Estratto della deliberazione di Giunta Comunale  n.13 del 02.02.2005,  adottata dal Comune di Limena (prov. di Padova) in materia di  ICI per l’anno d’imposta 2005.

 

 

“Omissis”

DELIBERA

 

1)       di approvare con decorrenza 01.01.2005 e per l'anno 2005 le aliquote, le detrazioni e le riduzioni ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) come indicate negli allegati 1 e 2  che sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

2)       di dare atto che sarà provveduto alla pubblicazione della presente deliberazione, a norma dell’articolo 1 del D.Lgs.  n. 30.12.1999 n. 506;

3)       di incaricare l’ufficio tributi e dare la massima pubblicità del presente atto in tutte le forme divulgative possibili, internet compresa.

 

Allegato n.1 alla deliberazione della Giunta Comunale n.  13    del  02.02.2005

 

Tipologie immobili

 

aliquotE

 

detrazione ORDINARIA

 

DETRAZIONE PER SITUAZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA

(3)

 

DETRAZione

FAM. CoN MINORI DISABILI O ADULTI INVALIDI DAL 75% AL 100%

 

DETRAZIONE PERSONA ASSISITITA IN VIA CONTINUATIVA DAL COMUNE.

 

riduzione d’imposta

a)               Abitazione principale comprese le pertinenze:

 

-          Del soggetto passivo;

4

(per mille)

103, 30

  206,59

  258,23

 

-          Utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

4

(per mille)

 

  103, 30

 

 

  206,59

 

 

  258,23

 

 

 

 

-          regolarmente assegnata da Istituto Autonomo per le case popolari;

4

(per mille)

        103, 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          concessa in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado ed al coniuge (1),

4

(per mille)

  103, 30

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

-          di anziani ricoverati in istituti (art. 3, comma 56 della Legge 662/96);

4

(per mille)

103,30

206,59

 

 

-          di nuclei familiari con minori  disabili o adulti invalidi dal       75%  al 100%

4

(per mille)

 

 

258,23

 

-          immobile acquisito come prima casa (DPR 622/72 n.21 tabella A, parte II e DPR 131/1983 nota II bis lettera C, art.1 della tariffa, p.1°)

4

(per mille)

103,30

dalla data di residenza anagrafica.

L’iscrizione in anagrafe deve avvenire  entro 18 (diciotto) mesi dalla data di acquisto

 

 

 

b)                   abitazione concessa in affitto;

 

-          affitti normali

 

6

  (per mille)

 

 

 

 

 

-          abitazione concessa in affitto     “concordato” a norma       dell’articolo 2 della Legge 09.12.1998 n.431 (esclusi i nuovi contratti) (4);

 

 

         2

(per mille)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          abitazione concessa in affitto all’Amministraz. Comunale ai sensi dell’art.1, comma 3° della Legge 09.12.1998 n.431 e dell’art.4, comma 3° del vigente regolamento ICI (5);

0

(per mille)

 

 

 

 

c)            immobili diversi da

             abitazioni:

-          terreni agricoli;

-          aree edificabili

-          gruppi A/10, B, C (esclusi i C/6 garage/s  e C/2 pertinenze dell’abitazione principale) e D

7

(per mille)

 

 

 

 

d)             alloggi: (2)

 

-          non locati

6.5

(per mille)

 

 

 

 

-          tenuti a disposizione (con dichiarazione scritta)

5.5

(per mille)

 

 

 

 

e)              abitazione inagibile o

                inabitabile (con apposita

                autodichiarazione)

5.5

(per mille)

 

 

 

50

(per cento)

f)                immobili di enti senza

                scopo  di lucro

5.5

(per mille)

 

 

 

 

 

Aliquota ordinaria 5.5 (per mille)

Da applicare  in tutte le situazioni non previste nei precedenti punti.

 

 

 

 

 

 

Note:

(1)  Per poter usufruire di questa aliquota e della detrazione, il soggetto passivo deve presentare

       apposita dichiarazione su modello fornito dall’ufficio tributi entro il 31.12.2005.  In caso di 

       mancata presentazione entro il termine previsto, sarà recuperata la maggiore somma detratta

       aumentata degli interessi di legge. Tale dichiarazione dovrà essere ripresentata solo in caso di

       modificazione del rapporto di comodato;

(2)   Per alloggio non locato si intende un’abitazione, seppur idonea all’uso, sottratta volontariamente alla locazione  mentre per alloggio tenuto a disposizione si intende quello posseduto come residenza secondaria o residenza saltuaria o da adibire ad abitazione di figli;

(3)   Per usufruire della maggiore “detrazione per situazione economica complessiva” il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione  utilizzando il modello fornito dall’Ufficio Tributi, entro il  31.12.2005. In caso di mancata presentazione entro detta data, l’ufficio provvederà al recupero della maggiore imposta detratta, maggiorata degli interessi di legge.

(4)   Questa aliquota è applicabile esclusivamente ai contratti stipulati in vigenza della Legge 09.12.1998 n. 431 art. 2 e legalmente prorogati.

Per poter usufruire di questa agevolazione il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione su modello fornito dall’Ufficio Tributi entro il  31.12.2005.

 

“Omissis”