OGGETTO : Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che con l’articolo 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (contenente disposizioni sul riordino della finanza degli enti territoriali) è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dall’anno 1993;
- che al successivo articolo 6, comma 1, il D.Lgs. n. 504 del
- che il comma 156, dell’art. 1, della legge finanziaria per il
PRESO ATTO che l’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, consente di variare le aliquote d’imposta entro il limite minimo del 4 per mille e il massimo del 7 per mille.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 06.03.2006 con la quale sono state confermate per l’annualità 2006, le aliquote e le detrazioni già in vigore nel 2005.
CONSIDERATO che l’intento di questa Amministrazione è quello di confermare per l’anno 2007, le aliquote e le detrazioni approvate con la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 06.03.2006.
PRESO ATTO delle iscrizioni contabili contenute nel corrente bilancio di previsione.
DATO ATTO di quanto disciplinato dal Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 24.02.2000 e modificato con deliberazione C.C. n. 02 del 02.02.2004.
ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.
CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Bonaldo e Sparvieri), espressi per alzata di mano dai n.13 Consiglieri presenti,
DELIBERA
1) di confermare, per l’anno 2007, l’imposta comunale sugli immobili con l’aliquota unica del 6 per mille;
2) di confermare, per l’anno
3) di confermare, per l’anno
- portatore di handicap grave permanente (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92);
- invalido civile con grado di invalidità al 100%;
- cieco (Legge 382/70);
- sordomuto (Legge 381/70);
- mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1a alla 5a (D.P.R. 915/78, Legge 474/58);
Ai fini dell’ammissione al beneficio, l’I.S.E.E. del soggetto passivo d’imposta e del suo nucleo familiare, riferito ai redditi dell’anno 2006, deve essere inferiore o uguale ad Euro 13.966,62.