ESTRATTO DELIBERA G.C. n° 17 del 23/02/2006
Oggetto: Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.): determinazione aliquote anno 2006.
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 10 del 24/02/2005, esecutiva, di determinazione per l'anno 2005 dell'imposta comunale sugli immobili da applicare;
DATO ATTO che la contrazione delle entrate statali ed i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanzia locale impongono un attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti statali;
VISTA la Legge Finanziaria per il 2006;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare art. 42 che disciplina le attribuzioni del Consiglio Comunale e al comma 2 lettera f) prevede tra queste … "l'attribuzione o l'ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote …." e l'art. 48 che disciplina le competenze della Giunta;
RITENUTO di elevare, per l'anno 2006, l’aliquota per abitazione principale in vigore, portandola al 5,50 per mille, mantenendo invece inalterate le altre e detrazioni: dunque per il 2006 aliquote e detrazioni da applicarsi sono le seguenti:
· Abitazione principale aliquota 5,50 per mille;
· Altri immobili aliquota del 7 per mille;
· La detrazione per la sola abitazione principale nella misura di €. 144,00
·
RITENUTO di stabilire che l'imposta dovuta dai contribuenti dichiarati inabili al 100% o che nel loro nucleo familiare è presente un soggetto che versa in tali condizioni sia ridotta del 50%, a condizione che:
- l'inabilità risulti da idoneo certificato;
- il contribuente che si trova nella condizione succitata ne dia comunicazione all'ufficio tributi entro il 30 giugno di ogni anno; in mancanza di detta comunicazione non si darà corso alla riduzione stessa;
RITENUTO di stabilire quanto segue:
- la detrazione per abitazione principale è riconosciuta per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini, anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela. Il genitore o il figlio che usufruiscono della detrazione devono essere residenti nella abitazione;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 153 comma 5 D.Lgs. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante formale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di precisare che le aliquote da applicare nel 2006 sono le seguenti:
a) abitazione principale aliquota del 5,50 per mille;
b) altri immobili aliquota del 7 per mille;
mentre si conferma ogni altra detrazione già prevista nell'anno 2005;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00.
CONTO CORRENTE POSTALE VERSAMENTO ICI:
INTESTATO : COMUNE DI PERNUMIA SERVIZIO TESORERIA – ICI -
ALIQUOTE ICI ANNO 2006 | |||||||
TIPOLOGIA | aliquota | detrazione | |||||
aliquota ordinaria | 7%0 | 0,00 | |||||
aliquota abitazione principale | 5,50%0 | 144,00 | |||||
immobile dato in uso gratuito a parenti fino 1° grado - solo se residenti nell'immobile con contratto registrato | 5,50%0 | 144,00 | |||||
immobile posseduto da anziani, disabili residenti in istituti di ricovero non locati | 5,50% | 144,00 | |||||
immobile posseduto da inabili 100% - a condizione che: 1) l'inabilita risulti da idoneo certficato 2) sia stata data comunicazione all'ufficio tributi entro il 30 giugno di ogni anno | RIDUZIONE IMPOSTA 50% | ||||||
immobile posseduto da contribuente nel cui nucleo famigliare e presente un soggetto inabile 100% - a condizione che: 1) l'inabilita risulti da idoneo certficato 2) sia stata data comunicazione all'ufficio tributi entro il 30 giugno di ogni anno | RIDUZIONE IMPOSTA 50% | ||||||
NB la riduzione del 50% si applica all'imposta escludendo eventuali detrazioni es: IMPOSTA CALCOLATA X 50%(RIDUZIONE) =IMPOSTA RIDOTTA - DETRAZIONE AB. PRINCIPALE = IMPOSTA DOVUTA; si applica al primo immobile posseduto ad uso abitativo | |||||||