ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI MONSELICE - PROVINCIA DI PADOVA - IN MATERIA DI ALIQUOTE ICI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2006
DELIBERA
da applicare alle unità immobiliari che non rientrano fra i casi previsti nei successivi punti b) e c), incluse le aree fabbricabili;
"Va applicata alle persone fisiche soggetti passivi, ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE; agli assegnatari degli alloggi dell’azienda territoriale edilizia residenziale, ai soggetti passivi anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero o sanitari, per L’ABITAZIONE PRINCIPALE (1^ casa), purchè non locata e comunque non abitata; alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (es.: genitori-figli e viceversa). L’aliquota ridotta va applicata ad una soltanto di ciascuna delle pertinenze classificabili catastalmente in categorie C/6-C/7-C/2 quali: garage, box, posto auto, soffitta, cantina, magazzini e locali di deposito"; per una maggiore chiarezza si riporta lo stralcio del regolamento vigente relativo alle fattispecie equiparabili all’abitazione principale:
"L’art. 13 del vigente Regolamento Comunale Sugli Immobili così dispone: "…..ai fini dell’aliquota ridotta e/o della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale, come intesa dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:
A tali abitazioni è applicata l’aliquota e la detrazione prevista per le abitazioni principali previa presentazione ogni anno, di apposita autocertificazione sulla base del modello predisposto dall’ufficio tributi dell’Ente.
2.Ai sensi dell’art. 59, comma 1), lettera d) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono considerate pertinenze le unità immobiliare destinate a garage, box, posti macchine, soffitte, magazzini e locali di deposito, classificati o classificabili in categorie C/2, C/6, C/7, e in stato di non locazione.
Le agevolazioni previste per la prima abitazione si applicano ad una soltanto di ciascuna delle pertinenze descritte e alle condizioni che siano effettivamente e in modo permanente al servizio della medesima abitazione, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato.
Resta fermo in tal caso che la detrazione per l’abitazione principale spetta una sola volta e viene portata in diminuzione dal totale dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le pertinenze.
Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, quale ad esempio l’obbligo di dichiarazione e versamento, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso decreto legislativo".
da applicare alle unità immobiliari sfitte.
2) di stabilire per l’anno 2006 le seguenti detrazioni dell’imposta:
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per la determinazione dei limiti di reddito si dovrà far riferimento ai sotto indicati parametri: "- di possedere, al 1/1/2006, almeno uno dei requisiti indicati al punto A, nel rispetto delle condizioni di cui al punto B. Punto A nucleo familiare:
Punto B condizioni di reddito del nucleo familiare:
per la determinazione dei limiti di reddito si dovrà far riferimento ai sotto indicati parametri: Parte A – Nucleo familiare
Parte B – Condizione di reddito del nucleo familiare Il reddito del nucleo familiare non deve superare il reddito determinato dal valore della pensione minima INPS riferito all’anno 2006 secondo la seguente tabella:
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(valida sia per la maggiore e ulteriore detrazione)
Le situazioni di reddito sono riferite all’anno 2005.
La maggiore detrazione spettante di € 186,00 e l’ulteriore detrazione di € 258,00 non è cumulabile ma da dividere, in parti uguali, tra i possessori l’unità immobiliare abitativa – abitazione principale e sue pertinenze.