PER L'ANNO CORRENTE (2011) SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Delibera del Consiglio Comunale n. 3/2009

 

…….omissis

 

DELIBERA

 

1)        Di determinare per l’anno 2009, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli immobili come segue:

 

     TIPOLOGIA                                                                                                           ALIQUOTA

 

·       aliquota ordinaria ...................................................................................................       6,5 per mille

·       abitazioni principali e relative pertinenze in categoria A1, A8, A9 ancora soggette

          ad ICI...................................................................................................................       5,0 per mille

·       abitazioni locate (con regolare contratto di affitto) utilizzate come abitazione principale ..       5,0 per mille

·       abitazioni non locate ...............................................................................................       6,5 per mille

·       immobili diversi dalle abitazioni.................................................................................       6,5 per mille

 

2)        Di considerare, ai sensi dell’art. 3 comma 56 della Legge 662/96, direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.

 

3)        Di stabilire, ai sensi dell’art. 2 del vigente regolamento ICI nel numero massimo di 2 (due) le unità immobiliari adibite a pertinenza dell’abitazione principale da considerare parte integrante della stessa con conseguente esclusione dall’Imposta, purchè la superficie complessiva delle stesse non superi mq. 200 (catastali). A tal fine sono considerate pertinenze ai sensi del vigente regolamento comunale: “le unità immobiliari quali ad esempio garage, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito classificate o classificabili in categoria catastale C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, ma comunque ubicate nelle immediate vicinanze, purchè non locate”..

 

4)        Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 168 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) nella misura di € 5,00 l’importo fino a concorrenza del quale i versamenti dell’I.C.I., riferiti all’intera annualità, non sono dovuti.

"omissis"