GUIDA ALL’I.C.I. ANNO 2008 – Comune di VIGONZA
Le principali novità a livello nazionale sono:
· l’introduzione di una ulteriore detrazione dell’1,33 per mille della base imponibile per l’abitazione principale, e le relative pertinenze, fino a un massimo di 200 euro, con esclusione delle abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9;
· l’assimilazione ad abitazione principale della casa coniugale per i soggetti divorziati o separati legalmente, non assegnatari della stessa, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su di un’altra abitazione situata nel Comune di Vigonza;
· la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI unicamente per le variazioni nel possesso (compravendite, donazioni, ecc.) intervenute a decorrere dall’anno 2007.
Le principali novità in ambito comunale riguardano l’ampliamento dei requisiti per accedere alle ulteriori detrazioni e precisamente:
· l’abbassamento del grado di invalidità al 66%;
· l’aumento dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) ad € 8.000,00 per i nati dopo il 31/12/1932 e ad € 12.000,00 per i nati prima dell’1/1/1933.
Per approfondimenti si invita a contattare gli uffici TRIBUTI (tel. 049 80.90.219) e U.R.P., con i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.00, nonché visitare il sito web all’indirizzo www.comune.vigonza.pd.it > ICI.
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Le aliquote, la detrazione e le ulteriori detrazioni I.C.I., per l'anno 2008, sono:
4,5 ‰ |
§ ABITAZIONE PRINCIPALE [1] (comprese le pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto) § IMMOBILI POSSEDUTI DA ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO § ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 431/1998 (tali immobili devono essere concessi a titolo di abitazione principale e alle condizioni definite dall’accordo del 15/6/2000, come previsto dalla deliberazione di G.C. n° 225 dell'11/12/2002) |
7,0 ‰ |
§ ALIQUOTA ORDINARIA, per esempio: Ø abitazioni non principali e relative pertinenze, Ø unità immobiliari diverse dalle abitazioni, Ø alloggi locati (diversi da quelli ai quali è attribuita l'aliquota del 4,5‰) e non locati e relative pertinenze, Ø aree fabbricabili, Ø terreni agricoli. |
€ 103,29 |
§ DETRAZIONE ORDINARIA PER ABITAZIONE PRINCIPALE [1] |
€ 103,29 |
§ ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE, [2] a favore: delle persone il cui Indicatore Sociale Economico Equivalente (I.S.E.E.) non superi la somma di Euro 8.000,00 (per i nati dopo il 31/12/1932) ed € 12.000 (per i nati prima dell’1/1/1933) e proprietari unicamente dell'abitazione principale destinata a residenza, ad esclusione delle categorie catastali A01, A08 e A09, e relative pertinenze; delle persone sposate successivamente al 31/12/2005 e che: s al 31/12/2008 avranno entrambi una età non superiore ai 35 anni, s l'indicatore della situazione economica (ISE) non sia superiore alla somma di € 52.000,00. |
€ 154,94 |
§ ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE, [2] a favore di quei soggetti, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di una persona: con grado di invalidità di almeno il 66%; con handicap in situazione di gravità; invalida ultrasessantacinquenne con diritto all'indennità di accompagnamento (art. 6 D.Lgs. 509/88 e D.L. 124/98); cieca; sordomuta; invalida di guerra rientrante nella categoria compresa tra la 1a e la 5a. Si precisa che le certificazioni rilasciate da Commissioni Mediche Pubbliche per cause differenti da quelle previste con la Legge 104/1992 art. 4 sono equiparate alla certificazione medica rilasciata dalla Commissione Medica delle Aziende ULSS (L. 15/10/90 e L. 5/2/92 n° 104). |
[1] Sono equiparate alle abitazioni principali, con applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione ordinaria annua di € 103,29:
a) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela. Il genitore o il figlio deve risultare residente nell'abitazione che gli è stata data in uso gratuito,
b) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
c) l'abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
ATTENZIONE: per i precedenti casi di cui alle lettere a) e b) l’ulteriore detrazione statale pari all’1,33‰ non va applicata.
[2] La detrazione ordinaria per l'abitazione principale va sommata alle ulteriori detrazioni comunali, se ed in quanto dovute, con un limite massimo di € 258,23 (già Lire 500.000 ex art. 8, comma 3 del D.Lgs. 504/1992) ed applicate fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze.
Per poter usufruire delle ulteriori detrazioni per l'abitazione principale è necessario presentare dichiarazione, sui modelli predisposti dall'ufficio Tributi, entro e non oltre il 16/12/2008, pena la perdita del diritto all’agevolazione.
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QUANDO VERSARE:
- Entro il 16 giugno 2008: con la prima rata di giugno si versa l’acconto pari all'imposta dovuta, per i primi sei mesi dell'anno, e calcolata con le aliquote vigenti nell'anno precedente e le detrazioni dell’anno corrente, ovvero
- Entro il 16 giugno 2008: la rata unica pari all'imposta dovuta, per l'intero anno, e calcolata con le aliquote e le detrazioni dell'anno corrente.
