delibera C.C. n. 5 del 11.01.2010
IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO della propria competenza ai sensi dell’art. 6, comma 1, primo periodo del D.Lgs. n. 504/1992, così come modificato dal comma 156 della L. n. 296 del 27.12.2003 (legge finanziaria per l’anno 2004);
VISTO che l’art. 53, comma sedicesimo, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del citato Decreto Legislativo, così come sostituito dal comma 53, dell’art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, l’aliquota dell’imposta non deve essere superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni principale;
VISTO che l’art. 8, comma terzo, dello stesso Decreto Legislativo da la facoltà, a decorrere dall’anno 1997, all’Ente Locale di stabilire che l’imposta, dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, può essere ridotta fino al 50 per cento, oppure l’importo di € 103,29, quale detrazione per l’abitazione principale, può essere elevato fino a € 258,23, comunque nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
VISTO, ancora, che l’art. 2, comma quarto, della L. n. 431 del 9 dicembre 1998 stabilisce che i Comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni disposte dalla medesima legge;
RICHIAMATO il comma 7 dell’art. 1 della L. 126 del 24 luglio 2008 che dispone la sospensione per gli enti locali di deliberare aumenti di aliquote;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 18 del 18.02.2003, con la quale venivano determinate, per l’anno 2003, le aliquote e la detrazione per l’abitazione principale nonché le aliquote per gli altri tipi di immobili e le delibere di conferma per le annualità successive;
CONSIDERATA l’esigenza di assicurare le risorse necessarie a garantire i servizi consolidati a favore della popolazione e la realizzazione dei programmi previsti per l’esercizio 2008;
RITENUTO, pertanto, di confermare le aliquote così come meglio specificato:
a) 4,5 (quattro e mezzo) per mille l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, possedute a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale, quelle concesse a titolo gratuito a parenti e agli affini di primo grado in linea retta;
b) 5 (cinque) l’aliquota ordinaria
c) 2 (due) per mille l’aliquota per le abitazioni concesse in affitto concordato a norma dell’art. 2, comma terzo, della L. n. 431/1998
d) 1 (uno) per mille l’aliquota per le abitazioni concesse in affitto all’Amministrazione Comunale di Vigodarzere, ai sensi dell’art. 1, comma terzo, della L. n. 431/1998
e) 6 (sei) per mille l’aliquota per le unità abitative concesse in affitto
f) 7 (sette) per mille l’aliquota per le aree edificabili e le abitazioni non locate;
g) 7 (sette) per mille l’aliquota per i fabbricati delle seguenti categorie catastali: A10, gruppo B, gruppo C, gruppo D e gruppo E
VISTO l’allegato prospetto esemplificativo, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente aliquote, detrazioni e condizioni per usufruirne allegato a);
VISTO, infine, il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, modificato da ultimo con deliberazione di C.C. n. 14 del 29.03.2007;
ACQUISITI i pareri del Responsabile del servizio interessato e di ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile;
delibera
- al 5 (cinque) per mille l’aliquota ordinaria
- al 2 (due) per mille l’aliquota per le abitazioni concesse in affitto concordato a norma dell’art. 2, comma terzo, della L. n. 431/1998;
- all’1 (uno) per mille l’aliquota per le abitazioni concesse in affitto all’Amministrazione Comunale di Vigodarzere, ai sensi dell’art. 1, comma terzo, della L. n. 431/1998
- al 6 (sei) per mille l’aliquota per le unità abitative concesse in affitto
- al 7 (sette) per mille l’aliquota per le aree edificabili e le abitazioni non locate;
Allegato a)
alla delibera C.C. n. 5 del 11.01.2010
IMMOBILI |
ALIQUOTE |
DETRAZIONE |
Aliquota ordinaria |
5 per mille |
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Abitazione principale comprese le pertinenze (C2, C6, C7) e relative equiparazioni ai sensi dell’art. 8, comma 4, del regolamento |
4,5 per mille |
€ 103,29 |
Abitazione principale comprese le pertinenze (C2, C6, C7) posseduta da: - soggetto nel cui nucleo famigliare ci sono tre o più figli; - soggetto il cui nucleo famigliare composto da 1 componente di 60 anni o più, beneficiario di pensione integrata al minimo (limite reddito 2008 €. 5.669,82 esclusa casa di abitazione) |
4,5 per mille |
€ 160,00 |
Abitazione principale posseduta da: - soggetti nel cui nucleo familiare presente soggetto con invalidità di almeno il 75%; - soggetti assistiti economicamente in via continuativa dal Comune |
4,5 per mille |
€ 258,23 |
Abitazione concessa in affitto |
6 per mille |
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Fabbricati categorie catastali: A10, gruppo B, gruppo C, gruppo D e gruppo E |
7 per mille |
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Abitazione concessa in affitto “concordato” a norma dell’art. 2 L. 431/98; |
2 per mille |
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Abitazione concessa in affitto all’Amministrazione Comunale |
1 per mille |
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Abitazioni non locate (1) |
7 per mille |
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Aree edificabili |
7 per mille |
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N.B.
Per alloggio non locato si intende un’abitazione, seppur idonea all’uso, per la quale non risulta essere stato registrato contratto di locazione da almeno due anni, escluse le abitazioni utilizzate dal soggetto passivo o da un suo familiare per motivi di lavoro o di studio, limitatamente a una singola abitazione e per un periodo massimo di due anni. Il riferimento ai due anni decorre, comunque, dal 01.01.2003.
Anche gli immobili inagibili, decorsi due anni dal loro inutilizzo, scontano l’imposta con l’aliquota 7 per mille.
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