DELIBERA
1) di approvare come segue, per l'anno 2008 le aliquote I.C.I. nella misura differenziata in relazione alla diversa tipologia di immobili:
Abitazione principale: aliquota del 4,9 per mille.
- la medesima aliquota si applica anche per le pertinenze dell’abitazione principale, classificate nella categoria catastale C/6, fino ad un massimo di due.
- la medesima aliquota si applica alle abitazioni (e alle pertinenze in categoria C/6, fino ad un massimo di due) date in uso gratuito a parenti entro il I° grado in linea retta (genitori o figli) purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica e, qualora possibile, dalla intestazione delle utenze domestiche. Nel caso in cui l'abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprietà, l’applicazione dell’aliquota agevolata spetta solo ai contitolari per i quali sussiste il vincolo di parentela di cui sopra.
- la medesima aliquota si applica alle abitazioni (e alle pertinenze in categoria C/6, fino ad un massimo di due) possedute da anziani e disabili che abbiano trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.
Alloggi non locati o sfitti DA ALMENO 2 ANNI: aliquota del 9 per mille.
Si considerano tali gli alloggi non utilizzati da almeno due anni precedenti l’anno d’imposta né come abitazione principale o secondaria, né dati in locazione, in comodato o in uso a terzi.
Altri immobili, comprese le aree fabbricabili: aliquota ordinaria del 7 per mille.
IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE CON CONTRATTO A CANONE CONCERTATO (Ex art. 2, comma 3, della L. 431/98): aliquota 2 per mille.
L’aliquota, così come previsto dalla delibera di G.C. n. 70 del 17.12.1999, potrà essere applicata unicamente per il periodo di validità del contratto, copia del quale dovrà essere trasmessa all’ufficio tributi del Comune per opportuna conoscenza.
2) di confermare, con le specificazioni richiamate in premessa, per l’anno 2008 le seguenti detrazioni d'imposta I.C.I.:
Detrazione totale dell'imposta per gli immobili dati in concessione al Comune e locati con canone concertato a famiglie di sfrattati e bisognosi ai sensi della Legge 431/98, per tutta la durata del contratto, debitamente registrato;
Detrazione ordinaria pari a € 130,00 sull'imposta dovuta per abitazione principale e pertinenze (Cat. C/6 fino ad un massimo di due).
La detrazione ordinaria spetta anche per le abitazioni (e le pertinenze in categoria C/6, fino ad un massimo di due) date in uso gratuito a parenti entro il I° grado in linea retta (genitori o figli); nonché per le abitazioni (e le pertinenze in categoria C/6, fino ad un massimo di due) possedute da anziani e disabili che abbiano trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.
MAGGIORE DETRAZIONE
Pari a € 180,00 applicata sull'abitazione principale e pertinenze in relazione alle situazioni di seguito individuate:
a) nuclei familiari con tre o più figli minorenni alla data del 31.12.2007 e con un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF del nucleo familiare (ottenuto sommando i redditi dei singoli componenti conviventi della famiglia) non superiore a:
- € 34.000 se composta da quattro persone (un adulto e tre minori);
- € 41.500 se composta da cinque persone;
- € 49.000 se composta da sei persone;
- € 7.500 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
b) Soggetti di età pari o superiore a 70 anni, unici componenti del nucleo familiare alla data del 31/12/2007 con un reddito lordo ai fini IRPEF complessivo non superiore a
€ 14.500,00.
c) Possessore (ai fini ICI) di edificio di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione che abbia ottenuto l’attestazione di qualificazione energetica, di cui al d.lgs. 192/2005 così come successivamente integrato e modificato. In attesa dell’approvazione dei decreti attuativi, l’Amministrazione Comunale riconoscerà la detrazione, qualora l’edificio abbia ottenuto una attestazione di qualificazione energetica almeno in classe B (50KWH/mq anno), o migliore, rilasciata da professionista abilitato e accreditato come da deliberazione di G.C. N. 109 del 11 LUGLIO 2007.
Pari a € 258,23 applicata sull'abitazione principale e pertinenze in relazione alle situazioni di seguito individuate:
a) Soggetti assistiti economicamente in via continuativa dal Comune;
b) Soggetti il cui nucleo familiare disponga di un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF, non superiore a:
- € 12.000 se composta da una sola persona;
- € 16.000 se composta da due persone;
- € 20.000 se composta da tre persone;
- € 24.000 se composta da quattro persone;
- per ogni unità aggiuntiva il reddito va aumentato di € 4.000;
c) Possessore di immobile, di età non superiore a 34 anni (al 31.12.2007), coniugato nel 2008, con un reddito lordo ai fini IRPEF complessivo, prodotto dai componenti il nucleo familiare nell'anno 2007, non superiore a € 27.000,00.
d) Possessore di immobile che al 31.12.2007 abbia nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap (Legge 104/92), o di invalidità, certificato con la percentuale minima pari al 70%, che risulti da adeguata documentazione rilasciata dalla competente Commissione Medica dell'U.L.S.S. o altro Ente.
La detrazione si applica agli immobili iscritti al catasto per le categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e le relative pertinenze classificate in categoria C/6, fino ad un massimo di due.
La maggiore detrazione non spetta se l'unità immobiliare è locata o è concessa in comodato a terzi, anche se parenti;
Dal computo dei redditi rimane esclusa la rendita dell'abitazione principale, così come intesa ai fini IRPEF (redditi di fabbricati);
Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè quella risultante dallo stato di famiglia. Ai fini delle maggiori detrazioni, si considera la situazione anagrafica alla data del 31 dicembre 2007;
La maggiore detrazione spetta fino alla concorrenza dell'imposta dovuta e, in caso di contitolarità, l'eventuale eccedenza non può essere utilizzata dagli altri contitolari non aventi titolo.
I soggetti che intendono beneficiare dell'elevazione a € 180 o a € 258,23 della detrazione ordinaria dovranno presentare comunicazione al Comune entro il termine del 31.12.2008, documentando, anche sotto forma di auto certificazione, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la situazione che dà titolo per ottenere i predetti benefici. Nell'ipotesi sub f) (presenza di portatore di handicap o invalido nel nucleo familiare) la predetta comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi. Se la certificazione attinente l’invalidità viene rilasciata in corso d’anno, la detrazione va applicata dall’anno successivo.
L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni che danno titolo ad ottenere la maggiore detrazione;
3) di confermare la riscossione dell’imposta con le stesse modalità dell’anno 2007, mediante versamento diretto sul c.c. intestato alla Tesoreria Comunale, nonché i valori venali minimi di riferimento ai fini della non attivazione delle procedure di accertamento per le aree edificabili sottoposte a tassazione, come determinati con deliberazione di G.C. n. 389 del 15.12.1999;
4) di inviare per estratto la presente deliberazione per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;