Il Comune di Carceri, con deliberazione di G.C. in data 02.03.05, n.
- aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
- aliquota per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale comprese le pertinenze: 5,0 per mille;
- aliquota per seconda casa e terreni edificabili: 7,0 per mille.
- detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: Euro 104,00;
- elevazione a € 250,00 per le seguenti situazioni di grave disagio economico e sociale:
a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti assistiti dal Comune in via continuativa;
b) abitazione principale di proprietà dei nuclei familiari il cui reddito complessivo, risultante dalla dichiarazione dei redditi (CUD, modello Unico, modello 730), riferito all'anno 2004, rientri nella tabella seguente:
- n. 1 componente . . . . . . . €. 10.920,00
- n. 2 componenti. . . . . . . . . €. 13.030,00
- n. 3 componenti. . . . . . . . . €. 15.680,00
- n. 4 componenti . . . . . …. € 17.730,00
- n. 5 componenti. . . .. . . . .. . € 19.800,00
c) abitazione principale di nuclei familiari che hanno presenza di invalidi per i quali sia stata accertata, con certificato rilasciato dall'ente pubblico competente, una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, e il cui reddito complessivo, risultante dalla dichiarazione dei redditi (CUD, modello Unico, modello 730), riferito all'anno 2004, rientri nella tabella seguente:
- n. 1 componente . . . . . . … €. 21.840,00
- n. 2 componenti. . . . . . . .. . €. 26.060,00
- n. 3 componenti. . . . . . .. . . €. 31.360,00
- n. 4 componenti . . . … . . . € 35.460,00
- n. 5 componenti. . . … . . . . . € 39.600,00
Con deliberazione C.C. n. 18 del 30.03.05, e’ stata disposta l’equiparazione all’abitazione principale dell’abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il terzo grado e affini entro il primo, che vi dimorino abitualmente. La disposizione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.