COMUNE DI AGNA
P R O V I N C I A D I P A D O V A
C . F . 8 0 0 0 8 7 7 0 2 8 3 P . I V A 0 1 4 6 6 2 2 0 2 8 0
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UFFICIO ICI 348 7200718FAX 0495381179
ALIQUOTE ICI ANNO 2008
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 30/11/2007
Per l’anno
2008 il COMUNE DI AGNA ha deliberato le seguenti aliquote:ALIQUOTA ORDINARIA 5,65 ‰
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 5,65 ‰
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ORDINARIA
(1) € 103,29DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE DI FAMIGLIE
CON PRESENZA DI PORTATORI DI HANDICAP
(2) € 200,00(1)
La medesima detrazione si applica anche:
- per le abitazioni dei custodi così come definite dal Contratto nazionale di lavoro per la
categoria e richiamate dall’art. 659 del codice di procedura civile;
- per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari, ai sensi della legge 662/96;
- per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che
acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultano locate, ai sensi della legge 662/96;
- per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito ad un familiare fino al primo
grado.
(2)
Tale agevolazione è prevista per i proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale e relativepertinenze che contino in famiglia la presenza di un familiare con problemi di handicap. Si considerano
tali i familiari con handicap presentante connotazione di gravità del 100% certificato dal Servizio
Sanitario Nazionale.
Si ricorda inoltre che possono essere considerate pertinenze di abitazione principale solo gli immobili
stabilmente destinati a servizio dell’abitazione principale classificati al N.C.E.U. in categoria C06.
Versamento sul seguente conto corrente postale:nr.:
88644943intestato a :
EQUITALIA POLIS S.P.A. AGNA-PD-ICIIl presente conto corrente postale è utilizzabile SOLAMENTE per il pagamento dell'ICI Ordinaria.
Non è utilizzabile per il pagamento dell'ICI Violazioni.
DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE ICI ANNO 2008
La nuova normativa in materia di ICI non prevede più l’obbligo di dichiarazione delle variazioni
intervenute nel corso dell’anno 2007 relativamente ai passaggi di proprietà, successioni e donazioni,
mentre rimane invariato l’obbligo di dichiarazione per le variazioni dovute ad altro motivo (ad
esempio, il cambio di destinazione d’uso da fabbricato generico ad abitazione principale).
Per tali ultime casistiche la dichiarazione va presentata su apposito modello ministeriale entro il
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti nel 2007.
In ogni caso, è gradita comunque, la presentazione della dichiarazione di variazione anche ove non vi
sia più l’obbligo di legge.
NOVITA’ 2008
Nuova detrazione per abitazione principale
La legge Finanziaria per il 2008 ha introdotto una ulteriore detrazione, in aggiunta a quella di €
103,29 già applicata dal Comune di Agna, a favore delle abitazioni principali ma non di quelle
"assimilate", cioè concesse in uso gratuito a genitori, o figli. Questa nuova detrazione però non è
pari ad un importo fisso ma si ricava calcolando l'1,33 per mille del valore imponibile dell'abitazione
e delle relative pertinenze (il valore imponibile è pari alla rendita catastale aumentata del 5 per
cento e moltiplicata per cento).
Come funziona la nuova detrazione:
• spetta per l'unità immobiliare nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica;
• è concessa alle abitazioni comprese nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e alle relative
pertinenze che possono essere esclusivamente di categoria C/6;
• in caso di più comproprietari dell’immobile, va ripartita in parti uguali tra quelli che vi
risiedono e non in proporzione alla quota di possesso;
• spetta fino a un massimo di € 200,00. Se dal calcolo dell'1,33 per mille si ottiene un importo
superiore a 200 euro, la detrazione sarà pari a 200 euro;
• spetta, ovviamente, in proporzione ai mesi di possesso e, se inferiori, ai mesi in cui il
contribuente vi ha mantenuto la residenza anagrafica.