Per l'anno 2008 valgono le aliquote di cui alla determina n. 3 del 23/3/2007
ESTRATTO DELIBERA N. 3 DEL 23.03.2007
OGGETTO: Determinazione in materia di aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili.
IL CONSIGLIO COMUNALE
(……….)
1. Di stabilire le seguenti l'aliquote I.C.I.:
· nella misura del 5 per mille per gli immobili, le aree fabbricabili, i terreni agricoli;
· nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari destinabili ad abitazioni che non risultino utilizzate dal soggetto passivo o da suoi familiari, né concesse in locazione a terzi.
2. Di stabilire le seguenti detrazioni:
I) ordinaria per l'abitazione principale di €uro 105,00;
II) elevata a €uro 210,00 in favore delle categorie di soggetti passivi sotto indicate:
· soggetto passivo assistito economicamente dal Comune in via continuativa ai sensi del regolamento comunale per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale;
· soggetto passivo anziano ultra 60-enne, disabile o portatore di handicap (con un grado di invalidità di cui alle lettere da A) a D) dell’art. 1 della Legge 68/99) che acquisisca la dimora abituale in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente;
· soggetto passivo il cui nucleo familiare anagrafico sia composto anche da uno o più familiari disabili o portatori di handicap, con un grado di invalidità di cui alle lettere da A) a D) dell’art. 1 della Legge 68/1999.
3. di stabilire inoltre che:
- Per usufruire delle detrazioni previste alla voce sub II) è necessario che ricorrano tutte e contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) l'unità immobiliare destinabile ad abitazione, e la relativa pertinenza, deve costituire l’abitazione principale del soggetto passivo ovvero del nucleo familiare anagrafico cui il soggetto appartiene, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 comma 1 e art. 8 comma 2 del D. Lgs. 504/92. E’ fatto salvo il possesso di ulteriori beni soggetti ad imposta I.C.I. per un valore imponibile non superiore a €uro 5.000,00.
a. Sono escluse dal beneficio della maggiore detrazione:
b. le unità immobiliari destinabili ad abitazione iscritte in catasto nelle categorie A/01, A/07, A/08, A/09, A/10;
c. le unità immobiliari destinabili ad abitazione locate o concesse in comodato a terzi , anche se parenti.
2) l’I.S.E. del nucleo familiare anagrafico cui il soggetto passivo appartiene non sia superiore, con riferimento all’anno in corso e a seconda del numero dei componenti, a:
1 €uro 15.000,00
2 €uro 18.000,00
3 €uro 26.000,00
4 e più €uro 33.000,00
- La maggiore detrazione spetta al soggetto passivo fino alla concorrenza dell'imposta dovuta e in relazione alla quota di destinazione della stessa ad abitazione principale, l'eventuale eccedenza non può essere utilizzata dagli altri contitolari;
- Il soggetto passivo che intenda beneficiare della maggiore detrazione di cui sopra dovrà provvedere a pena di decadenza a:
a) presentare, entro il termine per il pagamento del saldo per l’anno d’imposta, apposita richiesta all'Amministrazione Comunale corredata da una dichiarazione nella forma dell'autocertificazione come da modelli prestampati, attestante:
I. la posizione nei riguardi dei diritti goduti sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare;
II. la categoria catastale dell'unità immobiliare;
b) presentare apposita la situazione I.S.E. con riferimento all’anno in corso certificata da soggetto abilitato;
c) indicare l'importo della maggiore detrazione spettante nell'apposito spazio del versamento dell'imposta I.C.I. di conto corrente postale;
- L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per la maggiore detrazione.