PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Visti gli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n° 504 del 30/12/1992, come modificati dall’art. 03, commi 53 e 55, della legge 23/12/1996, n° 662, che prevedono l’istituzione e le modalità applicative dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I. -;
Richiamata la deliberazione della Consiglio Comunale n. 04, in data 30.03.2010, esecutiva, con la quale venivano approvate per l’anno 2010, le aliquote che seguono:
q 5 per mille per immobili adibiti direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo -Detrazioni € 103,29=;
q 6 per mille per le seconde e più abitazioni in capo allo stesso soggetto passivo;
q 6 per mille per gli altri restanti casi;
q 5 per le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto nel limite massimo di una e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita all’abitazione. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore ai
q 5 per mille per gli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e posseduti a titolo di proprietà, usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
q 5 per mille per le abitazioni principali nel massimo di tre, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta, ma senza la detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale fino al primo grado, se nelle stesse il parente medesimo ha stabilito la propria residenza risultante dall’autocertificazione presentata dal concessionario o del concedente ai sensi della legge n° 15/1968 che si ritiene tacitamente rinnovata fino a quando sussistono le condizioni;
Viste le norme in materia di Imposta Comunale sugli Immobili recate dal D.L. 27/05/20028, n° 93, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 01, comma 01, Legge 24/07/2008, n° 126, che stabilisce l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ad eccezione di quelle categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 08, commi 02 e 03, del citato decreto n° 504 del 1992;
Dato atto che l’art. 01, comma 07 del D.L. n° 93 del 27/05/2008, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 01, comma 01, Legge n° 126 del 24/07/2008 prevede la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. La sospensione è stata confermata sino all’attuazione del federalismo fiscale dall’art. 01, comma 123 della legge n° 220 del 13/12/2010, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani.
Visto lo Statuto comunale e il Regolamento di Contabilità;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
SI PROPONE
1) DI CONFERMARE, per l’anno 2011, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
q 5 per mille per immobili adibiti direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo -Detrazioni € 103,29=;
q 6 per mille per le seconde e più abitazioni in capo allo stesso soggetto passivo;
q 6 per mille per gli altri restanti casi;
q 5 per le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto nel limite massimo di una e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita all’abitazione. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore ai
q 5 per mille per gli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e posseduti a titolo di proprietà, usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
q 5 per mille per le abitazioni principali nel massimo di tre, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta, ma senza la detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale fino al primo grado, se nelle stesse il parente medesimo ha stabilito la propria residenza risultante dall’autocertificazione presentata dal concessionario o del concedente ai sensi della legge n° 15/1968 che si ritiene tacitamente rinnovata fino a quando sussistono le condizioni;
2) DARE ATTO:
a) che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato;
b) che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
3) di demandare al Responsabile del Servizio ogni atto inerente e conseguente;
PARERI DEGLI UFFICI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N° 267/000
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
Data 28/02/2011 il Responsabile del Servizio
Alessandro De Putti
PARERI DEGLI UFFICI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N° 267/000
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
Data 28/02/2011 il Responsabile del Servizio
Alessandro De Putti
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
Visti i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, conseguiti secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Il Sindaco-Presidente passa all'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno, dopo di che dichiara aperta la discussione; Non essendovi da registrare alcun intervento significativo il Sindaco-Presidente passa alla votazione della proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno e si ottiene il seguente risultato:
Con voti favorevoli ed unanimi espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione.
Successivamente, con apposita separata votazione dall'esito favorevole ed unanime
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con Decreto Legislativo n° 504 veniva istituito a decorrere dall’anno 1993 l’imposta comunale sugli immobili (ICI).
- con deliberazione di Giunta Regionale n° 3378 del 22/11/2002, è stata approvata con modifiche d’ufficio (art. 45 della L.R. 61/85) e proposte di modifica (art. 46 della L.R. 61/85) la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Saletto.
- tale Variante Generale è divenuta efficace in data 01/01/2003.
