deliberazione di C.C. n° 59 del 30/12/2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione della Consiglio Comunale n. 9, in data 18 aprile 2008, esecutiva, con la quale venivano approvate per l’anno 2008, le aliquote che seguono:
q 5 per mille per immobili adibiti direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo -Detrazioni € 103,29=;
q 6 per mille per le seconde e più abitazioni in capo allo stesso soggetto passivo;
q 6 per mille per gli altri restanti casi;
q 5 per le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto nel limite massimo di una e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita all’abitazione. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore ai 50 metri.
q 5 per mille per gli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e posseduti a titolo di proprietà, usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
q 5 per mille per le abitazioni principali nel massimo di tre, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta, ma senza la detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale fino al primo grado, se nelle stesse il parente medesimo ha stabilito la propria residenza risultante dall’autocertificazione presentata dal concessionario o del concedente ai sensi della legge n° 15/1968 che si ritiene tacitamente rinnovata fino a quando sussistono le condizioni;
Visto che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;
Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
Visto quanto disposto dal Capitolo II – Disposizioni in materia di tributi locali – del Decreto Legislativo n° 112/2008 convertito nella legge n° 133 del 06 agosto 2008, - art. 77-bis comma 30 – che recita: “Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, della addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n° 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n° 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);
Preso atto:
· di quanto stabilito dall’art. 01 – commi1,2,3 e 6 del D.L. n° 93/2008 con il quale il Governo ha introdotto l’esclusione delle abitazioni principali ai fini dell’ICI; l’abolizione dell’ICI delle abitazioni principali ha di fatto sostituito lo sconto Ici dell’1,33 per mille previsto dal governo Prodi come confermato dal comma 6 dell’art. 01 del d.l. n° 93/2008 con il quale si abrogano tutte le disposizioni ad esso riferite;
· di quanto stabilito dall’art. 01, commi 4,4-bis e 4-ter del d.l. n° 93/2008, e cioè che la minore imposta derivante dall’esclusione ICI per le abitazioni principali è rimborsata ai Comuni dallo Stato, trasmettendo al Ministero dell’Interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero;
Ritenuto comunque, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:
– reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;
– assicurare l’equilibrio del bilancio 2009;
– esercitare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
di potere confermare, per l’anno 2009, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure proposte;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonchè delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 12, in data 27/05/2002;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Con votazione espressa per alzata di mano, votazione che dà il seguente risultato:
presenti n. 110, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 00, astenuti n. 00 (…),
1) DI PRENDERE ATTO
· di quanto previsto dal Capitolo II – Disposizioni in materia di tributi locali – del Decreto Legislativo n° 112/2008 convertito nella legge n° 133 del 06 agosto 2008, - art. 77-bis comma 30 –
· di quanto stabilito dall’art. 01 – commi1,2,3 e 6 del D.L. n° 93/2008 con il quale il Governo ha introdotto l’esclusione delle abitazioni principali ai fini dell’ICI;
2) DI CONFERMARE, nel caso in cui venga abrogato quanto riportato al punto 1), per l’anno 2009, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
q 5 per mille per immobili adibiti direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo -Detrazioni € 103,29=;
q 6 per mille per le seconde e più abitazioni in capo allo stesso soggetto passivo;
q 6 per mille per gli altri restanti casi;
q 5 per le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto nel limite massimo di una e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita all’abitazione. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore ai 50 metri.
