Ø aliquota al 4,8 per mille per terreni agricoli
Ø aliquota al 5,0 per mille per abitazione principale e relative pertinenze
Ø aliquota al 7,0 per mille per aree edificabili
Ø aliquota al 6,0 per mille per tutte le altre tipologie non comprese in quelle dei punti precedenti;
Ø detrazione pari a euro 120,00 per abitazione principale ed abitazioni equiparate di cui all’art. 2 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.;
Ø detrazione pari a euro 200,00 per le unità adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi rientranti nelle sottoelencate categorie:
a) pensionati e lavoratori dipendenti che vivono da soli e con reddito complessivo ai fini IRPEF, al lordo di imposte ed oneri deducibili, fino a € 7.800,00 derivante da pensione e/o lavoro dipendente, dall’unica casa di abitazione ad uso personale ed esclusivo e solo Reddito Domenicale (R.D.) di terreno agricolo, per un valore massimo di € 155,00 (pari a circa 5 campi padovani);
b) famiglie con reddito complessivo, come sopra indicato, fino a € 11.076,00,
elevato a € 14.352,00 con n. 1 figlio a carico,
elevato a € 18.616,00 con n. 2 o più figli a carico;
c) cittadini di qualsiasi categoria che risultino assistiti economicamente dal Comune in via continuativa (a prescindere dal reddito);
d) famiglie (con riferimento al nucleo anagrafico) con reddito complessivo di qualsiasi natura, al lordo di imposte ed oneri deducibili, fino a € 27.560,00, in cui vi sia un portatore di handicap ai sensi della L. 104/92.
Sono esclusi dal beneficio di cui ai punti a) – b) – c) – d) i proprietari delle unità immobiliari classificate A/1 – A/7 – A/8 – A/9.
La maggior detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta dovuta, e in caso di contitolarità, l’eventuale eccedenza non può essere utilizzata dagli altri contitolari.