IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il capo I del D.Lgs 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni, che ha istituito dall’anno 1993 l’Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;

 

ATTESO che, in base all’art. 6 del D.Lgs 504/92 l’aliquota viene stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo;

 

VISTO l’art. 1 comma 156 della Legge 296/06 che all’art. 6 del sopraccitato D.Lsg. 504/92 sostituisce la parola “Comune” con “Consiglio Comunale”;

 

VISTA la possibilità di approvare tale delibera contestualmente al Bilancio di previsione annuale 2008 ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge 296/06;

 

VISTO l’art. 20 “Determinazione delle aliquote” del Regolamento I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 12.03.1999 e successive modificazioni;

 

RITENUTO di avvalersi della possibilità di diversificare l’aliquota come stabilito dall’art. 3, comma 53, della Legge 23.12.1996, n. 662, stabilendo l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili come di seguito specificato:

1) determinare nella misura del 5,25 (cinque virgola venticinque per mille) l’aliquota ordinaria che sarà applicata per l’Imposta Comunale sugli Immobili diversi da quelli indicati al seguente punto 2);

2) determinare nella misura del 6 (sei per mille) l’aliquota che sarà applicata sugli alloggi non locati ed inutilizzati, cioè non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto di affitto; la condizione di “alloggi non locati” è tale quando risultano trascorsi due anni dall’ultima locazione;

 

CONSIDERATO quanto su esposto si prevede, per l’anno 2008, un gettito complessivo pari ad

 € 450.000,00;

 

VISTA la Legge 662/96, art. 3, comma 55, punto3, in base al quale il Consiglio Comunale stabilisce le detrazioni e le eventuali maggiori riduzioni di imposta;

 

RITENUTO di stabilire per l’anno 2008 in € 103.30 (centotre/30) la detrazione dell’imposta I.C.I per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

VISTO l’art. 24, comma 4, del citato regolamento I.C.I. (approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.02.2000), ove è prevista la facoltà di aumentare la detrazione per l’unità immobiliare adibita a prima abitazione a determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico sociale e che successivamente con delibera del C.C. n. 10 del 13.01.2007 è stato individuato che detta ulteriore detrazione viene applicata a coloro che presentano all’interno del proprio nucleo familiare particolare situazioni di handicap certificate a mezzo ULSS;

 

RITENUTO di stabilire da detrazione di cui sopra per l’anno 2008 in € 258.23 (duecentocinquantotto/23);

 

TUTTO ciò esposto;

 

RITENUTO di procedere a quanto sopra;

 

Udita la relazione del Sindaco,

 

ACQUISITI i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione;

 

Con voti favorevoli n. 12,        contrari nessuno,          astenuti n. 3 (Ferro, Pittarello, Masiero),

 

espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti ed accertati come per legge

 

DELIBERA

 

1) Di stabilire nella misura del 5,25 (cinque virgola venticinque per mille) l’aliquota ordinaria per l’anno 2008 che sarà applicata per l’Imposta Comunale sugli Immobili, relativa agli immobili diversi da quelli indicati al seguente punto 2);

 

2) Di stabilire nella misura del 6 (sei per mille) l’aliquota che sarà applicata per l’anno 2008 sugli alloggi non locati ed inutilizzati, cioè non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto di affitto; la condizione di “alloggi non locati” è tale quando risultino trascorsi due anni dall’ultima locazione;

 

3) Di stabilire per l’anno 2008 in € 103.30 (centotre/30) la detrazione dell’imposta I.C.I per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

4)Di stabilire per l’anno 2008 in € 258.23 (duecentocinquantotto/23) la detrazione per l’unità immobiliare adibita a prima abitazione per coloro che presentano all’interno del proprio nucleo familiare particolare situazioni di handicap certificate a mezzo ULSS;

 

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

 

Con voti favorevoli n. 12,        contrari nessuno,          astenuti n. 3 (Ferro, Pittarello, Masiero);

 

DELIBERA

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.