COMUNE DI TEOLO
(Provincia di Padova)
Via Euganea Treponti, 34 – 35037 TEOLO
Tel. 049 99 98 511 - Fax 049 99 00 264
Settore Tributi
orario di apertura al pubblico :
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,00
martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00
e-mail: tributi@comune.teolo.pd.it – tributi02@comune.teolo.pd.it
I.C.I. 2009
Informazioni
Gentile Contribuente,
il decreto legge del 27 maggio 2008, n. 93 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008), ha escluso dall'Imposta comunale sugli immobili (Ici) l'abitazione principale, già dalla prima rata di giugno 2008. Per abitazione principale, si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. Il contribuente, quindi, che possiede la sola abitazione principale non è più soggetto all'Ici e non deve effettuare alcun versamento.
L'esclusione dall'imposta riguarda anche le pertinenze, così come previsto dal Regolamento comunale. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali ad esempio garage, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito classificate in categoria catastale C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, purché non locate.
L'esclusione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale (es. se l'immobile, posseduto per 12 mesi nel corso dell'anno, è adibito ad abitazione principale solo dal 1° aprile, l'imposta è dovuta con aliquota ordinaria per i primi tre mesi).
L'esclusione si estende di diritto anche:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- alle abitazioni di soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
- unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locate.
L'esclusione non riguarda i seguenti immobili, che continuano quindi ad essere soggetti all'Ici:
· abitazioni principali di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), comprese le pertinenze;
· abitazioni principali di cittadini italiani residenti all'estero, comprese le pertinenze;
· le unità immobiliari, comprese le pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli); pertanto i proprietari, soggetti passivi, degli immobili suddetti devono continuare a pagare l’ICI con l’aliquota ridotta del 5 (cinque) per mille. Inoltre dovranno presentare apposita autocertificazione, sui modelli messi a disposizione dall’ufficio tributi entro il 31/12/2009;
· tutti gli altri fabbricati; - le aree edificabili.
L'imposta dovuta per l'anno 2009 si versa in base alle seguenti modalità:
Deve comunque versare la rata di dicembre chi ha acquistato il possesso di un immobile nel corso del secondo semestre dell'anno.
Il pagamento può essere effettuato usando gli appositi bollettini di c/c postale:
· in qualsiasi ufficio postale, sul c.c.p. n. 88646625 intestato a EQUITALIA POLIS S.P.A. TEOLO –PD-ICI;
· alla Cassa di Risparmio del Veneto senza pagamento di commissioni presso lo sportello di Bresseo – Teolo;
· Servizio di riscossione tributi dell’ EQUITALIA POLIS S.p.A. di Padova in Via Longhin, 115;
· presentando il modello F24 (D.M.26/04/07) presso qualsiasi sportello bancario o postale. Il modello F24, i relativi codici tributo e le modalità di compilazione sono disponibili nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it; il codice del comune di Teolo è: L100;
· a mezzo internet con collegamento al sito www.equitaliapolis.it.
QUANTO SI PAGA
Per calcolare l’importo da pagare per il 2009 è necessario conoscere questi dati :
Base Imponibile
Fabbricati: la rendita catastale della singola unità immobiliare (abitazione, garage, ecc.) va aumentata del 5% ( nessuna ulteriore maggiorazione rispetto all’anno scorso ) e moltiplicata per :
· 50 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e D (fabbricati ad uso produttivo) (*);
· 34 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
· 100 per tutti gli altri fabbricati classificati nelle categorie dei gruppi A e C;
· 140 per tutti i fabbricati classificati nelle categorie del gruppo B.
Terreni agricoli: i terreni agricoli dell’intero territorio del Comune di Teolo sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi del D.Lgs. del 30.12.1992 n.504, art. 7 lettera h) e come da elenco allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993 , n. 9 del Dipartimento delle Entrate.
Aree fabbricabili: Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
La distinzione tra aree fabbricabili e terreni agricoli è data dal Piano Regolatore.
(*) Per i fabbricati classificabili nel gruppo D e sprovvisti di rendita catastale, posseduti interamente da imprese, la base imponibile si determina moltiplicando i costi (di acquisizione e/o incrementativi, risultanti all’inizio di ciascun anno solare dalle scritture contabili) per i coefficienti annualmente stabiliti dal Ministero delle Finanze.
