PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

 

 

DELIBERA

 

1.      di confermare  l’aliquota ICI per l’anno d’imposta 2008 nella misura base del  5,5 per mille, elevata al 7 per mille  per le abitazioni non locate  e  ridotta  al 5 per mille  per l’abitazione principale  per le motivazioni in premessa esposte e riepilogando:

 

Aliquote per il 2008 

·        Abitazione principale e due  unità di pertinenza (alle ulteriori pertinenze si applica l'aliquota del 5,5 per mille): 5,00 per mille della base imponibile;

·        Garage, posti-auto, soffitte, cantine accatastate autonomamente (che non siano pertinenze dell'abitazione principale): 5,5 per mille della base imponibile;

·        Altri fabbricati: 5,5 per mille della base imponibile;

·        Terreni agricoli: 5,5 per mille della base imponibile;

·        Aree fabbricabili: 5,5 per mille della base imponibile;

·        Abitazione non locate : 7 per mille della base imponibile, abitazioni per le quali non sono registrati contratti di locazione da almeno 1 anno, sono escluse le pertinenze che scontano l’aliquota del 5,5 per mille;

 

2.      di prevedere,  per l’anno d’imposta 2008,   la detrazione sulla  abitazione principale  nella misura di  € 103.29= 

 

 Detrazione per l'abitazione principale
Alla somma dovuta per l'abitazione principale devono essere sottratte Euro 103.29 se il possesso si protrae per 12 mesi, oppure un importo proporzionale ai mesi di possesso.

Se un fabbricato è posseduto da più persone, la detrazione spetta solamente a chi lo utilizza come abitazione principale e la detrazione va divisa in parti uguali tra coloro che vi abitano, indipendentemente dalle quote di possesso.

 

Si considera abitazione principale:

·        la casa nella quale si è residenti;

·        la casa concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli), purchè il parente vi dimori abitualmente (e ciò sia comprovato da residenza anagrafica) e, in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico a godere del beneficio.

Il beneficio della concessione in uso gratuito deve essere dichiarato  dal proprietario mediante autocertificazione  da consegnare all’ufficio tributi  entro la data di scadenza del pagamento del saldo.

La suddetta autocertificazione sarà tenuta valida per tutti gli anni successivi fino a che  non pervengano comunicazioni di variazioni.

 

Ai sensi dell’art. 2 del vigente regolamento ICI vengono stabilite le seguenti :

 

MAGGIORI DETRAZIONI

I cittadini che si trovano in situazioni di particolare disagio economico o sociale hanno diritto a una detrazione di Euro 200    (anziché di Euro 103, 29) sull'abitazione principale, sempre su base annua.

Si considerano cittadini in condizioni di particolare disagio economico e sociale:

 

a) i nuclei familiari i cui componenti abbiano un'età superiore ai 70 anni e un reddito pro-capite lordo ai fini IRPEF per il 2007 inferiore o uguale a € 7.230,40; Il reddito da considerare è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 2007 con esclusione della rendita dell'abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze.

 

b) i nuclei familiari con almeno un soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni: portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92); non vedente (L. 382/70); non udente (L. 381/70); invalido civile con grado di invalidità superiore al 66% (art. 2 della L. 118/71 e successive modificazioni); mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1° alla 5° (D.P.R. 915/78, L. 474/58), la condizione di handicap, cecità, audioleso  deve essere stata riconosciuta dalla competente Commissione medica e la relativa attestazione deve essere allegata alla domanda.

Il reddito familiare da considerare è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 2007 con esclusione della rendita dell'abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze così determinato:

numero componenti nucleo familiare

LIMITE DI REDDITO

1

        12.000,00

2

         21.000,00

3

         27.000,00

4

         34.000,00

5

         42.000,00

Oltre 5 componenti  si deve  aggiungere

         8000  per ogni componente

 

Per aver diritto alle MAGGIORI detrazioni per le abitazioni principali è necessario:

·        risiedere nel territorio del Comune di Villanova di Camposampiero;

·        l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le eventuali pertinenze, deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare  sull’intero territorio nazionale al 1° gennaio 2008 nonchè alla data di presentazione della richiesta oppure l'unica posseduta a titolo di uso, usufrutto o diritto di abitazione; inoltre, il beneficio è limitato alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 (rimangono escluse le categorie A/1, A/6  , A/7, A/8, e A/9).

·        Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè quella risultante nello stato di famiglia al 1/1/2008.

·        I cittadini interessati devono dichiarare negli appositi moduli di richiesta di trovarsi in una delle condizioni che danno diritto ad usufruire delle maggiori detrazioni. I moduli per la dichiarazione si possono trovare presso l’ufficio  Tributi.

·        I moduli compilati devono essere presentati o spediti per posta al COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO  UFFICIO Tributi entro e non oltre da data di scadenza  di  pagamento del SALDO.

 

3.      di comunicare copia della presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del  Ministero delle Finanze;

 

4.      di  pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale, la presente deliberazione;

 

5.    di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del T.U. Enti Locali  (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);