari all'imposta dovuta, per l'intero anno, e calcolata con le aliquote e le detrazioni dell'anno corrente.

-  Entro il 16 dicembre 2009: con la seconda rata di dicembre si versa il saldo pari all'imposta dovuta, per l'intero anno, e calcolata con le aliquote e le detrazioni dell'anno corrente e ridotta dell'imposta versata in acconto.

 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

 

I contribuenti che non hanno pagato l'ICI entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso”.

Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni (tra cui quella introdotta dal decreto legge 185/08).

La regolarizzazione del tardivo versamento può essere effettuata entro trenta giorni dalla scadenza (sanzione del 2,5% + interesse al tasso legale) ovvero oltre i 30 giorni dalla scadenza ma entro un anno o entro il termine per la presentazione della dichiarazione (sanzione del 3% + interessi al tasso legale).

 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO:

 

1)      presso un qualsiasi ufficio postale, con bollettino postale intestato a ”Equitalia Polis S.p.A., Vigonza - PD - I.C.I.”, c.c.p. n° 88646914,

2)      presso gli sportelli del Concessionario del servizio della riscossione dei tributi Equitalia Polis S.p.A. – via Longhin n° 115 - Padova, (senza il pagamento di commissioni), con bollettino postale intestato a ”Equitalia Polis S.p.A., Vigonza - PD - I.C.I.”, c.c.p. n° 88646914;

3)      presso gli sportelli della Cassa di Risparmio del Veneto, filiale di Vigonza, via Grandi n° 16 (senza il pagamento di commissioni), con bollettino postale intestato a ”Equitalia Polis S.p.A., Vigonza - PD - I.C.I.”, c.c.p. n° 88646914;

4)      presso gli sportelli della Cassa di Risparmio del Veneto, filiale di Busa, via Regia n° 12 (senza il pagamento di commissioni), con bollettino postale intestato a ”Equitalia Polis S.p.A., Vigonza - PD - I.C.I.”, c.c.p. n° 88646914;

5)      presso gli sportelli della Cassa di Risparmio del Veneto, filiale di Peraga, via Germania n° 5 (senza il pagamento di commissioni), con bollettino postale intestato a ”Equitalia Polis S.p.A., Vigonza - PD - I.C.I.”, c.c.p. n° 88646914;

6)      presso gli sportelli della Cassa di Risparmio del Veneto, filiale di Pionca, via Volta n° 23 (senza il pagamento di commissioni), con bollettino postale intestato a ”Equitalia Polis S.p.A., Vigonza - PD - I.C.I.”, c.c.p. n° 88646914;

7)      presso qualsiasi ufficio postale o agenzie di credito (senza pagamento di commissioni), con modello F24;

8)      con carta di credito collegandosi al sito di Equitalia Polis S.p.A., www.equitaliapolis.it, o al sito delle Poste Italiane, www.poste.it, o al sito della propria banca in home banking, (con pagamento di commissioni).

 

 

DICHIARAZIONI:

 

Si deve presentare la dichiarazione ICI per tutte le variazioni, intervenute nell'anno 2008, che comportano una diversa imposta da versare, ad esclusione degli acquisti e delle vendite di fabbricati o di terreni agricoli a seguito di atto pubblico o per successione.

Il termine entro il quale dev'essere presentata la dichiarazione ICI è il medesimo della dichiarazione dei redditi (p.es.: per chi presenta il 730 entro il 01/06/2009, l'unico cartaceo entro il 30/06/2009, l'unico telematico entro il 30/09/2009, ecc.).

 

 

 

 

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE:

 

Per calcolare l'importo da pagare per il 2009, se dovuto, è necessario conoscere, oltre all'aliquota, la base imponibile e, per i soli casi residuali previsti dalla normativa, la detrazione e le eventuali ulteriori detrazioni per l'abitazione principale.

 

La base imponibile si determina nel seguente modo:

- Fabbricati: la rendita catastale della singola unità immobiliare (abitazione, garage, ecc.) va aumentata del 5% (come lo scorso anno) e poi va ulteriormente moltiplicata per:

- Terreni agricoli: il reddito dominicale va aumentato del 25% (come lo scorso anno) e poi va ulteriormente moltiplicato per 75.

- Aree fabbricabili: si deve considerare il valore commerciale del terreno alla data del 1° gennaio 2009. La distinzione tra aree fabbricabili e terreni agricoli è data dal Piano regolatore generale (P.R.G.) vigente nonché dalle eventuali successive varianti adottate dal Comune di Vigonza.

 

Con delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 6/03/2009 sono stati confermati i valori minimi delle aree fabbricabili già approvati per l'anno 2008.

 

Si ricordano i principali criteri e/o modalità per la determinazione/applicazione dei valori minimi:

 

1)      Zone residenziali: i relativi valori dell'area fabbricabile vanno determinati con riferimento ai seguenti elementi:

- al valore e all'indice di edificabilità indicati nelle tabelle dei valori minimi,

- all'indice di edificabilità minimo riportato nelle norme tecniche di attuazione.

 

Esempio:

zona C1/25 a Barbariga: 90,00 €/mq (valore minimo riportato in tabella) : 0,60 (indice minimo di edificabilità riportato in tabella) x 0,90 (indice minimo di edificabilità, riportato nelle norme tecniche di attuazione, relativo alla zona in esempio) = 135,00 €/mq.

 

2)      Zone C2 dopo l'eventuale collaudo al grezzo delle opere di urbanizzazione: in questo caso, come negli anni precedenti, si determina il valore minimo unitario dell'area con la seguente formula matematica:

 volume del lotto : superficie del lotto x valore della zona C1 della località : indice minimo di edificabilità della zona C1 della località.

 

3)      Atto di trasferimento della proprietà e/o perizia di stima anche giurata: in caso di reperimento di un atto di trasferimento della proprietà e/o di perizia di stima anche  giurata l’ufficio tributi comunale utilizzerà, ai fini del controllo e dell’accertamento ai fini ICI, il valore più alto tra quello risultante dall'applicazione delle tabelle dei valori minimi e quello indicato nell’atto di trasferimento e/o nella perizia di stima anche giurata.

 

4)      Si sottolinea che per le zone agricole "E", nelle quali è in corso d’opera la costruzione/ristrutturazione/ampliamento di un fabbricato, il volume lordo edificabile è dato dal volume netto moltiplicato per 1,25 (art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione).

 

5)      I valori minimi delle aree fabbricabili costituiscono la base per gli accertamenti I.C.I. e:

a)      sono utilizzati dall'ufficio Tributi ai fini del recupero della eventuale minore imposta pagata (chi paga usando valori più bassi si vedrà recapitare, dall'ufficio Tributi, avviso di accertamento con recuperata la minore imposta pagata, le sanzioni e gli interessi);

b)      non sono utilizzabili ai fini di eventuali richieste di rimborso. Nel caso il contribuente presenti richiesta di rimborso e sia proprietario di aree fabbricabili sarà necessario allegare anche una perizia di stima giurata relativa al valore venale in comune commercio del terreno edificabile di proprietà e con riferimento al 1° gennaio dell'anno per il quale viene richiesto il rimborso, nonché gli eventuali cinque anni antecedenti.

 

La zona urbanistica, nonché l'indice di edificabilità minimo dell'area di proprietà, possono essere verificati presso l'ufficio Urbanistica di questo Comune in via Cavour n° 10, piano terra (lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00; mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00).

 

Le tabelle dei valori minimi delle aree fabbricabili sono disponibili presso l'Ufficio Tributi nonché l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo Comune in via Cavour n° 16, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00.