DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 09 del 27.03.2007               

 

OGGETTO : Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO:

-         che con l’articolo 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (contenente disposizioni sul riordino della finanza degli enti territoriali) è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dall’anno 1993;

-          che al successivo articolo 6, comma 1, il D.Lgs. n. 504 del 1992 ha disciplinato la determinazione delle aliquote con apposita deliberazione dell’ente da adottare annualmente;

-         che il comma 156, dell’art. 1, della legge finanziaria per il 2007, ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote al Consiglio Comunale.

 

PRESO ATTO che l’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, consente di variare le aliquote d’imposta entro il limite minimo del 4 per mille e il massimo del 7 per mille.

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 06.03.2006 con la quale sono state confermate per l’annualità 2006, le aliquote e le detrazioni già in vigore nel 2005.

 

CONSIDERATO che l’intento di questa Amministrazione è quello di confermare per l’anno 2007, le aliquote e le detrazioni approvate con la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 06.03.2006.

 

PRESO ATTO delle iscrizioni contabili contenute nel corrente bilancio di previsione.

 

DATO ATTO di quanto disciplinato dal Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 24.02.2000 e modificato con deliberazione C.C. n. 02 del 02.02.2004.

 

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

 

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Bonaldo e Sparvieri), espressi per alzata di mano dai n.13 Consiglieri presenti,

 

DELIBERA

 

1)      di confermare, per l’anno 2007, l’imposta comunale sugli immobili con l’aliquota unica del 6 per mille;

 

2)      di confermare, per l’anno 2007, in Euro 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

3)      di confermare, per l’anno 2007, in Euro 206,58 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti che si trovano in situazioni di particolare disagio economico e sociale, dando atto che si considerano in condizione di particolare disagio economico e sociale i nuclei familiari con almeno un soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni:

-         portatore di handicap grave permanente (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92);

-         invalido civile con grado di invalidità al 100%;

-         cieco (Legge 382/70);

-         sordomuto (Legge 381/70);

-         mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1a alla 5a (D.P.R. 915/78, Legge 474/58);

Ai fini dell’ammissione al beneficio, l’I.S.E.E. del soggetto passivo d’imposta e del suo nucleo familiare, riferito ai redditi dell’anno 2006, deve essere inferiore o uguale ad Euro 13.966,62.