1. DI DETERMINARE l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura unica del 5,25 ‰ (cinquevirgolaventicinque per mille), a decorrere dall’anno d’imposta 2008;
2. DI DETERMINARE nella misura del 7 ‰ (sette per mille) l’aliquota da applicare per gli alloggi non locati e non abitati da più di un anno;
3. DI STABILIRE l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura base di € 103,29;
4. DI PRECISARE che per gli anni successivi, nel caso non vengano deliberate variazioni dell’aliquota come determinata con il precedente punto 1., la stessa si intenderà prorogata di anno in anno come disposto dal comma 169 della Legge Finanziaria 2007.