PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Deliberazione di C.C. n. 5 del 20.01.2009

 

Oggetto: Approvazione Aliquote e Detrazioni I.C.I. anno 2009

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

(OMISSIS)

 

DELIBERA

 

1)      Di stabilire che per l’anno 2009 l’imposta comunale sugli immobili sarà applicata in questo Comune nelle seguenti misure:

 

Aliquota ordinaria del 7 per mille;

 

Aliquota differenziata dell’1 per mille da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite dall’accordo territoriale per la Città di Abano Terme sottoscritto nell’anno 2005;

 

Aliquota differenziata del 5 per mille da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite dall’accordo territoriale per la Città di Abano Terme sottoscritto nell’anno 2000;

 

Aliquota differenziata del 9 per mille da applicarsi alle abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

Aliquota differenziata del 3,5 per mille  da applicarsi alle abitazioni per le quali, nel corso dell’anno 2009, saranno installati impianti a fonte rinnovabile  per  la  produzione  di  energia elettrica o termica per uso domestico  limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di tre  anni  per  gli impianti termici solari  cinque anni per tutte le  altre  tipologie  di fonti rinnovabili. L’aliquota sarà applicabile con le modalità definite da apposito Regolamento disciplinante l’installazione degli impianti a fonte rinnovabile  per  la  produzione  di  energia elettrica o termica per uso domestico;

 

Aliquota differenziata del 5,8 per mille  da applicarsi a favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di Abano Terme per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 direttamente adibite a loro abitazione principale;

 

2)      di fissare in € 104,00 la detrazione per abitazione principale;

3)      di elevare ad € 258,00 la detrazione  per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da nuclei familiari nei quali sia presente una persona con invalidità accertata di almeno l’80% o una  persona che risulti nelle condizioni di mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alla 1^ categoria (D.P.R. 915/78,  Legge 474/58), purché il reddito complessivo lordo del nucleo familiare ai fini IRPEF per l’anno precedente, sia pari o inferiore a € 36.152,00 (nella determinazione del reddito complessivo va escluso quello tassabile relativo all’abitazione principale e le sue pertinenze ed escludendo l’indennità di accompagnamento). Il contribuente per avvalersi di tale maggiore detrazione dovrà presentare la relativa dichiarazione sostitutiva entro il termine fissato per il versamento del saldo dell’imposta, pena la decadenza del beneficio, allegando copia del verbale di accertamento dell’invalidità rilasciato dalla Commissione medica competente. Si precisa che per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè quella risultante nello stato di famiglia e che,  al fine dell’applicazione di questa maggiore detrazione, si considera la situazione anagrafica al 1° gennaio 2009.

 

4)      Di stimare il gettito complessivo dell’imposta, per i motivi meglio illustrati in premessa, in € 5.800.000,00, iscritto all’apposito capitolo di entrata del bilancio 2009;

 

5)      Di dare al seguente atto l’immediata esecutività, con separata successiva favorevole unanime votazione.