DELIBERA DI G.C. N. 5 DEL 24.01.2005.
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Determinazioni aliquote e detrazioni per l’anno 2005.
Il Presidente presenta la seguente proposta:
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
Che l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili – è stata istituita con il Titolo I°, capo I°, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
Che l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n° 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
Che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;
Che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, compete al Consiglio Comunale, nell’approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;
Che l’art. 03, comma 53 e seguenti della Legge 23 Dicembre 1996, n° 662, modificativo dell’art. 6 del D.Lgs. n° 504/1992, dà facoltà agli Enti impositori di diversificare le aliquote I.C.I. da un minimo del 4%. ad un massimo del 7%. in rapporto alle diverse tipologie-esigenze ritenute opportune dall’Amministrazione Comunale, secondo gli obiettivi stabiliti nella relazione previsionale e programmatica.
PRESO ATTO degli indirizzi previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica in ordine alla diversificazione delle aliquote ICI nel seguente modo:
6 per mille per gli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo -Detrazione €. 103,29=;
7 per mille per gli immobili ad uso abitativo posseduti in aggiunta all’abitazione principale e non concessi in comodato a parenti e affini fino al II grado, rientranti nelle seguenti tipologie:
- immobili tenuti a disposizione (seconde case),
- immobili non locati,
- immobili inabitabili;
6 per mille per gli altri restanti casi.
VISTO l’art. 03 comma 56, della legge n° 662/1996 e l’art. 08 – comma 8 – del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI, che consente di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 8 – comma 4 - del Regolamento comunale, agli effetti dell’applicazione dell’ICI, le pertinenze – classificate nella categoria catastale C/6 - si considerano parti integranti dell’abitazione principale.
DATO ATTO che ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui trattasi, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% (cinquepercento) e le rendite dominicali sono rivalutate del 25% (venticinquepercento) come espressamente previsto dai commi 48 e 51 dell’art. 3 della legge n. 662/96.
VISTO l’art. 04 – comma 01 – del D.L.vo n° 437/1996, convertito con modificazioni nella legge n° 556/1996.
VISTO il vigente Regolamento sull’Imposta comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del 30.12.1998, successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.2000 e con deliberazione di C.C. n. 07 del 28.03.2003.
DATO ATTO che sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
CON VOTAZIONE unanime legalmente espressa;
D E L I B E R A
1) di applicare le aliquote I.C.I. per l’anno 2005, così come da prospetto di seguito descritto:
6 per mille per immobili adibiti direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo - Detrazione €. 103,29= ;
7 per mille per gli immobili ad uso abitativo posseduti in aggiunta all’abitazione principale e non concessi in comodato a parenti e affini fino al II grado, rientranti nelle seguenti tipologie:
- immobili tenuti a disposizione (seconde case),
- immobili non locati,
- immobili inabitabili;
6 per mille per gli altri restanti casi;
6 per mille per le pertinenze dell’abitazione principale, classificate nella categoria catastale C/6, anche se distintamente iscritte in catasto.
6 per mille per gli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e posseduti a titolo di proprietà, usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
2) di provvedere a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale l’estratto della presente deliberazione, ai sensi del comma 4° dell’art. 58 del D.Lgs. n° 446/1997, dando atto che la presente pubblicazione è gratuita;
3) di dichiarare, ad unanimità di voti, il presente atto immediatamente eseguibile;
4) di trasmettere, in elenco, il presente atto ai Capigruppo consiliari del Comune di Piacenza d’Adige, contestualmente all’affissione all’albo pretorio.