q 5 per mille per gli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e posseduti a titolo di proprietà, usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
q 5 per mille per le abitazioni principali nel massimo di tre, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta, ma senza la detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale fino al primo grado, se nelle stesse il parente medesimo ha stabilito la propria residenza risultante dall’autocertificazione presentata dal concessionario o del concedente ai sensi della legge n° 15/1968 che si ritiene tacitamente rinnovata fino a quando sussistono le condizioni;
3) DARE ATTO:
a) che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato;
b) che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
4) DI PROVVEDERE a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale l’estratto della presente deliberazione, ai sensi del comma 4° dell’art. 58 del D.Lgs. n° 446/1997, dando atto che la presente pubblicazione è gratuita;
5) CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano, votazione che dà il seguente risultato:
Presenti n. 11 – Favorevoli n. 11 – Contrari n. 00 – Astenuti n. 00 (….), il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile
deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 06/05/2009
- DETERMINAZIONE DEI VALORI INDICATIVI MINIMI DI MERCATO PER LE AREE SUSCETTIBILI ALL'EDIFICAZIONE AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI ICI - ANNO 2009. -
QUADRO DEI VALORI MINIMI DI AREE EDIFICABILI PER L'ANNO 2009
PER TAVOLE DI PIANO.-
TAVOLA 13.3.4 - CAPOLUOGO.-
ZONA |
€/mq. |
Urbanizzata |
Da urbanizzare |
Edificazione x Lotti liberi |
Senza edificazione |
Impianto Esistente |
Nuovo Impianto |
Centro Storico – Schede senza sedimi di nuova edificazione: A/1-2-3-4-5-6-7-8-11-12-13-14-15-16-18-20-21-22-23-25-26-28-32-33-34-37-39-40-42-46. |
€ 54,23 |
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Centro Storico – Schede con sedimi di nuova edficazione: A/9-10-17-19-27-29-30-31-35-36-38-41-43-44. |
€ 75,92 |
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C2/1-2-3-6-3A* ESISTENTI |
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€ 65,07 |
€ 21,69 |
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C2/4-5-7-8-9-10A-11-C1/10° ESPANSIONE |
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€ 65,07 |
€ 21,69 |
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C1/1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12 |
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€ 40,67 |
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CI/3 |
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€ 59,65 |
€ 16,28 |
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LOTTI LIBERI + Ampliamenti Attività Compatibili |
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€ 65,07 |
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D1/1 |
€ 32,54 |
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Stazioni di servizio Carburanti |
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€ 43,39 |
€ 54,23 |
Aree per attrezzature di interesse comune (24-61-62) |
€ 48,80 |
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Aree attrezzate a parco gioco e sport |
€ 10,85 |
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TAVOLA 13.3.1 - CAVAIZZA – CA’ BRIANI.-
ZONA |
€/mq. |
Urbanizzata |
Da urbanizzare |
Edificazione x Lotti liberi |
Senza edificazione |
CI/S/1-19-20-29-30 |
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€ 16,28 |
LOTTI LIBERI + Ampliamenti Attività Compatibili |
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€ 35,25 |
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TAVOLA 13.3.2 - GARZARA S. SILVESTRO.-
ZONA |
€/mq. |
Urbanizzata |
Da urbanizzare |
Edificazione x Lotti liberi |
Senza edificazione |
Impianto Esistente |
Nuovo Impianto |
Centro Storico GARZARA – Schede senza sedimi di nuova edificazione: A/1-2-3-4-6-7-8-9-10. |
€ 32,54 |
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Centro Storico GARZARA – Schede con sedimi di nuova edficazione: A/5. |
€ 54,23 |
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Centro Storico S. SILVESTRO – Schede senza sedimi di nuova edificazione: A/1-2-3-5-6-7-8-9. |
€ 32,54 |
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Centro Storico S. SILVESTRO – Schede senza sedimi di nuova edificazione: A/4. |
€ 43,39 |
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C2/10 - PEEP |
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€ 15,50 |
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C1/14-15-16-17-18 |
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€ 27,11 |
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C1/S/5-10-11 |
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€ 21,69 |
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LOTTI LIBERI |
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€ 54,23 |
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TAVOLA - 13.3.3 DOSSI.-
ZONA |
€/mq. |
Urbanizzata |
Da urbanizzare |
Edificazione x Lotti liberi |
Senza edificazione |
C1/S/2-3-4 |
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€ 16,28 |
LOTTI LIBERI + Ampliamenti Attività Compatibili |
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€ 35,25 |
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D1/3 |
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€ 32,54 |
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TAVOLA 13.3.5 - ARZARELLO - GORGO.-
ZONA |
€/mq. |
Urbanizzata |
Da urbanizzare |
Edificazione x Lotti liberi |
Senza edificazione |
C1/13 |
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€ 21,69 |
C1/S/6-7-8-9-A*-22- 23- 24 - 25 |
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€ 16,28 |
LOTTI LIBERI + Ampliamenti Attività Compatibili |
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€ 35,25 |
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D1/2 e D2/3 |
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€ 32,54 |
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D2/1-2 |
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€ 43,39 |
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D2/4 (PIP 1° Stralcio) |
|
€ 33,05 |
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D2/4 (PIP 2° Stralcio) |
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€ 38,73 |
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D2/5 |
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€ 16,28 |
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SCHEDE L.R. N°11/87.-
ZONA |
€/mq. |
Nuove edificazioni da Scheda |
ATTIVITA’ PRODUTTIVE FUORI ZONA |
|
€ 32,54 |