- Entro il 16 dicembre 2008: con la seconda rata di dicembre si versa il saldo pari all'imposta dovuta, per l'intero anno, e calcolata con le aliquote e le detrazioni dell'anno corrente e ridotta dell'imposta versata in acconto.
DOVE E COME VERSARE:
1) presso un qualsiasi ufficio postale, sul conto corrente postale n° 88646914 intestato a ”Equitalia Polis S.p.A., Vigonza - PD - I.C.I.”,
2) presso gli sportelli del Concessionario del servizio della riscossione dei tributi Equitalia Polis S.p.A. – via Longhin n° 115 - Padova, (senza il pagamento di commissioni);
3) presso gli sportelli della Cassa di Risparmio di PD e RO, filiale di Busa, via Regia n° 12 (senza il pagamento di commissioni);
4) con modello F24 presso qualsiasi ufficio postale o agenzie di credito (senza pagamento di commissioni);
5) con carta di credito collegandosi al sito di Equitalia Polis S.p.A., www.equitaliapolis.it, o al sito delle Poste Italiane, www.poste.it, o al sito della propria banca in home banking, (con pagamento di commissioni).
COSA E QUANDO DICHIARARE:
Si deve presentare la dichiarazione ICI per tutte le variazioni, intervenute nell'anno 2007, che comportano una diversa imposta da versare ad esclusione degli acquisti e delle vendite di fabbricati o di terreni agricoli a seguito di atto pubblico o per successione.
Il termine entro il quale dev'essere presentata la dichiarazione ICI è il medesimo della dichiarazione dei redditi (p.es.: per chi presenta il 730 entro il 31/5/2008, l'unico cartaceo entro il 30/6/2008, l'unico telematico entro il 31/7/2008, ecc.).
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ULTERIORE DETRAZIONE STATALE PARI ALL’1,33‰ (Legge Finanziaria 2008)
L’ulteriore detrazione statale dell’1,33‰ si determina sul valore catastale dell’abitazione principale e delle relative pertinenze [3] (fino ad un massimo di € 200,00 annui e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta) e si utilizza (ai fini del calcolo dell’imposta netta da versare) con le seguenti modalità:
1) per le persone che non hanno ulteriori detrazioni comunali:
IMPOSTA LORDA – 103,29 (detrazione ordinaria) – 1,33‰ (ulteriore detrazione statale).
2) per le persone che hanno diritto alle ulteriori detrazioni comunali, si prospettano i seguenti casi:
a) situazione economica e sociale che rientra nelle casistiche previste per l’anno 2007 e di seguito elencate:
- persone il cui Indicatore Sociale Economico Equivalente (I.S.E.E.) non superi la somma di Euro 6.000,00 e proprietari unicamente dell'abitazione principale destinata a residenza, ad esclusione delle categorie catastali A01, A08 e A09, e relative pertinenze;
- persone sposate successivamente al 31/12/2005 e che:
o al 31/12/2008 avranno entrambi una età non superiore ai 35 anni,
o l'indicatore della situazione economica (ISE) non sia superiore alla somma di € 52.000,00;
- soggetti, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di una persona:
o con invalidità del 100% con diritto alla indennità di accompagnamento come meglio precisato di seguito:
§ persona invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di accompagnatore (L. 18/80 e L. 508/88);
§ persona invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L 18/80 e L. 508/88);
§ con handicap in situazione di gravità;
§ invalida ultrasessantacinquenne con diritto all'indennità di accompagnamento (art. 6 D.Lgs. 509/88 e D.L. 124/98);
§ cieca;
§ sordomuta;
§ invalida di guerra rientrante nella categoria compresa tra la 1a e la 5a.
IMPOSTA LORDA – 103,29 (detrazione ordinaria) – 154,94 o 103,29 (ulteriore detrazione comunale) – 1,33‰ (ulteriore detrazione statale).
b) situazione economica e sociale che rientra nelle nuove casistiche previste per l’anno 2008:
IMPOSTA LORDA – 103,29 (detrazione ordinaria) – 1,33‰ (ulteriore detrazione statale) – 154,94 o 103,29 (ulteriore detrazione comunale).
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ATTENZIONE: (elementi indispensabili per la quantificazione del rimborso che il Comune chiederà allo Stato)
· nella compilazione del bollettino di c/c postale e del modello F24, di versamento, l’importo riferito alle pertinenze deve essere indicato nel rigo relativo all’“abitazione principale” (somma dell’imposta per l’abitazione principale e le pertinenze) e non nel rigo degli “altri fabbricati”.
· da quest'anno dev'essere indicato, nel bollettino di c/c e nel modello F24, l'importo dell'ulteriore detrazione statale (l'omessa o erronea indicazione comporterà l'applicazione della sanzione da € 51,65 ad € 258,23).
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[3] Esempio: (somma rendite catastali dell’abitazione principale e delle relative pertinenze) x 105 x 1,33 / 1000 = Nuova detrazione statale (fino ad un massimo di € 200,00 e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta).