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Il Comune di Saccolongo (PD) con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 23 marzo 2011, ha confermato le aliquote e le detrazioni imposta I.C.I. in vigore negli anni 2010, 2009 e anno 2008.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28 febbraio 2008
Oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA I.C.I. PER L'ANNO 2008.
(� OMISSIS�.)
delibera
1) .. omissis..
2) di prendere atto di quanto contenuto nell'art. 18, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che deve essere applicato il medesimo trattamento fiscale fra l'abitazione principale e le pertinenze;
3) di considerare come pertinenza, con riferimento al punto precedente e cos� come dettate dall�articolo 817 del Codice Civile, le unit� immobiliare classificate con le seguenti categorie del gruppo C - C/2, C/6, C/7; dato atto che per ogni singola unit� adibita ad abitazione principale la detrazione annua che non trova totale capienza nell�imposta dovuta per l�abitazione principale pu� essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell�imposta dovuta per la relativa pertinenza delle anzidette categorie;
4) di confermare per l�anno 2008, ai fini dell�Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), le aliquote nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili secondo il seguente prospetto:
Tipo Bene |
Aliquota per mille |
NOTE |
Abitazione principale |
5 (cinque) |
Detrazioni in Euro 118,79 |
Terreni agricoli |
5 (cinque) |
- |
Altri fabbricati |
6,5 (seivirgolacinque) |
- |
Aree fabbricabili |
7 (sette) |
- |
5) di dare atto che le detrazioni possono come essere cos� usufruite:
a) Detrazione abitazione principale di Euro 118,79 per:
- le abitazioni principali occupate direttamente dai titolari dei diritti di propriet�, usufrutto;
- le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a propriet� indivisa;
- gli alloggi regolamento assegnati da Istituto autonomo per le case popolari;
- per le abitazioni concesse in comodato d�uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (limitata ai parenti di primo grado), purch� tale condizione risulti da scrittura privata o da dichiarazione sostitutiva da inoltrare all'Ufficio Tributi. Si precisa che tale dichiarazione � obbligatoria e dovr� essere inoltrata all�Ufficio Tributi entro i termini di versamento della rata di saldo dell�imposta, pena la decadenza e l�applicazione di sanzioni ed interessi e varr� anche per gli anni successivi, se le condizioni denunciate sono rimaste invariate. Resta fermo l�obbligo a carico del soggetto interessato a presentare comunicazione di variazione o cessazione del comodato d�uso gratuito entro i sempre i termini di versamento della 2� rata;
- le abitazioni possedute a titolo di propriet� o di usufrutto da anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) la detrazione, per le unit� abitative concesse in comodato d�uso gratuito dal possessore ad un familiare di primo grado, deve essere quantificata in rapporto alla percentuale di possesso ed alla durata dell�utilizzazione dello stesso quale abitazione principale;
c) Detrazione di Euro 258,23 per:
- → i titolari dei diritti di propriet�, usufrutto, uso o abitazione, delle unit� adibite ad abitazione principale, aventi all�interno del proprio nucleo familiare la presenza di un figlio o altra persona convivente in situazione grave di handicap ai sensi della L.104/92 (oppure con certificazione di invalidit� del 100%), rapportata alla durata dell�occupazione, al periodo di invalidit� nell�anno ed alla quota di detrazione spettante;
→ i contribuenti che presentano contemporaneamente i seguenti requisiti:
compimento 65 anni di et� nell�anno a cui si riferisce l�imposta;
siano proprietari esclusivamente dell�abitazione principale ed eventuali garage e/o pertinenze;
siano possessori di un reddito netto del nucleo familiare massimo di � 11.000,00 (il reddito netto � dato dal reddito imponibile meno le trattenute e ritenute fiscali).
I soggetti che intendono usufruire della detrazione di Euro 258,23 dovranno inviare o consegnare all'Ufficio Tributi, entro il versamento della rata di saldo:
→ l'apposita dichiarazione per la maggiore detrazione con allegata la certificazione rilasciata dalla competente ASL e che i benefici non potranno essere retroattivi oltre all�anno in corso e che sar� cura del richiedente comunicare all�Ufficio ogni eventuale variazione per riduzione dell�invalidit� o cessazione, precisato che, in assenza di variazioni, la domanda sar� considerata valida anche per gli anni successivi, senza bisogno di rinnovo;
→ l�apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti (compimento dell�et� di 65 anni nell�anno a cui si riferisce l�imposta; proprietari esclusivamente dell�abitazione principale ed eventuali garage e/o pertinenza; reddito netto del nucleo familiare massimo di � 11,000,00.= con allegata copia dichiarazione dei redditi 2008 relativa ai redditi 2007;
d) la detrazione di � 258,23 non � cumulativa alla detrazione di � 118,79; per i casi di invalidit� o di handicap grave, la detrazione di � 258,23 deve essere rapportata alla durata dell�occupazione dell�immobile come abitazione principale, alla durata di invalidit� nell�anno del familiare e suddivisa in parti uguali tra coloro che vi abitano e titolari dei diritto di propriet�, usufrutto, uso o abitazione; per i soggetti che raggiungono l�et� di 65 anni nel corso dell�anno 2008, la detrazione di � 258,23 deve essere rapportata alla durata dell�occupazione dell�immobile come abitazione principale, suddivisa proporzionalmente alla quota di destinazione se coloro che vi abitano e titolari dei diritto di propriet�, usufrutto, uso o abitazione, hanno raggiunto il limite di et� di 65 anni; per i soggetti che hanno compiuto 65 anni con la presenza di contitolari che non hanno raggiunto tale limite di et�, la detrazione di � 258,23 spetta solo ai soggetti che hanno raggiunto tale limite di et� e sempre proporzionalmente alla quota di destinazione per coloro che vi abitano e titolari dei diritto di propriet�, usufrutto, uso o abitazione; per i soggetti contitolari che non hanno raggiunto tale limite di et�, si dovr� prendere in considerazione la detrazione ordinaria di � 118,79;
(� OMISSIS�.)
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