Il Comune di Saccolongo (Provincia di Padova) ha adottato il 18 Febbraio 2005, la seguente deliberazione di Consiglio Comunale n° 11, in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2005:
1) (Omissis)
2) di prendere atto di quanto contenuto nell'art. 18, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che deve essere applicato il medesimo trattamento fiscale fra l'abitazione principale e le pertinenze;
3) di considerare come pertinenza, con riferimento al punto precedente e così come dettate dall’articolo 817 del Codice Civile, le unità immobiliare classificate con le seguenti categorie del gruppo C - C/2, C/6, C/7; dato atto che per ogni singola unità adibita ad abitazione principale la detrazione annua che non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale può essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per la relativa pertinenza delle anzidette categorie;
4) di determinare per l’anno 2005, ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), le aliquote nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili secondo il seguente prospetto:
Tipo Bene |
Aliquota per mille |
NOTE |
Abitazione principale |
5 (cinque) |
Detrazioni in Euro 118,79 |
Terreni agricoli |
5 (cinque) |
- |
Altri fabbricati |
6,5 (seivirgolacinque) |
- |
Aree fabbricabili |
7 (sette) |
- |
5) di dare atto che le detrazioni possono come essere così usufruite:
a) Detrazione abitazione principale di Euro 118,79 per:
- le abitazioni principali occupate direttamente dai titolari dei diritti di proprietà, usufrutto;
- le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- gli alloggi regolamento assegnati da Istituto autonomo per le case popolari;
- per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (limitata ai parenti di primo grado), purché tale condizione risulti da scrittura privata o da dichiarazione sostitutiva da inoltrare all'Ufficio Tributi. Si precisa che tale dichiarazione è obbligatoria e si avrà diritto alla detrazione a decorrere dal mese successivo al quello di presentazione della dichiarazione stessa, indipendentemente dal mese o periodo in cui si è verificato l’evento e varrà anche per gli anni successivi, se le condizioni denunciate sono rimaste invariate. Nel caso di cessazione si applicheranno gli stessi termini, fermo restando l’obbligo a carico del proprietario della denuncia di cessazione del comodato d’uso gratuito a pena di applicazione delle sanzioni per omessa o infedele denuncia;
- le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) la detrazione, per le unità abitative concesse in comodato d’uso gratuito dal possessore ad un familiare di primo grado, deve essere quantificata in rapporto alla percentuale di possesso ed alla durata dell’utilizzazione dello stesso quale abitazione principale;
c) Detrazione di Euro 206,58 per:
- i titolari dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, delle unità adibite ad abitazione principale, aventi all’interno del proprio nucleo familiare la presenza di un figlio o altra persona convivente in situazione grave di handicap ai sensi della L.104/92 (oppure con certificazione di invalidità del 100%), rapportata alla durata dell’occupazione, al periodo di invalidità nell’anno ed alla quota di detrazione spettante;
- I soggetti che intendono usufruire della detrazione di Euro 206,58 dovranno inviare o consegnare all'Ufficio Tributi l'apposita dichiarazione per la maggiore detrazione con allegata la certificazione rilasciata dalla competente ULSS, e che i benefici non potranno essere retroattivi oltre all’anno in corso e che sarà cura del richiedente comunicare all’Ufficio ogni eventuale variazione per riduzione dell’invalidità o cessazione, precisato che, in assenza di variazioni, la domanda sarà considerata valida anche per gli anni successivi, senza bisogno di rinnovo;
d) tale detrazione di € 206,58 non è cumulativa alla detrazione di € 118,79 e che deve essere rapportata alla durata dell’occupazione dell’immobile come abitazione principale, alla durata di invalidità nell’anno del familiare e suddivisa in parti uguali tra coloro che vi abitano e titolari dei diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione ;
(Omissis)