- con Deliberazione di Giunta Comunale n°57 del 04/06/2003 sono stati determinati i valori minimi attribuibili nell’anno 2003 alle aree con possibilità edificatoria ai fini del controllo dell’ICI.
- il Comune di Saletto effettua il controllo delle denunce e dei versamenti dell’ICI.
- il controllo verrà applicato essenzialmente alle aree edificabili urbanizzate e di completamento e alle aree edificabili non urbanizzate comprese nelle zone di espansione, oltre alle aree di Centro Storico e tutte quelle aree interessate da interventi edificatori.-
VISTE:
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VISTA la proposta (Allegato A) redatta dal Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP., su indicazioni dell’Amministrazione Comunale, quale valore base e di calcolo per gli accertamenti dell’imposta.-
RITENUTO tale prospetto rispondente alla volontà dell’Amministrazione e meritevole di approvazione.-
ATTESO che:
- si definisce area edificabile l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione.-
- si prevede che per le aree fabbricabili, il valore sia costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità (possibilità edificatoria), alla distinzione d’uso consentita, all’ubicazione dell’area all’interno del Territorio Comunale, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed infine ai prezzi medi rilevati sul mercato, dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.-
RITENUTO di:
- provvedere alla definizione di criteri omogenei di classificazione per evitare eventuali sperequazioni e disparità di trattamento.-
- includere altresì, nella determinazione del valore delle aree, anche quelle ricadenti nelle zone P.I.P. e P.E.E.P. riconoscendole come aree assoggettate a regime vincolistico e quindi aree dove non è consentito di fruire di un libero mercato, per le quali è stato applicato il valore indicato nell'atto di compravendita (PIP) e il valore del terreno da urbanizzare (PEEP).-
VISTA
RITENUTO di confermare i valori minimi di mercato per le aree con possibilità edificatoria, previsti per l’anno 2010 anche per l’anno 2011, così come proposto nell’allegato A alla presente.
DATO ATTO che eventuali aree non comprese nella tabella allegata si farà riferimento ai valori previsti per le zone adiacenti a tali aree .-
SI PROPONE
1) DI CONFERMARE APPROVANDO anche per l’anno 2011 i valori minimi attribuiti per le aree con possibilità edificatoria ai fini del controllo dell’ICI previsti per l’anno 2010, così come specificato nell’ Allegato A, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale. –
2) DI UTILIZZARE i valori così calcolati e valutati quale base per gli accertamenti dell’imposta ICI ai fini dell’evasione.-
PARERI
(ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000)
Ufficio Proponente: SETTORE URBANISTICA – LL.PP.
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Data 09/03/2011
Arch. Alessio Volpe
________________
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Data 09/03/2011
Rag. De Putti Alessandro
________________
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
VISTI i pareri dei Responsabili dei servizi interessati e del Responsabile di Ragioneria conseguiti secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o integrazione della suddetta proposta;
CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) – Di fare propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione;
2) - Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Successivamente, con apposita separata votazione dall’esito favorevole unanime
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 09/03/2011
- DETERMINAZIONE DEI VALORI INDICATIVI MINIMI DI MERCATO PER LE AREE SUSCETTIBILI ALL'EDIFICAZIONE AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI ICI - ANNO 2011. -
QUADRO DEI VALORI MINIMI DI AREE EDIFICABILI PER L'ANNO 2011
PER TAVOLE DI PIANO.-
TAVOLA 13.3.4 - CAPOLUOGO.-
ZONA |
€/mq. |
Urbanizzata |
Da urbanizzare |
Edificazione x Lotti liberi |
Senza edificazione |
Impianto Esistente |
Nuovo Impianto |
Centro Storico – Schede senza sedimi di nuova edificazione: A/1-2-3-4-5-6-7-8-11-12-13-14-15-16-18-20-21-22-23-25-26-28-32-33-34-37-39-40-42-46. |
€ 60,74 |
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Centro Storico – Schede con sedimi di nuova edficazione: A/9-10-17-19-27-29-30-31-35-36-38-41-43-44. |
€ 85,03 |
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C2/1-2-3-6-3A* ESISTENTI |
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€ 72,88 |
€ 24,29 |
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C2/4-5-7-8-9-10A-11-C1/10° ESPANSIONE |
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€ 72,88 |
€ 24,29 |
