ESTRATTO DELIBERA n.188 del 30/12/2004
Oggetto: Conferma aliquote ICI anno 2005 e disposizioni in tema di detrazioni.
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.03.1999, esecutiva, venivano determinate le aliquote ICI per l'anno 1999 e relative detrazioni;
VISTO che con delibera G.C. n. 4 del 25.02.2000 venivano confermate le aliquote con variazione della detrazione della casa data in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado;
VISTO che con delibera C.C. n. 8 del 30.01.2001 venivano confermate per il 2001 le tariffe suddette;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.10 del 29.01.2002 con la quale venivano confermate ulteriormente la aliquote I.C.I. per l'anno 2002, così come con delibera G.C. n. 32 del 25.02.2003;
CONSIDERATO che si ritiene di non modificare le aliquote e le detrazioni, dando atto di quanto approvato dalla deliberazione di G.C. n. 16 del 30.01.2004;
RITENUTO opportuno confermare ai nuclei familiari che hanno al loro interno la presenza di invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 75% una maggiore detrazione relativa esclusivamente all’abitazione principale, così come previsto dall’art.8, comma 3, del D.Lgs.504/92
RITENUTO altresì opportuno confermare ai contribuenti titolari di abitazioni che, con apposita convenzione, mettono le stesse a disposizione del Comune per finalità socio-assistenziali una detrazione, per singolo immobile, pari a €.130,00;
VISTO il Decreto Legislativo 504/92, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente regolamento comunale relativo all’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTA la Legge n.350 del 24/12/2003;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, "Testo unico delle Leggi sull'ordinarnento degli Enti Locali" secondo il quale è di competenza del Consiglio Comunale "l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote" (art. 42, comma 2, lett. f), mentre rientra nella competenza della Giunta Comunale la determinazione delle stesse in quanto "atti non riservati dalla legge al Consiglio" (art. 48, comma 2);
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, favorevoli, apposti alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Con voti unanimi legalmente espressi;
1) di confermare per l'anno 2005 le aliquote e le detrazioni di cui alla delibera C.C. n. 11 dei 30.03.1999, le variazioni di cui alla delibera C.C. n. 4 del 25.02.2000, nonchè della delibera G.C. n. 8 dei 30.01.2001 e di G.C. n. 10 del 29.12.2002 della delibera n.32 del 25/02/2003 nonché delibera G.C. n. 32 del 25.02.2003 e che pertanto sono:
a) 7 per mille per tutte le aree edificabili previste dal P.R.G. e per le case sfitte;
b) 5,5 per mille per tutti i rimanenti immobili soggetti a ICI (aliquota ordinaria);
2) La detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale è di €.130,00=, dando atto che "Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado (1° grado: genitori e figli – 2° grado: nonni e nipoti)"(art.8,c.4, Regolamento Comunale I.C.I.).I contribuenti che vorranno usufruire di tale agevolazione dovranno presentare apposita autocertificazione attestante l’uso gratuito dell’immobile. Il Comune di Due Carrare provvederà inoltre a mettere a disposizione dei cittadini un apposito modello per facilitare tale certificazione. La detrazione sarà comunque rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale ed avrà inizio con la presentazione della certificazione di cui sopra ed avrà validità fino al cessare e/o al modificarsi delle condizioni dichiarate nell’autocertificazione. Il contribuente avrà l’obbligo di comunicare con analoga autocertificazione il cessare delle condizioni che hanno portato al sorgere del diritto all’agevolazione di cui sopra;
3) I nuclei familiari che hanno al proprio interno la presenza di invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 75 % hanno diritto ad una detrazione per l’abitazione principale pari a €.200,00. I contribuenti aventi diritto alla maggiore detrazione di cui al presente articolo dovranno presentare apposita dichiarazione con allegato copia del certificato rilasciato dalla apposita Commissione Sanitaria. Il Comune di Due Carrare provvederà inoltre a mettere a disposizione dei cittadini un apposito modello per facilitare tale certificazione. La detrazione sarà comunque rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale ed avrà inizio con la presentazione della certificazione di cui sopra ed avrà validità fino al cessare e/o al modificarsi delle condizioni dichiarate nell’autocertificazione. Il contribuente avrà l’obbligo di comunicare con analoga autocertificazione il cessare delle condizioni che hanno portato al sorgere del diritto all’agevolazione di cui sopra;
4) I titolari di abitazioni che, con apposito contratto di locazione, mettono le stesse a disposizione del Comune di Due Carrare, il quale le destinerà a favore di categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, hanno diritto, per tali abitazioni, ad una detrazione pari a €.130,00. Il contribuente che vorrà usufruire di tale detrazione dovrà presentare apposita dichiarazione: il Comune di Due Carrare provvederà inoltre a mettere a disposizione dei cittadini un apposito modello per facilitare tale certificazione. La detrazione sarà comunque rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ed avrà termine allo scadere del contratto con il Comune di Due Carrare e della diversa destinazione d’uso.
Successivamente con separata unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.