COMUNE DI TEOLO
(Provincia di Padova)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TEOLO N° 2 DEL 09/02/2007
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2007.
VISTO il capo I del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 che ha istituito dall’anno 1993 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;
VISTO il Decreto 30 novembre 2006 (G.U. n. 287 del 11 dicembre 2006) è stato differito al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2007 da parte degli enti locali;
VISTO l’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che fissa il termine per deliberare le tariffe dei tributi e dei servizi comunali, nonché i relativi regolamenti, entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO altresì l’art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296, che così recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."
RILEVATO che, ai sensi del richiamato art. 6 del Decreto Legislativo n. 504/92, in caso di non adozione della deliberazione di fissazione dell’aliquota entro il termine previsto, si applica l’aliquota del 4 per mille;
CONSIDERATO che, stante l’esigenza di assicurare le risorse necessarie a garantire i servizi fondamentali a favore della popolazione e la realizzazione dei programmi previsti per l’esercizio 2007 si rende necessario approvare anche per l'anno 2007 le stesse aliquote deliberate per l'anno 2006 mantenendo inalterate anche le detrazioni già previste nell'anno 2006;
VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione di C.C. n. n. 84 del 21/12/1998, CRC n. 2369 del 23/12/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, esecutive;
VISTO l'art. 1, comma 156, della L. 27/12/2006, n. 296, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a determinare le aliquote ICI;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
S I P R O P O N E
di applicare per l’anno 2007 le aliquote ICI e le detrazioni come di seguito specificato:
ALIQUOTE:
1) di determinare nella misura del 4,8 (quattrovirgolaotto) per mille l’aliquota ridotta dell’imposta comunale sugli immobili che sarà applicata per l’anno 2006 sugli immobili posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, dalle persone fisiche soggetti passivi, dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale e per le unità immobiliari, comprese le relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2) di determinare nella misura del 5 (cinque) per mille l’aliquota ridotta che sarà applicata per l’anno 2006 per le unità immobiliari, comprese le relative pertinenze, concesse in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) purchè questi vi dimorino abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
3) di determinare nella misura del 6 (sei) per mille l’aliquota ridotta che sarà applicata per l'anno 2006 per le aree edificabili. Si fa presente che i terreni agricoli situati nel Comune di Teolo sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili ai sensi del D. Lgs. del 30.12.1992 n. 504, art. 7 lettera h) e come da elenco allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9 del Dipartimento delle Entrate;
4) di determinare nella misura del 5,2 (cinquevirgoladue) per mille l’aliquota ridotta che sarà applicata per l’anno 2006 ai fabbricati diversi da quelli ad uso abitativo che sono classificati nella categoria A/10; nel gruppo B; nel gruppo C (esclusi gli immobili di pertinenza delle abitazioni principali) e nel gruppo D;
5) di determinare l’aliquota ordinaria nella misura del 7 (sette) per mille per l’anno 2006 che sarà applicata sugli immobili diversi da quelli indicati nei punti precedenti ovvero sugli alloggi locati o non locati ed inutilizzati, cioè non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto d’affitto;
DETRAZIONI:
a. di determinare per l’anno 2007 la detrazione ordinaria dell’imposta ICI in € 104,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale e per l’ unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b. di elevare per l’anno 2007 la detrazione ordinaria dell’imposta ICI a € 124,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, di nuclei familiari composti da coniugi con età inferiore ai 30 anni e reddito familiare lordo del nucleo familiare relativo all’anno 2006 inferiore ad € 28.405,13;
c. di elevare per l’anno 2007 la detrazione ordinaria dell’imposta ICI a € 258,23 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, di nuclei familiari con almeno un soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni: portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70); sordomuto (L. 381/70); invalido civile con grado di invalidità del 100 % (art. 2 della Legge 118/71 e successive modificazioni); mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1° alla 5° (D.P.R.915/78, L. 474/58). Tali condizioni devono essere state riconosciute dalla competente Commissione Medica.
d. di elevare per l’anno 2007 la detrazione ordinaria dell’imposta ICI a € 258,23 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, di nuclei familiari con la presenza di almeno 2 (due) soggetti che risultino invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 75 %: portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70); sordomuto (L. 381/70); invalido civile con grado di invalidità del 100 % (art. 2 della Legge 118/71 e successive modificazioni); mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1° alla 5° (D.P.R.915/78, L. 474/58). Tali condizioni devono essere state riconosciute dalla competente Commissione Medica.
e. di elevare per l’anno 2007 la detrazione ordinaria dell’imposta ICI a € 150,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, di nuclei familiari con la presenza di almeno 2 (due) figli minorenni di età, per tutto il 2007, di cui almeno 1 (uno) nato dopo il 01/01/2004.
La detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
Gli aventi diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta del 5 (cinque) per mille dovranno presentare apposita autocertificazione, dichiarando di possedere i requisiti richiesti, sul modulo predisposto dall’ufficio Tributi. Per i contitolari sarà sufficiente la dichiarazione da parte di uno di questi, indicando anche il nominativo dell’altro contitolare. I moduli dovranno essere consegnati o trasmessi al Settore Tributi, tramite l’ufficio protocollo comunale entro il 31/12/2007, pena la decadenza dell’agevolazione. La richiesta ha validità esclusivamente per l’anno 2007.
Gli aventi diritto alle detrazioni di € 124,00 o € 258,23 dovranno presentare apposita autocertificazione sui moduli predisposti dal Settore Tributi, autocertificando di possedere i requisiti richiesti per poter beneficiare delle detrazioni. Per i contitolari sarà sufficiente la dichiarazione da parte di uno di questi, indicando anche il nominativo dell’altro contitolare. I moduli dovranno essere consegnati o trasmessi al Settore Tributi, tramite l’ufficio protocollo comunale entro il 31/12/2007, pena la decadenza dell’agevolazione. La richiesta ha validità esclusivamente per l’anno 2007.
Per nucleo familiare si intende quello risultante all’anagrafe della popolazione residente.
Per pertinenza si intendono le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini) C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie) purchè risultino destinate ed effettivamente utilizzate, in modo durevole, a servizio dell’abitazione.
I L C O N S I G L I O C O M U N A L E
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2007;
UDITA la presentazione della proposta fatta dall'Assessore al Bilancio Ferron Antonio;
ACQUISITI i pareri resi sulla proposta medesima ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Con votazione palese che dà il seguente esito;
Su Consiglieri presenti n. 11 e Consiglieri votanti n. 11;
Con voti favorevoli n. 11, resi per levata di mano;
D E L I B E R A
di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.
Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere;
Su proposta del Sindaco Presidente, Sig. Lino Ravazzolo;
Ai sensi del IV° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione palese che dà il seguente esito;
Su Consiglieri presenti n. 11 e Consiglieri votanti n. 11;
Con voti favorevoli n. 11, resi per levata di mano;
D E L I B E R A