deliberazione di C.C. n° 09 del 18/04/2008

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la deliberazione della Consiglio Comunale n. 6, in data 08 marzo 2007, esecutiva, con la quale venivano approvate per l’anno 2007, le aliquote che seguono:

A – ALIQUOTE

q       5 per mille per immobili adibiti direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo -Detrazioni € 103,29=;

q       6 per mille per le seconde e più abitazioni in capo allo stesso soggetto passivo;

q       6 per mille per gli altri restanti casi;

q       5 per le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto nel limite massimo di una e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita all’abitazione. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore ai 50 metri.

q       5 per mille per gli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e posseduti a titolo di proprietà, usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

q       5 per mille per le abitazioni principali nel massimo di tre, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta, ma senza la detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale fino al primo grado, se nelle stesse il parente medesimo ha stabilito la propria residenza risultante dall’autocertificazione presentata dal concessionario o del concedente ai sensi della legge n° 15/1968 che si ritiene tacitamente rinnovata fino a quando sussistono le condizioni;

Visto che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;

– assicurare l’equilibrio del bilancio 2008;

– esercitare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

di potere confermare, per l’anno 2008, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure proposte;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonchè delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 12, in data 27/05/2002;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con votazione espressa per alzata di mano, votazione che dà il seguente risultato:

presenti n. 11, voti favorevoli n. 10,  voti contrari n. 00, astenuti n. 01 (Milanello),

 

D E L I B E R A

1) DI CONFERMARE per l’anno 2008, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

q       5 per mille per immobili adibiti direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo -Detrazioni € 103,29=;

q       6 per mille per le seconde e più abitazioni in capo allo stesso soggetto passivo;

q       6 per mille per gli altri restanti casi;

q       5 per le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto nel limite massimo di una e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita all’abitazione. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore ai 50 metri.

q       5 per mille per gli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e posseduti a titolo di proprietà, usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

q       5 per mille per le abitazioni principali nel massimo di tre, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta, ma senza la detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale fino al primo grado, se nelle stesse il parente medesimo ha stabilito la propria residenza risultante dall’autocertificazione presentata dal concessionario o del concedente ai sensi della legge n° 15/1968 che si ritiene tacitamente rinnovata fino a quando sussistono le condizioni;

2) DARE ATTO:

a)                 che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato;

b)                 che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

3) DI PROVVEDERE a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale l’estratto della presente deliberazione, ai     sensi del comma 4° dell’art. 58 del D.Lgs. n° 446/1997, dando atto che la presente pubblicazione è gratuita;

4) CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano, votazione che dà il seguente risultato:

Presenti n. 11 – Favorevoli n. 10 – Contrari n. 00 – Astenuti n. 01 (Milanello), il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile