COMUNE DI TEOLO

Provincia di Padova

 

 

Estratto della deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 22/02/2005

 

 

………………..”    di applicare per l’anno 2005 le aliquote ICI e le detrazioni come di seguito specificato:

 

ALIQUOTE:

 

1) di determinare nella misura del 4,8 (quattrovirgolaotto) per mille l’aliquota ridotta dell’imposta comunale sugli immobili che sarà applicata per l’anno 2005 sugli immobili posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, dalle persone fisiche soggetti passivi, dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale e per le unità immobiliari, comprese le relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

2) di determinare nella misura del 5 (cinque) per mille l’aliquota ridotta che sarà applicata per l’anno 2005 per le unità immobiliari, comprese le relative pertinenze, concesse in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) purchè questi vi dimorino abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

 

3) di determinare nella misura del 6 (sei) per mille l’aliquota ridotta che sarà applicata per l’anno 2005 per le aree edificabili. Si fa presente che i terreni agricoli situati nel Comune di Teolo sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili ai sensi  del D. Lgs.  del 30.12.1992 n. 504, art. 7 lettera h)  e come da elenco allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9 del Dipartimento delle Entate;

 

4) di determinare nella misura del 5,2 (cinquevirgoladue) per mille l’aliquota ridotta che sarà applicata per l’anno 2005 ai fabbricati diversi da quelli  ad uso abitativo che sono classificati nella categoria A/10; nel gruppo B; nel gruppo C (esclusi gli immobili di pertinenza delle abitazioni principali) e nel gruppo D;

 

5) di determinare  l’aliquota ordinaria  nella misura del 7 (sette) per mille  per l’anno 2005 che sarà applicata sugli immobili diversi da quelli indicati nei punti precedenti ovvero sugli alloggi locati o non locati  ed inutilizzati, cioè non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto d’affitto;

 

DETRAZIONI:

 

a. di determinare per l’anno 2005 la detrazione ordinaria dell’imposta ICI in € 104,00 per l’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale e  per l’ unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

b. di elevare  per l’anno 2005 la detrazione ordinaria dell’imposta ICI  a € 124,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, di nuclei familiari composti da coniugi con età inferiore ai 30 anni e reddito familiare lordo del nucleo familiare relativo all’anno 2004 inferiore ad € 28.405,13;

 

c. di elevare per l’anno 2005 la detrazione ordinaria dell’imposta ICI a € 258,23 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, di nuclei familiari  con almeno un soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni: portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70); sordomuto (L. 381/70); invalido civile con grado di invalidità del 100 % (art. 2 della Legge 118/71 e successive modificazioni); mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1° alla 5° (D.P.R.915/78, L. 474/58). Tali condizioni devono essere state riconosciute dalla competente Commissione Medica.

 

d. di elevare per l’anno 2005 la detrazione ordinaria dell’imposta ICI a € 258,23 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, di nuclei familiari  con la presenza di almeno 2 (due) soggetti che risultino  invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 75 % (art. 2 della Legge 118/71 e successive modificazioni). Tali condizioni devono essere state riconosciute dalla competente Commissione Medica.

 

e. di elevare per l’anno 2005 la detrazione ordinaria dell’imposta ICI  a € 150,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, di nuclei familiari con la presenza di almeno 2 (due) figli minorenni di età, per  tutto il 2005,  di cui almeno 1 (uno) nato dopo il 01/01/2002.

 

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

 

Gli aventi diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta del 5 (cinque) per mille dovranno presentare apposita autocertificazione, dichiarando di possedere i requisiti richiesti, sul modulo predisposto dall’ufficio Tributi. Per i contitolari sarà sufficiente la dichiarazione da parte di uno di questi, indicando anche il nominativo dell’altro contitolare. I moduli dovranno essere consegnati o trasmessi al Settore Tributi, tramite l’ufficio protocollo comunale entro il 31/10/2005, pena la decadenza dell’agevolazione. La richiesta ha validità esclusivamente per l’anno 2005.

 

Gli aventi diritto alle detrazioni di  € 124,00 o € 258,23 dovranno presentare richiesta sugli appositi moduli predisposti dal Settore Tributi, autocertificando di possedere i requisiti richiesti per poter beneficiare delle detrazioni. Per i contitolari sarà sufficiente la dichiarazione da parte di uno di questi, indicando anche il nominativo dell’altro contitolare. I moduli dovranno essere consegnati o trasmessi al Settore Tributi, tramite l’ufficio protocollo comunale entro il 31/10/2005, pena la decadenza dell’agevolazione. La richiesta ha validità esclusivamente per l’anno 2005.

 

Per nucleo familiare si intende quello risultante all’anagrafe della popolazione residente.

 

Per pertinenza si intendono le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini) C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie) purchè risultino destinate ed effettivamente utilizzate, in modo durevole, a servizio dell’abitazione.