ORIGINALE
Deliberazione N. 18
in data 08-02-05
Prot.
COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2005.
L'anno duemilacinque addi' otto del mese di febbraio nella Residenza Municipale alle ore 18,05, si e' riunita la Giunta.
Eseguito l'appello risultano: |
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
CACCIN LUCIO |
SINDACO |
FATTORE SILVIA |
A |
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VICESINDACO |
CACCIN LUCIO |
P |
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ASSESSORE |
MARTIGNON MARINO |
P |
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ASSESSORE |
MINTO TULLIO |
P |
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ASSESSORE |
CARRARO GIULIANO |
P |
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ASSESSORE |
MARFIA RINA |
A |
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ASSESSORE |
CHECCHIN SANDRO |
P |
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Partecipa alla seduta FOTI DR. PAOLO Segretario.
Il Sig. CACCIN LUCIO nella sua qualita' di VICE SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. |
IL SEGRETARIO COMUNALE
FOTI DR. PAOLO
.................................................. |
- Soggetta invio ai Capigruppo
- Da trasmettere alla Prefettura
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Dichiaro che la presente delibera viene pubblicata all’albo pretorio dal ......17 FEB. 2005.......................... ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Addì ...17/02/2005.................................
IL MESSO COMUNALE
Martignon Paolo |
Dichiaro che la presente delibera è stata pubblicata all’albo pretorio dal ……………………………………………….. per 15 giorni consecutivi.
Addì ………………………..
IL MESSO COMUNALE
Martignon Paolo
|
- ....257......................... Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno :
17/02/2005 |
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Villanova di CSP, ………………………..
IL SEGRETARIO GENERALE
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all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Addì .......17/02/2005.............................
IL SEGRETARIO COMUNALE
FOTI DR. PAOLO |
OGGETTO: Determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il combinato disposto di cui agli artt.42, secondo comma lett.f) e 48, comma secondo, del decreto legislativo n. 267/2000 che prevede in capo alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
RICHIAMATO il decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, avente ad oggetto: "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421";
ATTESO che l’articolo 6 di tale decreto stabilisce che l’aliquota impositiva dell’Imposta Comunale sugli immobili è stabilita con deliberazione di Giunta Comunale adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ogni anno con effetto per l’anno successivo e che l’aliquota stessa deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio ed, infine, che se la deliberazione non è adottata nel termine summenzionato si applica l’aliquota del 4 per mille;
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni:
Consiglio comunale n. 305 del 22/12/1997 con la quale l’aliquota in parola veniva fissata nella misura del 6 per mille relativamente all’anno 1998,
Consiglio Comunale n. 5 del 05/02/1998 riconfermata l’aliquota per l’anno 1998
Consiglio Comunale n. 12 del 08/03/1999 riconfermata per l’anno 1999
Consiglio Comunale n. 12 del 25/02/00 riconfermata per l’anno 2000
Giunta comunale n. 182 del 12/12/00 che fissava le aliquote per l’anno 2001;
Giunta comunale n. 168 del 17/12/2001 che fissava le aliquote per l’anno 2002
Giunta comunale n. 127 del 9/12/2003 che fissava le aliquote per l’anno 2003
Giunta comunale n. 151 del 18/12/2004 che fissava le aliquote per l’anno 2004
ATTESO che, per l’esercizio 2005, si intende confermare l’aliquota ICI al 5,50 per mille come aliquota base, l’aliquota agevolata per l’abitazione principale del 5 per mille, l’aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate, sulla scorta delle sottoriportate considerazioni:
pur nella consapevolezza dell’intensità della pressione fiscale che attualmente grava sui contribuenti, non è possibile agire diversamente in quanto:
- Le entrate dei trasferimenti statali per l’anno 2005 risultano ridotti rispetto al 2004 e 2003;
- Le spese correnti sono aumentate, anche in considerazione che il Comune ha superato la soglia dei 5000 abitanti, pertanto, per assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente sono necessarie ulteriori risorse;
mantenere l’aliquota al 7 per mille per le abitazioni non locate è motivata dal fatto di disincentivare il fenomeno delle "case sfitte" in considerazione della necessità di dare il più possibile risposta alla domanda di abitazioni;
RILEVATO altresì che il bilancio di previsione per l’esercizio 2005 è stato redatto tenendo in considerazione le aliquote ICI indicate nel presente atto;
RITENUTO di confermare le detrazione per l'abitazione principale e le agevolazioni per particolari situazioni di particolare disagio economico - sociale fissate per l’anno 2004;
TUTTO ciò premesso e considerato;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi art. 49 del TUEL;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dallo Statuto;
DELIBERA
- di confermare l’aliquota ICI per l’anno d’imposta 2005 nella misura base del 5,5 per mille, elevata al 7 per mille per le abitazioni non locate e ridotta al 5 per mille per l’abitazione principale per le motivazioni in premessa esposte e riepilogando:
Aliquote per il 2005
- Abitazione principale e una sola unità di pertinenza (alle ulteriori pertinenze si applica l'aliquota del 5,5 per mille)
: 5,00 per mille della base imponibile;
Garage, posti-auto, soffitte, cantine accatastate autonomamente (che non siano pertinenze dell'abitazione principale): 5,5 per mille della base imponibile;
Altri fabbricati: 5,5 per mille della base imponibile;
Terreni agricoli: 5,5 per mille della base imponibile;
Aree fabbricabili: 5,5 per mille della base imponibile;
Abitazione non locate : 7 per mille della base imponibile, abitazioni per le quali non sono registrati contratti di locazione da almeno 1 anno, sono escluse le pertinenze che scontano l’aliquota del 5,5 per mille;
- di prevedere la detrazione sulla prima abitazione nella misura di € 103.29= per l’anno d’imposta 2005;
* Detrazione per l'abitazione principale
Alla somma dovuta per l'abitazione principale devono essere sottratte Euro 103.29 se il possesso si protrae per 12 mesi, oppure un importo proporzionale ai mesi di possesso.
