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DELIBERA

 

1) Di determinare per l’anno 2008, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni relative all’Imposta Comunale sugli immobili come segue:

a) TIPOLOGIA ALIQUOTA

  1. la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è confermata in € 103,29;
  2. La detrazione è aumentata a € 154,94 nei seguenti casi:

- nucleo familiare di 1 persona: reddito non superiore ad una pensione minima erogata dall’INPS integrata ai sensi della L. 448/2001

- nucleo familiare di 2 o più persone: reddito non superiore a due pensioni minime erogate dall’INPS integrate ai sensi della L. 448/2001

a condizione, in entrambi i casi che l’unità immobiliare (comprese le pertinenze dell’abitazione principale) deve costituire l’unica proprietà del nucleo familiare nel corso dell’anno di imposizione, ovvero l’unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione, escluso l’eventuale possesso di terreni agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati

  1. La detrazione è aumentata a € 206,58 per ogni figlio nato o in adozione a partire dal 1° gennaio 2008 nei confronti del soggetto passivo del tributo a valere per la sola annualità d’imposta successiva alla nascita o adozione del figlio.
  2. ai sensi dell’art. 3 comma 56 della Legge 662/96, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.
  3. Di stabilire, ai sensi dell’art. 2 del vigente regolamento ICI nel numero massimo di 2 (due) le unità immobiliari adibite a pertinenza dell’abitazione principale da considerare parte integrante della stessa con conseguente applicazione dell’aliquota per essa prevista, purchè la superficie complessiva delle stesse non superi mq. 200 (catastali). A tal fine sono considerate pertinenze ai sensi del vigente regolamento comunale: "le unità immobiliari quali ad esempio garage, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito classificate o classificabili in categoria catastale C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, ma comunque ubicate nelle immediate vicinanze, purchè non locate"..

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