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Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 28 febbraio 2008
Oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA I.C.I. PER L'ANNO 2008.
(… OMISSIS….)
delibera
1) .. omissis..
2) di prendere atto di quanto contenuto nell'art. 18, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che deve essere applicato il medesimo trattamento fiscale fra l'abitazione principale e le pertinenze;
3) di considerare come pertinenza, con riferimento al punto precedente e così come dettate dall’articolo 817 del Codice Civile, le unità immobiliare classificate con le seguenti categorie del gruppo C - C/2, C/6, C/7; dato atto che per ogni singola unità adibita ad abitazione principale la detrazione annua che non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale può essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per la relativa pertinenza delle anzidette categorie;
4) di confermare per l’anno 2008, ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), le aliquote nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili secondo il seguente prospetto:
Tipo Bene |
Aliquota per mille |
NOTE |
Abitazione principale |
5 (cinque) |
Detrazioni in Euro 118,79 |
Terreni agricoli |
5 (cinque) |
- |
Altri fabbricati |
6,5 (seivirgolacinque) |
- |
Aree fabbricabili |
7 (sette) |
- |
5) di dare atto che le detrazioni possono come essere così usufruite:
a) Detrazione abitazione principale di Euro 118,79 per:
- le abitazioni principali occupate direttamente dai titolari dei diritti di proprietà, usufrutto;
- le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- gli alloggi regolamento assegnati da Istituto autonomo per le case popolari;
- per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (limitata ai parenti di primo grado), purché tale condizione risulti da scrittura privata o da dichiarazione sostitutiva da inoltrare all'Ufficio Tributi. Si precisa che tale dichiarazione è obbligatoria e dovrà essere inoltrata all’Ufficio Tributi entro i termini di versamento della rata di saldo dell’imposta, pena la decadenza e l’applicazione di sanzioni ed interessi e varrà anche per gli anni successivi, se le condizioni denunciate sono rimaste invariate. Resta fermo l’obbligo a carico del soggetto interessato a presentare comunicazione di variazione o cessazione del comodato d’uso gratuito entro i sempre i termini di versamento della 2° rata;
- le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) la detrazione, per le unità abitative concesse in comodato d’uso gratuito dal possessore ad un familiare di primo grado, deve essere quantificata in rapporto alla percentuale di possesso ed alla durata dell’utilizzazione dello stesso quale abitazione principale;
c) Detrazione di Euro 258,23 per:
- → i titolari dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, delle unità adibite ad abitazione principale, aventi all’interno del proprio nucleo familiare la presenza di un figlio o altra persona convivente in situazione grave di handicap ai sensi della L.104/92 (oppure con certificazione di invalidità del 100%), rapportata alla durata dell’occupazione, al periodo di invalidità nell’anno ed alla quota di detrazione spettante;
→ i contribuenti che presentano contemporaneamente i seguenti requisiti:
compimento 65 anni di età nell’anno a cui si riferisce l’imposta;
siano proprietari esclusivamente dell’abitazione principale ed eventuali garage e/o pertinenze;
siano possessori di un reddito netto del nucleo familiare massimo di € 11.000,00 (il reddito netto è dato dal reddito imponibile meno le trattenute e ritenute fiscali).
I soggetti che intendono usufruire della detrazione di Euro 258,23 dovranno inviare o consegnare all'Ufficio Tributi, entro il versamento della rata di saldo:
→ l'apposita dichiarazione per la maggiore detrazione con allegata la certificazione rilasciata dalla competente ASL e che i benefici non potranno essere retroattivi oltre all’anno in corso e che sarà cura del richiedente comunicare all’Ufficio ogni eventuale variazione per riduzione dell’invalidità o cessazione, precisato che, in assenza di variazioni, la domanda sarà considerata valida anche per gli anni successivi, senza bisogno di rinnovo;
→ l’apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti (compimento dell’età di 65 anni nell’anno a cui si riferisce l’imposta; proprietari esclusivamente dell’abitazione principale ed eventuali garage e/o pertinenza; reddito netto del nucleo familiare massimo di € 11,000,00.= con allegata copia dichiarazione dei redditi 2008 relativa ai redditi 2007;
d) la detrazione di € 258,23 non è cumulativa alla detrazione di € 118,79; per i casi di invalidità o di handicap grave, la detrazione di € 258,23 deve essere rapportata alla durata dell’occupazione dell’immobile come abitazione principale, alla durata di invalidità nell’anno del familiare e suddivisa in parti uguali tra coloro che vi abitano e titolari dei diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione; per i soggetti che raggiungono l’età di 65 anni nel corso dell’anno 2008, la detrazione di € 258,23 deve essere rapportata alla durata dell’occupazione dell’immobile come abitazione principale, suddivisa proporzionalmente alla quota di destinazione se coloro che vi abitano e titolari dei diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, hanno raggiunto il limite di età di 65 anni; per i soggetti che hanno compiuto 65 anni con la presenza di contitolari che non hanno raggiunto tale limite di età, la detrazione di € 258,23 spetta solo ai soggetti che hanno raggiunto tale limite di età e sempre proporzionalmente alla quota di destinazione per coloro che vi abitano e titolari dei diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione; per i soggetti contitolari che non hanno raggiunto tale limite di età, si dovrà prendere in considerazione la detrazione ordinaria di € 118,79;
(… OMISSIS….)
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