COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 08/03/2008

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

(OMISSIS)

 

DELIBERA

 

1.      di determinare, per i motivi esposti in premessa, al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente ed il mantenimento dell’attuale livello dei servizi, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2008 come segue:

      aliquota ordinaria del 5,5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili, ad eccezione di:

 

1)       abitazioni principali con equiparazioni e pertinenze;

2)       terreni agricoli;

3)       aree fabbricabili.

 

- aliquota differenziata del 4,4 per mille per le abitazioni principali, comprese le equiparazioni indicate nell’art. 7 del vigente Regolamento per l’Applicazione dell’ICI, e le relative pertinenze indicate nell’art. 6 del vigente Regolamento per l’Applicazione dell’ICI;

 

- aliquota differenziata del 6,0 per mille per i terreni agricoli ed le aree fabbricabili;

 

2.      di stabilire, per l’anno 2008, la detrazione ordinaria per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 104,00 (centoquattroeuroezerocentesimi), con le equiparazioni e modalità indicate nell’art. 7 del vigente Regolamento per l’Applicazione dell’I.C.I.;

 

3.      di stabilire, per l’anno 2008, una maggiore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 100,00 (centoeuroezerocentesimi), e così per una detrazione complessiva di € 204,00 (duecentoquattroeuroezerocentesimi) se nel nucleo familiare del possessore sono presenti almeno numero 3 (tre) componenti minorenni, in conformità e con le modalità stabilite nel comma 2 dell’art. 1 ter del vigente Regolamento per l’Applicazione dell’I.C.I.;

 

4.      di dare atto che oltre alle detrazioni di cui al precedente punto 3, spetta la nuova detrazione statale pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di € 200,00, a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie da A/2 ad A/7, come previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall’articolo 1 comma  5 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;

(OMISSIS)