Si considera abitazione principale:
- la casa nella quale si è residenti;
- la casa concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli), purchè il parente vi dimori abitualmente (e ciò sia comprovato da residenza anagrafica) e, in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico a godere del beneficio.
Se un fabbricato è posseduto da più persone, la detrazione spetta solamente a chi lo utilizza come abitazione principale e la detrazione va divisa in parti uguali tra coloro che vi abitano, indipendentemente dalle quote di possesso.
MAGGIORI DETRAZIONI
I cittadini che si trovano in situazioni di particolare disagio economico o sociale hanno diritto a una detrazione di Euro 200 (anziché di Euro 103, 29) sull'abitazione principale, sempre su base annua. Si considerano cittadini in condizioni di particolare disagio economico e sociale:
a) i nuclei familiari i cui componenti abbiano un'età superiore ai 70 anni e un reddito pro capite lordo ai fini IRPEF per il 2004 inferiore o uguale a € 7230,40; Il reddito da considerare è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 2004 con esclusione della rendita dell'abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze.
b) i nuclei familiari con almeno un soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni: portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92); non vedente (L. 382/70); non udente (L. 381/70); invalido civile con grado di invalidità superiore al 66% (art. 2 della L. 118/71 e successive modificazioni); mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1° alla 5° (D.P.R. 915/78, L. 474/58), la condizione di handicap, cecità, audioleso deve essere stata riconosciuta dalla competente Commissione medica e la relativa attestazione deve essere allegata alla domanda.
Il reddito familiare da considerare è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 2004 con esclusione della rendita dell'abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze così determinato:
numero componenti nucleo familiare |
LIMITE DI REDDITO |
1 |
€ 12.000,00 |
2 |
€ 21.000,00 |
3 |
€ 27.000,00 |
4 |
€ 34.000,00 |
5 |
€ 42.000,00 |
Oltre 5 componenti si deve aggiungere |
€ 8000 per ogni componente |
Per aver diritto alle MAGGIORI detrazioni per le abitazioni principali è necessario:
- risiedere nel territorio del Comune di Villanova di Camposampiero;
- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le eventuali pertinenze, deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare sull’intero territorio nazionale al 1° gennaio 2005 nonchè alla data di presentazione della richiesta oppure l'unica posseduta a titolo di uso, usufrutto o diritto di abitazione; inoltre, il beneficio è limitato alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5. (rimangono escluse le categorie A/1, A/6 e A/7)
- Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè quella risultante nello stato di famiglia al 1/1/2005. Ai fini delle maggiori detrazioni, si considera la situazione anagrafica alla data di presentazione della richiesta.
- Nel corso dell'anno è possibile presentare una sola richiesta. Eventuali variazioni successive non verranno considerate ai fini dell'applicazione delle maggiori detrazioni.
- I cittadini interessati devono dichiarare negli appositi moduli di richiesta di trovarsi in una delle condizioni che danno diritto ad usufruire delle maggiori detrazioni. I moduli per la dichiarazione si possono trovare presso l’ufficio Tributi.
- I moduli compilati devono essere presentati o spediti per posta al COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO UFFICIO Tributi entro e non oltre da data di scadenza di pagamento del SALDO.
- di comunicare copia della presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze;
- di pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale, la presente deliberazione;
- di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del T.U. Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
ALTRESI’ DELIBERA
Con separata ed unanime votazione resa in forma palese con le modalità stabilite dallo statuto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito.
VISTA la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere Favorev. in merito alla regolarità tecnica della stessa, ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n..267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BISON MANUELA
VISTA la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere di regolarità contabile favorevole in merito alla stessa , ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n..267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
BISON MANUELA