Aliquote (Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2009)
Aliquota ridotta sugli immobili posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di categoria catastale A/1, (abitazioni di tipo signorile) A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), comprese le relative pertinenze; |
4,8 ‰ |
Aliquota ridotta per le unità immobiliari, comprese le relative pertinenze, concesse in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) purchè questi vi dimorino abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica: (non è ammessa la detrazione per abitazione principale); |
5 ‰ |
Aliquota ridotta per le aree edificabili. |
6 ‰ |
Aliquota ridotta per i fabbricati diversi da quelli ad uso abitativo che sono classificati nella categoria A/10; nel gruppo B; nel gruppo C (esclusi gli immobili di pertinenza delle abitazioni principali) e nel gruppo D; |
5,2‰ |
Aliquota ordinaria sugli immobili diversi da quelli indicati nei punti precedenti ovvero sugli alloggi locati o non locati ed inutilizzati, cioè non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto d’affitto. |
7 ‰ |
Detrazioni per abitazione principale
la detrazione ordinaria per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale e per l’ unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; |
€ 104,00 |
Detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, di nuclei familiari composti da coniugi con età inferiore ai 30 anni e reddito familiare lordo del nucleo familiare relativo all’anno 2008 inferiore ad € 28.405,13; |
€ 124,00 |
Detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, di nuclei familiari con almeno un soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni: portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70); sordomuto (L. 381/70); invalido civile con grado di invalidità del 100 % (art. 2 della Legge 118/71 e successive modificazioni); mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1° alla 5° (D.P.R.915/78, L. 474/58). Tali condizioni devono essere state riconosciute dalla competente Commissione medica. |
€ 258,23 |
Detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, di nuclei familiari con la presenza di almeno 2 (due) soggetti che risultino invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 75 %: portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70); sordomuto (L. 381/70); invalido civile con grado di invalidità del 75% (art. 2 della Legge 118/71 e successive modificazioni); mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1° alla 5° (D.P.R.915/78, L. 474/58).Tali condizioni devono essere state riconosciute dalla competente Commissione medica. |
€ 258,23 |
Detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, di nuclei familiari con la presenza di almeno 2 (due) figli minorenni di età per tutto il 2009 di cui almeno 1 (uno) nato dopo il 01/01/2006 e con reddito inferiore a € 60.000,00 lordi. |
€ 150,00 |
La detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
Per nucleo familiare si intende quello risultante all’anagrafe della popolazione residente.
Il calcolo dell’imposta deve anche tener conto della quota di possesso e nel caso l’immobile sia stato acquistato o venduto durante l’anno, anche dei mesi di possesso.
Il versamento va effettuato se l’imposta annua da versare è superiore a € 11,00. Qualora l’importo da versare sia superiore a € 11,00 ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Immobili storici. Per i fabbricati “ vincolati “ ai sensi della legge 1089/1939 e successive modificazioni ed integrazioni, la base imponibile si calcola assumendo una rendita “ agevolata “ e determinata applicando le tariffe d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui si trova l’immobile, (tale rendita va aumentata del 5% ).
Immobili inagibili ed inabitabili. A partire dalla data in cui un fabbricato viene dichiarato inagibile o inabitabile, il cittadino paga una somma pari alla metà dell’intera imposta su quell’immobile.
· Un immobile è considerato inagibile o inabitabile ai fini I.C.I. quando è dichiarato tale dall’Ufficio tecnico comunale oppure è diroccato, fatiscente e pericolante e/o in stato di degrado igienico-sanitario e come tale dichiarato dal cittadino con autocertificazione.
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE / AUTOCERTIFICAZIONI
La dichiarazione I.C.I. deve essere consegnata al Comune o può essere spedita in busta chiusa, a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta stessa la dicitura “ Dichiarazione ICI 2008”, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi anno 2008. E precisamente per il contribuente che presenta il modello 730 entro il 30/09/2009; per il contribuente che presenta il modello UNICO entro il 31/07/2009.
Gli aventi diritto alle detrazioni di € 124,00, € 258,23 e € 150,00 dovranno presentare apposita autocertificazione sui moduli predisposti dal Settore Tributi, autocertificando di possedere i requisiti richiesti per poter beneficiare delle detrazioni. Per i contitolari sarà sufficiente la dichiarazione da parte di uno di questi, indicando anche il nominativo dell’altro contitolare I moduli dovranno essere consegnati o trasmessi al Settore Tributi, tramite l’ufficio protocollo comunale entro il 31/12/2009, pena la decadenza dell’agevolazione. La richiesta ha validità esclusivamente per l’anno 2009.
Gli aventi diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta del 5 (cinque) per mille dovranno presentare apposita autocertificazione, dichiarando di possedere i requisiti richiesti, sul modulo predisposto dall’ufficio Tributi. Per i contitolari sarà sufficiente la dichiarazione da parte di uno di questi, indicando anche il nominativo dell’altro contitolare. I moduli dovranno essere consegnati o trasmessi al Settore Tributi, tramite l’ufficio protocollo comunale entro il 31/12/2009, pena la decadenza dell’agevolazione. La richiesta ha validità esclusivamente per l’anno 2009.