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C1/1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12 |
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€ 45,55 |
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CI/3 |
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€ 66,81 |
€ 18,23 |
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LOTTI LIBERI + Ampliamenti Attività Compatibili |
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€ 72,88 |
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D1/1 |
€ 36,44 |
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Stazioni di servizio Carburanti |
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€ 48,60 |
€ 60,74 |
Aree per attrezzature di interesse comune (24-61-62) |
€ 54,66 |
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Aree per attrezzature di interesse comune (41) |
€ 54,66 |
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Aree attrezzate a parco gioco e sport |
€ 12,15 |
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CI/S/1-19-20-29-30 – b1 – b3 |
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€ 18,23 |
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LOTTI LIBERI + Ampliamenti Attività Compatibili |
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€ 39,48 |
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TAVOLA 13.3.1 - CAVAIZZA – CA’ BRIANI.-
ZONA |
€/mq. |
Urbanizzata |
Da urbanizzare |
Edificazione x Lotti liberi |
Senza edificazione |
CI/S/1-19-20-29-30 |
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€ 18,23 |
LOTTI LIBERI + Ampliamenti Attività Compatibili |
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€ 39,48 |
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TAVOLA 13.3.2 - GARZARA S. SILVESTRO.-
ZONA |
€/mq. |
Urbanizzata |
Da urbanizzare |
Edificazione x Lotti liberi |
Senza edificazione |
Impianto Esistente |
Nuovo Impianto |
Centro Storico GARZARA – Schede senza sedimi di nuova edificazione: A/1-2-3-4-6-7-8-9-10. |
€ 36,44 |
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Centro Storico GARZARA – Schede con sedimi di nuova edficazione: A/5. |
€ 60,74 |
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Centro Storico S. SILVESTRO – Schede senza sedimi di nuova edificazione: A/1-2-3-5-6-7-8-9. |
€ 36,44 |
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Centro Storico S. SILVESTRO – Schede senza sedimi di nuova edificazione: A/4. |
€ 48,60 |
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C2/10 - PEEP |
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€ 17,36 |
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C1/14-15-16-17-18 |
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€ 30,36 |
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C1/S/5-10-11- b2 |
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€ 24,29 |
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LOTTI LIBERI |
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€ 60,74 |
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TAVOLA - 13.3.3 DOSSI.-
ZONA |
€/mq. |
Urbanizzata |
Da urbanizzare |
Edificazione x Lotti liberi |
Senza edificazione |
C1/S/2-3-4-21 |
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€ 18,23 |
LOTTI LIBERI + Ampliamenti Attività Compatibili |
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€ 39,48 |
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D1/3 |
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€ 36,44 |
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TAVOLA 13.3.5 - ARZARELLO - GORGO.-
ZONA |
€/mq. |
Urbanizzata |
Da urbanizzare |
Edificazione x Lotti liberi |
Senza edificazione |
C1/13 |
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€ 24,29 |
C1/S/6-7-8-9-A*-22- 23- 24 – 25- b1 |
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€ 18,23 |
LOTTI LIBERI + Ampliamenti Attività Compatibili |
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€ 39,48 |
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D1/2 e D2/3 |
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€ 36,44 |
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D2/1-2 |
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€ 48,60 |
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D2/4 (PIP 1° Stralcio) |
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€ 37,02 |
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D2/4 (PIP 2° Stralcio) |
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€ 43,38 |
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D2/5 |
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€ 18,23 |
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SCHEDE L.R. N°11/87.-
ZONA |
€/mq. |
Nuove edificazioni da Scheda |
ATTIVITA’ PRODUTTIVE FUORI ZONA |
|
€ 36,44 |